CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05400/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13611/2025 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -intimati - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 10546 del 22/4/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e del l e parti ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391 - bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 10546 del 22/4/2025, che, nel giudizio di legittimità rubricato al n. 7892/2022 R.G., aveva così statuito: «rigetta il ricorso principale [di [OSCURATO:PERSONA]]; dichiara inammissibile il ricorso incidentale [di [OSCURATO:PERSONA]]. Compensa tra i ricorrenti - principale e incidentale - le spese del giudizio di cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti -principale e incidentale- e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente i ncidentale Giampaoli al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].»; ad avviso del ricorrente, integra un errore di fatto («una mera svista») la «reciproca soccombenza» tra Terrigno e Giampaoli, menzionata nell’ordinanza impugnata e posta a fondamento della compensazione delle spese processuali tra le predette parti; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; non svolgevano difese in questo giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) -e vanno qui ribadite - le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; ciò premesso, il motivo di revocazione qui dedotto è evidentemente inammissibile, perché – anche a voler ipotizzare un’erronea valutazione riguardo alla soccombenza delle parti – la stessa non potrebbe essere considerata alla stregua di errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolverebbe, al più, in un errore di giudizio e non già in un errore revocatorio (in esatti termini, Cass. Sez. 3, 30/03/2023, n. 8981, Rv. 667232-01: «In tema di liquidazione delle spese processuali, l’applicazione del principio di soccombenza postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.»; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, 10/04/2024, n. 9669); in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2 . 8 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, ne