CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Matera - in veste di giudice dell'esecuzione - ha provveduto in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini: - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso al condannato con sentenza resa, in data 20/03/2015, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Matera; - ha applicato la disciplina del reato continuato, con riferimento alle sentenze rese, rispettivamente, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera il 20/03/2015 (sentenza n. 59/15, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa) e dal Tribunale di Matera il 21/11/2019 (sentenza n. 848/19, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro milleottocento di multa); - ha rideterminato la pena complessivamente irrogata, in relazione alle due pronunce suddette, nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro duennilaquattrocento di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la mancanza di motivazione e/o la totale omissione della risposta, in ordine all'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. formulata dal condannato. Rappresenta il ricorrente, infatti, come l'istanza originaria avesse ad oggetto anche il riconoscimento della continuazione (con conseguente rideterminazione della pena complessiva, secondo il criterio del cumulo giuridico) tra il reato giudicato con la succitata sentenza n. 848/19 del Tribunale di Matera e i reati omogenei, giudicati mediante la sentenza n. 132/2021, pronunciata - a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ed ivi sussunti sub d) della rubrica. Si duole il ricorrente, quindi, della omessa pronuncia - da parte del Giudice dell'esecuzione - in ordine a tale porzione dell'istanza. 3. Il Procuratore generale, condividendo la tesi difensiva relativa all'omessa pronuncia, da parte del Giudice dell'esecuzione, su un segmento dell'istanza inoltrata dal condannato, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Matera per nuovo esame. Ha anche osservato il Procuratore generale, in sede di requisitoria, come il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non rilevi, allorquando l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato attenga in parte a sentenze pronunciate all'esito di richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte, invece, a sentenze emesse all'esito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018, Saffiotti, Rv. 274331). L'accordo intervenuto fra le parti, quindi, non è necessariamente prodromico alla richiesta di riconoscimento della continuazione, allorquando questa inerisca a sentenze emesse anche all'esito di riti diversi, rispetto a quello di cui all'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Oggetto dell'istanza di unificazione, sotto il vincolo della continuazione, erano due sentenze pronunciate a carico del Taddeo: a) la n. 848/2019 del 21/11/2019 (irrevocabile il 09/06/2020) del Tribunale di Matera, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro milleottocento di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309; b) la n. 132/2021 del 15/06/2021 (irrevocabile il 13/12/2021) del Tribunale di Matera, di applicazione - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, 572, 56-614, 612-bis, 582-585 cod. pen. 2.1. A fronte di tale richiesta, il Giudice dell'esecuzione si è pronunciato con riferimento alla sentenza n. 848/2019, sopra riportata sub a) ed alla sentenza n. 59/15 del 20/03/2015, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro milleottocento/00 di multa. 2.2. Coglie nel segno, allora, la doglianza difensiva, laddove lamenta come l'istanza difensiva avesse ad oggetto anche i reati giudicati mediante la sentenza n. 132/2021, pronunciata - a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, quindi, non ha preso in considerazione la specifica richiesta presentata dall'interessato. 2.3. Nella specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione. Tale vizio, infatti, ricorre sia allorquando vi sia un difetto grafico della motivazione, sia laddove le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, si rivelino prive di completezza, in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato e dotate del requisito della decisività.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone l'annullamento - entro i limiti sopra fissati - dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al Tribunale di Matera. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera n. 132/21 del 15/6/2021 irrevocabile il 13/12/2021 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribun