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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 31115/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 28/6/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse il 6/6/2024 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle contravvenzioni lei ascritte e la condannò alla pena di C 1500,00 di ammenda per ciascuno dei reati contestati.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, denunciando la mancanza di motivazione in relazione alle richieste, avanzate dal difensore all'udienza di discussione, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen. e di riconoscimento delle attenuanti generiche nonché i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, alla medesima udienza formulata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. li vizio di motivazione, infatti, risulta integrato quando la sentenza è priva di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129).

Tale principio è stato dalla giurisprudenza esteso ai casi in cui la difesa invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcuna risposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile ( Sez. 2, n. 36119 del 4/7/2017, Rv. 270801).

2. Venendo al caso in esame, il verbale di udienza e la stessa sentenza danno atto che il difensore, all'udienza di discussione, chiese l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

La sentenza a tali richieste difensive non ha risposto, neppure implicitamente, limitandosi a indicare che le prove che dimostravano l'integrazione dei reati contestati.

3. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alle richieste difensive non valutate.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Firenze in diversa persona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 28/6/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse il 6/6/2024 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle contravvenzioni lei ascritte e la condannò alla pena di C 1500,00 di ammenda per ciascuno dei reati contestati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, denunciando la mancanza di motivazione in relazione alle richieste, avanzate dal difensore all'udienza di discussione, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen. e di riconoscimento delle attenuanti generiche nonché i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, alla medesima udienza formulata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. li vizio di motivazione, infatti, risulta integrato quando la sentenza è priva di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129). Tale principio è stato dalla giurisprudenza esteso ai casi in cui la difesa invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcuna risposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile ( Sez. 2, n. 36119 del 4/7/2017, Rv. 270801). 2. Venendo al caso in esame, il verbale di udienza e la stessa sentenza danno atto che il difensore, all'udienza di discussione, chiese l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La sentenza a tali richieste difensive non ha risposto, neppure implicitamente, limitandosi a indicare che le prove che dimostravano l'integrazione dei reati contestati. 3. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alle richieste difensive non valutate. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Firenze in diversa persona
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