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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 1997

Cassazione n. 51168/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 20 ottobre 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di devastazione da luii commesso, insieme a molti altri coindagati, nel carcere di Foggia in data 09 marzo 2020.

Il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesi:a di applicazione di una misura cautelare, presentata dal pubblico ministero nei confronti di tutti i detenuti partecipanti a quella rivolta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione dei reati, perché la vicenda si era verificata in un contesto fattuale molto particolare, cioè lo scoppio della pandemia da Covid-19 e i provvedimenti restrittivi adottati a carico dei detenuti, e non era perciò prevedibile il rischio di reiterazione di reati analoghi.

1.1. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare.

I gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] emergono dalla comunicazione di notizia di reato comprensiva dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza interno, che descrive la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione ad alcuni degli atti che hanno contribuito a realizzare l'azione devastatrice: in particolare egli, con un altro detenuto, ha asportato e danneggiato un sistema di videoregistrazione in dotazione all'istituto penitenziario.

1.2. Sussistono le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti descritti non era singolare e originale, perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era perciò giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro proseguita per più giorni, che rappresentava una manifestazione della loro personalità aggressiva.

1.3. Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo.

In particolare il [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una condotta molto grave, cercando di neutralizzare l'attività di documentazione videofilmata di quanto accaduto, rimuovendo e distruggendo gli apparecchi di registrazione delle videoriprese, dimostrando così di avere assunto un ruolo di rilievo nell'organizzazione e nell'attuazione della condotta devastatrice.

Inoltre egli ha una personalità negativa, essendo gravato da precedenti penali per reati connotati dall'uso della violenza ed avendo, dopo la vicenda in questione, continuato a delinquere, in particolare violando le prescrizioni della detenzione domiciliare concessagli e commettendo il delitto di evasione.

1.4. Infine, il Tribunale ha ritenuto che runica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori, evidenziate dalla personalità dell'indagato e dalla sua condotta, agevolatrice delle violenze perpetrate dagli altri rivoltosi, impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 419 cod.pen.

Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del delitto di devastazione, perché dalla stisa imputazione formulata dal pubblico i ministero risulta che il ricorrente nor( tenuto una condotta qualificabile come tale, ma ha solo messo in atto una protesta, salendo sul tetto e inneggiando alla rivolta, e poi danneggiando un unico bene, clioè un sistema di videoregistrazione appartenente all'istituto penitenziario.

Il reato di devastazione richiede la commissione di un danneggiamento vasto e profondo, di per sé impossibile da verificarsi in un un luogo ristretto quale è il carcere, nonché la messa in pericolo dell'ordine pubblico, mentre in questo caso si è verificata solo una rivolta carceraria, sia pure protrattasi per alcuni giorni, con danneggiamenti limitati a singoli arredi o attrezzature.

2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge per la manifesta illogicità della motivazione in merito al pericolo di recidivanza.

Secondo il ricorrente, la motivazione è generica e illogica in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari dovute a tale pericolo, sussistenza che non è stata verificata in concreto, avendo il Tribunale omesso di tenere conto del tempo trascorso dai fatti, ormai superiore a tre anni, del particolare contesto socio-ambientale in cui gli stessi si sono verificati, e della mancanza di attualità e di effettività del pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

La pericolosità sociale di un indagato deve essere valutata esaminando congiuntamente la sua personalità e le specifiche modalità del fatto.

Le particolari circostanze e il contesto socio-ambientale della vicenda comportano l'esclusione di una potenzialità di reiterazione, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso, nell'occasione, atti di violenza indiscriminata contro persone ci cose.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione proposta è manifestamente infondata, e deve essere dichiarata inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di devastazione, è generico e non si confronta con l'ampia e approfondita motivazione del Tribunale, che descrive nel dettaglio la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] durante la rivolta, citando le diverse fonti di prova.

Le modalità di tale condotta, volontariamente tenuta, dimostrano anche la sussistenza del necessario elemento psicologico.

Risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Peraltro deve aversi riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi).

L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e privo di contraddittorietà, anche alla luce del principio di diritto sopra esposto, e le contrarie affermazioni del ricorrente sono manifestamente infondate.

In particolare è manifestamente infondata la contestazione circa la qualificazione giuridica della condotta tenuta dal ricorrente.

Egli, infatti, valuta isolatamente la propria azione, sostenendo che il fatto di salire sul tetto del carcere e di distruggere o danneggiare un unico arredo non può costituire il delitto di devastazione, ed inoltre afferma che l'intera vicenda è consistita solo in una rivolta, non potendo i singoli danneggiamenti essere qualificati come "vasti" e "profondi", così come richiesto dalla norma, anche perché verificatisi in un ambiente ristretto e chiuso, quale il carcere.

Tali affermazioni sono errate: anche recentemente questa Corte ha ribadito che «L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa alla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti ai danni dell'istituto penitenziario e di un elevato numero di agenti di polizia peniitenziaria)» (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284143).

Nel presente caso la rivolta, secondo quanto descritto nell'ordinanza impugnata, è stata portata avanti da un rilevante numero di detenuti, i quali hanno distrutto o danneggiato molte parti dell'edificio penitenziario, hanno aggredito fisicamente il personale in servizio, e hanno addirittura aperto alcune porte di accesso, consentendo così la fuga di alcuni rivoltosi.

La valutazione del Tribunale, che questa complessiva condotta abbia non solo causato un danneggiamento ampio e indiscriminato, ma anche messo in serio pericolo l'ordine pubblico, risulta adeguatamente motivata e fondata su elementi di fatto di cui lo stesso ricorrente non nega la sussistenza.

L'attribuzione del delitto al ricorrente, poi, è correttamente motivata sotto il profilo del concorso, avendo il Tribunale ritenuto sufficientemente dimostrata non solo la sua partecipazione materiale a singoli danneggiamenti, ma anche la sua adesione morale alle più gravi azioni poste in essere da altri detenuti, idonea a configurare a suo carico il dolo di partecipazione, quanto meno a livello gravemente indiziario.

3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita insussistenza del requisito del pericolo di reiterazione dei reati, ovvero della sua attualità stante il tempo trascorso dai fatti contestati, è manifestamente infondato.

3.1. In merito alla identità dei reati, rilevante per il pericolo di reiterazione, deve infatti applicarsi il consolidato principio della Corte di c:assazione, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444).

Il Tribunale ha applicato in modo corretto tale principio, affermando che le condotte contestate, a cui il ricorrente ha partecipai:o materialmente e moralmente, hanno avuto quale elemento unificatore «la violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose», per cui il giudizio prognostico di recidivanza deve ricomprendere tutti i reati connotati dall'uso della violenza.

3.2. in merito all'attualità del pericolo di recidiva, deve ribadirsi il principio consolidato di questa Corte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891).

Nel presente caso il Tribunale ha valutato in modo attento e approfondito le concrete modalità della condotta di reato tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], dimostrative dell'assunzione, da parte sua, di un ruolo «tutt'altro che marginale» all'interno del gruppo dei rivoltosi, nonché le motivazioni dell'azione delittuosa, ed ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati con l'uso della violenza, essendo state le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica una mera occasione per scatenare una rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese.

L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati caratterizzati dall'uso di violenza sono state desunte, così come prescrive l'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., anche dalla personalità del ricorrente che, secondo l'ordinanza impugnata, è gravemente pregiudicato per reati connotati dall'uso della violenza, in particolare i delitti di cui agli artt. 582 e 572 cod.pen..

Tale pericolo è stato altresì confermato dalla condotta tenuta in seguito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale nei mesi successivi al delitto qui contestato ha nuovamente commesso un reato caratterizzato dall'uso della violenza, essendo stato condannato per un ulteriore delitto di cui all'art. 572 cod.pen., ed ha altresì commesso il delitto di evasione.

4. L'ordinanza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione dei consolidati principi sopra richiamati, ed il ricorso proposto deve perciò essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 ottobre 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di devastazione da luii commesso, insieme a molti altri coindagati, nel carcere di Foggia in data 09 marzo 2020. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesi:a di applicazione di una misura cautelare, presentata dal pubblico ministero nei confronti di tutti i detenuti partecipanti a quella rivolta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione dei reati, perché la vicenda si era verificata in un contesto fattuale molto particolare, cioè lo scoppio della pandemia da Covid-19 e i provvedimenti restrittivi adottati a carico dei detenuti, e non era perciò prevedibile il rischio di reiterazione di reati analoghi. 1.1. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. I gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] emergono dalla comunicazione di notizia di reato comprensiva dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza interno, che descrive la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione ad alcuni degli atti che hanno contribuito a realizzare l'azione devastatrice: in particolare egli, con un altro detenuto, ha asportato e danneggiato un sistema di videoregistrazione in dotazione all'istituto penitenziario. 1.2. Sussistono le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti descritti non era singolare e originale, perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era perciò giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro proseguita per più giorni, che rappresentava una manifestazione della loro personalità aggressiva. 1.3. Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo. In particolare il [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto una condotta molto grave, cercando di neutralizzare l'attività di documentazione videofilmata di quanto accaduto, rimuovendo e distruggendo gli apparecchi di registrazione delle videoriprese, dimostrando così di avere assunto un ruolo di rilievo nell'organizzazione e nell'attuazione della condotta devastatrice. Inoltre egli ha una personalità negativa, essendo gravato da precedenti penali per reati connotati dall'uso della violenza ed avendo, dopo la vicenda in questione, continuato a delinquere, in particolare violando le prescrizioni della detenzione domiciliare concessagli e commettendo il delitto di evasione. 1.4. Infine, il Tribunale ha ritenuto che runica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori, evidenziate dalla personalità dell'indagato e dalla sua condotta, agevolatrice delle violenze perpetrate dagli altri rivoltosi, impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 419 cod.pen. Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del delitto di devastazione, perché dalla stisa imputazione formulata dal pubblico i ministero risulta che il ricorrente nor( tenuto una condotta qualificabile come tale, ma ha solo messo in atto una protesta, salendo sul tetto e inneggiando alla rivolta, e poi danneggiando un unico bene, clioè un sistema di videoregistrazione appartenente all'istituto penitenziario. Il reato di devastazione richiede la commissione di un danneggiamento vasto e profondo, di per sé impossibile da verificarsi in un un luogo ristretto quale è il carcere, nonché la messa in pericolo dell'ordine pubblico, mentre in questo caso si è verificata solo una rivolta carceraria, sia pure protrattasi per alcuni giorni, con danneggiamenti limitati a singoli arredi o attrezzature. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge per la manifesta illogicità della motivazione in merito al pericolo di recidivanza. Secondo il ricorrente, la motivazione è generica e illogica in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari dovute a tale pericolo, sussistenza che non è stata verificata in concreto, avendo il Tribunale omesso di tenere conto del tempo trascorso dai fatti, ormai superiore a tre anni, del particolare contesto socio-ambientale in cui gli stessi si sono verificati, e della mancanza di attualità e di effettività del pericolo di reiterazione di condotte analoghe. La pericolosità sociale di un indagato deve essere valutata esaminando congiuntamente la sua personalità e le specifiche modalità del fatto. Le particolari circostanze e il contesto socio-ambientale della vicenda comportano l'esclusione di una potenzialità di reiterazione, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso, nell'occasione, atti di violenza indiscriminata contro persone ci cose. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione proposta è manifestamente infondata, e deve essere dichiarata inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di devastazione, è generico e non si confronta con l'ampia e approfondita motivazione del Tribunale, che descrive nel dettaglio la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] durante la rivolta, citando le diverse fonti di prova. Le modalità di tale condotta, volontariamente tenuta, dimostrano anche la sussistenza del necessario elemento psicologico. Risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro deve aversi riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e privo di contraddittorietà, anche alla luce del principio di diritto sopra esposto, e le contrarie affermazioni del ricorrente sono manifestamente infondate. In particolare è manifestamente infondata la contestazione circa la qualificazione giuridica della condotta tenuta dal ricorrente. Egli, infatti, valuta isolatamente la propria azione, sostenendo che il fatto di salire sul tetto del carcere e di distruggere o danneggiare un unico arredo non può costituire il delitto di devastazione, ed inoltre afferma che l'intera vicenda è consistita solo in una rivolta, non potendo i singoli danneggiamenti essere qualificati come "vasti" e "profondi", così come richiesto dalla norma, anche perché verificatisi in un ambiente ristretto e chiuso, quale il carcere. Tali affermazioni sono errate: anche recentemente questa Corte ha ribadito che «L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa alla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti ai danni dell'istituto penitenziario e di un elevato numero di agenti di polizia peniitenziaria)» (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284143). Nel presente caso la rivolta, secondo quanto descritto nell'ordinanza impugnata, è stata portata avanti da un rilevante numero di detenuti, i quali hanno distrutto o danneggiato molte parti dell'edificio penitenziario, hanno aggredito fisicamente il personale in servizio, e hanno addirittura aperto alcune porte di accesso, consentendo così la fuga di alcuni rivoltosi. La valutazione del Tribunale, che questa complessiva condotta abbia non solo causato un danneggiamento ampio e indiscriminato, ma anche messo in serio pericolo l'ordine pubblico, risulta adeguatamente motivata e fondata su elementi di fatto di cui lo stesso ricorrente non nega la sussistenza. L'attribuzione del delitto al ricorrente, poi, è correttamente motivata sotto il profilo del concorso, avendo il Tribunale ritenuto sufficientemente dimostrata non solo la sua partecipazione materiale a singoli danneggiamenti, ma anche la sua adesione morale alle più gravi azioni poste in essere da altri detenuti, idonea a configurare a suo carico il dolo di partecipazione, quanto meno a livello gravemente indiziario. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita insussistenza del requisito del pericolo di reiterazione dei reati, ovvero della sua attualità stante il tempo trascorso dai fatti contestati, è manifestamente infondato. 3.1. In merito alla identità dei reati, rilevante per il pericolo di reiterazione, deve infatti applicarsi il consolidato principio della Corte di c:assazione, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444). Il Tribunale ha applicato in modo corretto tale principio, affermando che le condotte contestate, a cui il ricorrente ha partecipai:o materialmente e moralmente, hanno avuto quale elemento unificatore «la violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose», per cui il giudizio prognostico di recidivanza deve ricomprendere tutti i reati connotati dall'uso della violenza. 3.2. in merito all'attualità del pericolo di recidiva, deve ribadirsi il principio consolidato di questa Corte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel presente caso il Tribunale ha valutato in modo attento e approfondito le concrete modalità della condotta di reato tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], dimostrative dell'assunzione, da parte sua, di un ruolo «tutt'altro che marginale» all'interno del gruppo dei rivoltosi, nonché le motivazioni dell'azione delittuosa, ed ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati con l'uso della violenza, essendo state le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica una mera occasione per scatenare una rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese. L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati caratterizzati dall'uso di violenza sono state desunte, così come prescrive l'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., anche dalla personalità del ricorrente che, secondo l'ordinanza impugnata, è gravemente pregiudicato per reati connotati dall'uso della violenza, in particolare i delitti di cui agli artt. 582 e 572 cod.pen.. Tale pericolo è stato altresì confermato dalla condotta tenuta in seguito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale nei mesi successivi al delitto qui contestato ha nuovamente commesso un reato caratterizzato dall'uso della violenza, essendo stato condannato per un ulteriore delitto di cui all'art. 572 cod.pen., ed ha altresì commesso il delitto di evasione. 4. L'ordinanza impugnata ha dunque fatto corretta applicazione dei consolidati principi sopra richiamati, ed il ricorso proposto deve perciò essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelle
Sentenza Cassazione n. 51168/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris