Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 30362/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ribunale di Lecce del 28/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 28.1.2026, il Tribunale di Lecce ha provveduto, infunzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di applicazione della disciplinadella continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]:a) sentenza del Tribunale di Lecce in data 20.5.2022, irrevocabile il5.11.2024, di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del2011, commesso in Lecce il 21.11.2020;b) sentenza del Tribunale di Lecce in data 28.10.2022, irrevocabile il21.5.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975,commesso in Lecce il 21.11.2020;c) sentenza del Tribunale di Lecce in data 19.1.2023, irrevocabile il 27.5.2025,di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011,commesso in Lecce il 10.1.2021;d) sentenza del Tribunale di Lecce in data 21.3.2023, irrevocabile il27.5.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del2011, commesso in Lecce il 20.5.2020 e il 25.5.2020;e) sentenza del Tribunale di Lecce in data 20.10.2023, irrevocabile il27.5.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del2011, commesso in Lecce il 19.10.2021.Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate, rilevando che le diverseviolazioni dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, malgrado la contiguitàspazio-temporale, risultano riconducibili a ragioni occasionali e appaionoespressione, non di una preventiva e unitaria ideazione criminosa, bensì di unamarcata indifferenza alle prescrizioni impartite e, dunque, di una abitualità nelreato.Ha evidenziato, inoltre, che non può attribuirsi alcun rilievo al fatto chel’istante, in occasione della violazione del foglio di via obbligatorio del 21.11.2020,si sia reso responsabile anche del porto illegale d’armi, non essendo la meracontestuale determinazione a commettere entrambi i reati equiparabile al vincoloteleologico che lega le diverse fattispecie nella continuazione.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di LucaLuperto, articolando un unico motivo, con cui deduce erronea applicazione degliartt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, 4,comma secondo, l. n. 110 del 1975, nonché motivazione carente, illogica econtraddittoria.Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia escluso lacontinuazione senza valorizzare adeguatamente gli indici sintomatici ricorrenti nelcaso di specie.

In particolare, le cinque violazioni dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011, commesse in un ristretto arco temporale e nel medesimo contestoterritoriale, sono espressione di una scelta programmata sin dall’origine,determinata dalla necessità del condannato di recarsi a Lecce per motivi personali.Inoltre, il medesimo disegno criminoso tra la violazione del foglio di viaobbligatorio e il porto di strumenti atti a offendere del 20.11.2020 si ricavaappunto dal fatto che i reati siano stati commessi nello stesso giorno e nello stessoluogo.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 25.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il giudice dell’esecuzioneha evidenziato l’assoluta assenza di specifici elementi di collegamento fra lecondotte di reato.4.

In data 6.5.2026, il difensore del condannato ha trasmesso conclusioniscritte e memorie di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la contiguità spazio-temporaledei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], ha congruamente ritenuto che le plurime violazionifossero sintomatiche, non già di un medesimo disegno criminoso, quanto invecedi una totale indifferenza alle prescrizioni impartite con la misura di prevenzione,riconducibile piuttosto ad uno stile di vita criminale.In questo modo, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cuiil riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica non solodella sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelandouna generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.M. inproc.

Eloumari, Rv. 266615 – 01).Dal canto suo, il ricorso – per avversare la decisione di rigetto – reitera, tragli altri, un argomento già adeguatamente disatteso dal giudice dell’esecuzione, ecioè che [OSCURATO:PERSONA] si recasse a Lecce, in violazione del foglio di via obbligatorio, permotivi personali: ma questa è, semmai, proprio la dimostrazione che si trattassedi reati occasionali, determinati evidentemente da ragioni contingenti e nonpreventivabili.Per il resto, il ricorso evidenzia nuovamente, ma genericamente, lasussistenza dei tradizionali indici sintomatici della continuazione, che nel caso dispecie il Tribunale ha ritenuto non decisivi e sintomo piuttosto di una tendenzialeindifferenza alle regole del vivere civile, con motivazione congrua che le doglianzedifensive non arrivano a confutare.Infine, anche la motivazione sulla eterogeneità dei due reati di violazione delfoglio di via e di porto illegale di arma, pur commessi nello stesso giorno, siinserisce coerentemente nella complessiva valutazione del giudice dell’esecuzionee il ricorrente la censura in modo apodittico, senza individuare elementi concretiche consentano di ricondurre ragionevolmente i due illeciti ad un unico momentoideativo.3.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Lecce del 28/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28.1.2026, il Tribunale di Lecce ha provveduto, infunzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di applicazione della disciplinadella continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]:a) sentenza del Tribunale di Lecce in data 20.5.2022, irrevocabile il5.11.2024, di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del2011, commesso in Lecce il 21.11.2020;b) sentenza del Tribunale di Lecce in data 28.10.2022, irrevocabile il21.5.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975,commesso in Lecce il 21.11.2020;c) sentenza del Tribunale di Lecce in data 19.1.2023, irrevocabile il 27.5.2025,di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011,commesso in Lecce il 10.1.2021;d) sentenza del Tribunale di Lecce in data 21.3.2023, irrevocabile il27.5.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del2011, commesso in Lecce il 20.5.2020 e il 25.5.2020;e) sentenza del Tribunale di Lecce in data 20.10.2023, irrevocabile il27.5.2025, di condanna per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del2011, commesso in Lecce il 19.10.2021.Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate, rilevando che le diverseviolazioni dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, malgrado la contiguitàspazio-temporale, risultano riconducibili a ragioni occasionali e appaionoespressione, non di una preventiva e unitaria ideazione criminosa, bensì di unamarcata indifferenza alle prescrizioni impartite e, dunque, di una abitualità nelreato.Ha evidenziato, inoltre, che non può attribuirsi alcun rilievo al fatto chel’istante, in occasione della violazione del foglio di via obbligatorio del 21.11.2020,si sia reso responsabile anche del porto illegale d’armi, non essendo la meracontestuale determinazione a commettere entrambi i reati equiparabile al vincoloteleologico che lega le diverse fattispecie nella continuazione.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di LucaLuperto, articolando un unico motivo, con cui deduce erronea applicazione degliartt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, 4,comma secondo, l. n. 110 del 1975, nonché motivazione carente, illogica econtraddittoria.Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia escluso lacontinuazione senza valorizzare adeguatamente gli indici sintomatici ricorrenti nelcaso di specie. In particolare, le cinque violazioni dell’art. 76, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011, commesse in un ristretto arco temporale e nel medesimo contestoterritoriale, sono espressione di una scelta programmata sin dall’origine,determinata dalla necessità del condannato di recarsi a Lecce per motivi personali.Inoltre, il medesimo disegno criminoso tra la violazione del foglio di viaobbligatorio e il porto di strumenti atti a offendere del 20.11.2020 si ricavaappunto dal fatto che i reati siano stati commessi nello stesso giorno e nello stessoluogo.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 25.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il giudice dell’esecuzioneha evidenziato l’assoluta assenza di specifici elementi di collegamento fra lecondotte di reato.4. In data 6.5.2026, il difensore del condannato ha trasmesso conclusioniscritte e memorie di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la contiguità spazio-temporaledei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], ha congruamente ritenuto che le plurime violazionifossero sintomatiche, non già di un medesimo disegno criminoso, quanto invecedi una totale indifferenza alle prescrizioni impartite con la misura di prevenzione,riconducibile piuttosto ad uno stile di vita criminale.In questo modo, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cuiil riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica non solodella sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelandouna generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.M. inproc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).Dal canto suo, il ricorso – per avversare la decisione di rigetto – reitera, tragli altri, un argomento già adeguatamente disatteso dal giudice dell’esecuzione, ecioè che [OSCURATO:PERSONA] si recasse a Lecce, in violazione del foglio di via obbligatorio, permotivi personali: ma questa è, semmai, proprio la dimostrazione che si trattassedi reati occasionali, determinati evidentemente da ragioni contingenti e nonpreventivabili.Per il resto, il ricorso evidenzia nuovamente, ma genericamente, lasussistenza dei tradizionali indici sintomatici della continuazione, che nel caso dispecie il Tribunale ha ritenuto non decisivi e sintomo piuttosto di una tendenzialeindifferenza alle regole del vivere civile, con motivazione congrua che le doglianzedifensive non arrivano a confutare.Infine, anche la motivazione sulla eterogeneità dei due reati di violazione delfoglio di via e di porto illegale di arma, pur commessi nello stesso giorno, siinserisce coerentemente nella complessiva valutazione del giudice dell’esecuzionee il ricorrente la censura in modo apodittico, senza individuare elementi concretiche consentano di ricondurre ragionevolmente i due illeciti ad un unico momentoideativo.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30362/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris