CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 09242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25390/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 25390/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 2 di 11 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 314/2017 depositata il 05/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], due distinti ricorsi volti a conseguire l’accertamento del diritto al conferimento della posizione organizzativa di fascia B istituita con delibera della Giunta provinciale di Salerno in data 4 maggio 2012 e resa operativa con determina del 10 maggio 2012, cui il ricorrente aveva partecipato con esito negativo. Il ricorrente – dipendente dell’amministrazione provinciale di Salerno e inquadrato in categoria D3 - lamentava che l'incarico fosse stato assegnato ad altro funzionario, [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento di cui deduceva la illegittimità e la carenza di motivazione. Aveva, quindi, chiesto non solo l’accertamento del diritto al conferimento della posizione organizzativa, ma altresì la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione, anche a titolo di risarcimento dei danni, degli emolumenti collegati a tale posizione come importo di posizione ed importo di risultato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li rigettò, escludendo l’applicazione dell’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 ed R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 3 di 11 osservando che i provvedimenti impugnati erano stati legittimamente emessi all’esito di una valutazione comparativa che poteva essere sindacata solo alla stregua della disciplina di diritto privato, ed in particolare delle regole di correttezza e buona fede, la cui violazione, nella specie, ritenne insussistente. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Salerno, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso il gravame, richiamando gli artt. 8 e 9 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo 1999 nonché il Regolamento della Provincia sulla disciplina delle posizioni organizzative del 21 novembre 2011 ed osservando preliminarmente che: − l’attribuzione dell’incarico di posizioni organizzative non costituisce conferimento di incarico dirigenziale, con scelta rimessa al dirigente, previa istruttoria e con adozione di provvedimento motivato; − alla materia non è applicabile la disciplina dell’art. 18, D. Lgs. 165/2001; − l’atto di attribuzione dell’incarico rientra nella categoria degli attinegoziali; − l’istruttoria e la motivazione dell’atto di attribuzione, ponendosi quale garanzia della trasparenza ed imparzialità sono sindacabili secondo il principio di buona fede e correttezza. Scendendo alla valutazione del caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che la procedura seguita nella scelta di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata corretta, essendo stati compiuti gli atti richiesti sia dalla disciplina contrattuale sia dalle previsioni organizzative interne, con provvedimento conclusivo motivato in modo non in coerente, né contraddittorio, dovendosi esclude re che il sindacato giurisdizionale R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 4 di 11 potesse oltrepassare la valutazione della sussistenza dei requisiti formali. La Corte d’appello, poi, in relazione alla pesatura e misurazione delle posizioni organizzative, ha rilevato che tale pesatura era stata effettuata e che peraltro la stessa non costituiva criterio di preferenza tra candidati, né attribuiva agli stessi un punteggio, ma veniva a precisare in via astratta e predeterminata la collocazione nella fascia retributiva. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti costituite hanno depositato entrambe memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a settemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1175 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 9 CCNL 31 marzo 1999; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la violazione dell’art. 9 CCNL per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione da parte dell’Amministrazione, dal momento che sia il Regolamento provinciale, sia la Delibera di Giunta n 367/2011 sia il bando R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 5 di 11 stabilivano le modalità di partecipazione alla selezione ma non i criteri di valutazione. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce : a)in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1175 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 9, CCNL 31 marzo 1999; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione degli artt.112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Deduce il ricorso che non solo l’Amministrazione non avrebbe determinato i criteri di valutazione dei candidati, ma avrebbe anche omesso di applicare quelli contemplati, appunto, dall’art. 9, CCNL 31 marzo 1999. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce : a)in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1175 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 9 CCNL 31 marzo 1999; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe recepito passivamente le deduzioni dell’Amministrazione senza verificare l’effettiva applicazione delle previsioni del CCNL. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce : a)in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1175 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 9 CCNL 31 marzo 1999; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 6 di 11 La decisione impugnata avrebbe omesso di sindacare la scelta dei candidati e la valutazione dei criteri di preferenza unicamente perché tali criteri non erano stati determinati. 1.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce : a)in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1175 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 9 CCNL 31 marzo 1999; b) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che, anche a voler circoscrivere la valutazione al solo criterio della maggiore esperienza posto alla base della scelta del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la valutazione sarebbe in ogni caso viziata, non essendo stato precedentemente stabilito alcun punteggio, al punto che il Regolamento provinciale sarebbe stato successivamente modificato proprio in tal senso. 1.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1175 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 6, del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità. Il ricorso deduce il carattere viziato della decisione impugnata anche perché la stessa avrebbe preso in considerazione la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] ma avrebbe omesso di valutare la sussistenza o meno di una valutazione comparativa con la posizione dell’odierno ricorrente, lamentando che, in realtà, tale comparazione sarebbe stata del tutto omessa. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 1175 R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 7 di 11 e 1375 c.c., 3 e 97 Cost., 9 CCNL 31 marzo 1999, 1218, 1697 e 2907 c.c., 115 c.p.c.; Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la sussistenza di un danno da perdita di chance in capo all’odierno ricorrente, nonostante la dedotta violazione sia dell’art. 9, CCNL 31 marzo 1999 sia degli artt. 1175 e 1375 c.c. 2. I prim i sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, traducendosi i medesimi in una doglianza sostanzialmente unitaria, consistente nel censurare la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha escluso che la procedura di individuazione del soggetto cui conferire la posizione organizzativa di fascia Bfosse affetta da profili di illegittimità. I motivi sono infondati. Deve essere disattesa , in primo luogo, la reiterata doglianza di violazione del disposto di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., essendo sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – peraltro nella specie neppure invocato - comporta che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, O rdinanza n. 7090 del 03/03/2022). R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 8 di 11 Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. Passando al merito delle doglianze, giova rammentare che questa Corte ha reiteratamente chiarito che, i n tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è bensì titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022 ; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26615 del 18/10/2019). A tali principi la sentenza impugnata si è pienamente conformata, avendo, anzi, fatto di essi specifica applicazione, richiama nd o sia la regola di sindacabilità secondo buona fede e correttezza, sia l’obbligo di preventiva disciplina della procedura di selezione, sia l’obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo e giungendo, sulla scorta R.G. 25390/2017 - Pagina nr. 9 di 11 di questi corretti parametri, alla conclusione per cui la procedura di selezione era stata correttamente seguita e la decisione finale non solo adeguatamente motivata ma anche adottata sulla scorta di una valutazione che richiama uno dei parametri dell’art. 9, CCNL 31 marzo 1999. Il ricorso, invero, si limita a contestare la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito senza concretamente individuare i parametri normativi e di contrattazione collettiva che sarebbero stati violati e senza individuare alcuna violazione del canone di buona fede/correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne consegue che le doglianze del ricorrente risultano inidonee a comprovare concretamente l’illegittimità della procedura, il cui esito finale, peraltro, è stato ancorato esattamente ad uno dei parametri – l’esperienza – richiamati proprio dall’art. 9, comma 2, del C.C.N .L. 31/03/1999invocato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ed è profilo significativo, non viene a contestare la correttezza del richiamo di quel parametro ma finisce per invocare una complessiva valutazione comparativa delle posizioni dei candidati, omettendo di considerare che tale valutazione si tradurrebbe in quella sostituzione del giudice al datore di lavoro nelle valutazioni discrezionali che invece risulta esclusa dai principi di questa Corte poc’anzi richiamati. 3. Il settimo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. Il rigetto, invero, discende come logica conseguenza dal mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, in quanto – fermo il principio per cui l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in R.G. 25390/2017- Pagina nr. 10 di 11 termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole (Cass. Sez. L - Sentenza n. 11165 del 09/05/2018) – nel caso in esame viene a mancare proprio il presupposto imprescindibile affinché possa anche solo astrattamente sollevarsi questione di risarcimento del danno da perdita di chance, e cioè il preliminare accertamento della illegittimità della procedura. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, una volta escluso che la procedura di conferimento della posizione organizzativa fosse affetta da profili di illegittimità, ha ritenuto di disattendere la domanda risarcitoria. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella sola controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 25390/2017- Pagina nr. 11 di 11 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presuppost