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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07054/2023

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ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i ai nn. 7999/2013, 8001/2013 e 23455/2015R.G., propost i da : A)ricorso n. 7999/2013 R.G.: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale incorporante, a sua volta, [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, piazza Borromeo n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di di procura speciale conferita in data 26 febbraio 2013 con atto separato e munita di Apostille (ai sensi e per gli effetti di legalizzazione di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) del [OSCURATO:PERSONA] in Helsinki (Finlandia), n. 2572/2013 rep., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – IRES –IVA 2005.

R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI - [OSCURATO:PERSONA] n. 72/10/2012 , depositata il 19 settembre 2012; B) ricorso n. 8001/2013 R.G.: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Spilimbergo (PN), via [OSCURATO:PERSONA]2, Z.I.

Nord, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 43,presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI-[OSCURATO:PERSONA] n. 71/10/2012, depositata il 19 settembre 2012; C)ricorso n. 23455/2015 R.G.: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale incorporante, a sua volta, [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro-tempore, R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con sede in Milano, piazza Borromeo n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di di procura speciale conferita in data 26 febbraio 2013 con atto separato e munita di Apostille (ai sensi e per gli effetti di legalizzazione di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) del [OSCURATO:PERSONA] in Helsinki (Finlandia), n. 6802/2015rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 661/05/2015 , depositata il 26febbraio 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto, per tutti e tre i giudizi, la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; -Rilevato che: R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento n .

TI708MN02776 , notificato il 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] rettificava la perdita di esercizio per l’anno 2005 della [OSCURATO:SOCIETA]., rideterminando tale perdita da € -8.079.946,00 a € -6.056.080,00; essa era quindi confluita nel bilancio 2005 della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., la quale operava con la controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di consolidato fiscale.

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, nella qualità di consolidante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso tale avviso di accertamentodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 79/02/2011, lo rigettava.

1.2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 72/10/2012, pronunciata il 4 luglio 2012 e depositata in segreteria il 19 settembre 2012, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

1.3. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (rubricato al n. 7999/2013 R.G.), quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di nove motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

2. Avverso il predetto a vviso di accertamento proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] anche la consolidata [OSCURATO:SOCIETA].; la C.T.P., con sentenza n. 78/02/2011, rigettava il ricorso suddetto.

2.1. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.

R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata il 4 luglio 2012 e depositata in segreteria il 19 settembre 2012, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

2.2. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].(rubricato al n. 8001/2013 R.G.)., sulla base di nove motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con avviso di accertamento n.

T9B0 9IB03025/2010, notificato sempre il 23 dicembre 2010,l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad accertare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base del precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidata [OSCURATO:SOCIETA]., un reddito globale netto di gruppo per l’anno 2005 di € 987.719,00, con una maggiore imposta IRES di € 325.947,00, oltre sanzioni di € 325.947,00.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna v a tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 336/15/2013, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo.

3.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 661/05/2015, pronunciata il 17 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 febbraio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite.

3.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di nove motivi.

3.4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4. Nella pendenza dei giudizi di cassazione la società consolidante presentava domanda di definizione agevolata R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 19 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti ha nno rassegnato le proprie conclusioniex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che:

5. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi nn. 7999/2013 R.G., 8001/2013 R.G. e 23455/2015 R.G., per evidenti ragioni di connessione in quanto riguardanti due accertamenti distinti ma attinenti al medesimo gruppo d’imprese che avevano aderito al consolidato nazionale gruppo ex art. 117, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e alla medesima annualità, e quindi un accertamento c.d. di primo livello nei confronti della consolidata, notificato anche alla consolidante, ed un accertamento c.d. di secondo livello, nei confronti della sola consolidante; ciò, in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra i due livelli di accertamento, in quanto la decisione sull’uno può risultare determinante ai fini della decisione sull’altro.

6. Orbene , quanto all'avviso di accertamento n.

T9B0IB03025/2005, relativo all'IRES 2005 della società consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con istanza datata 5 giugno 2019 la contribuente ha R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, in data 30 maggio 2019, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018,e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), in unica rata, dell’importo dovuto per la definizione agevolata.

L'istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro.

Entro il 31dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 del citato art. 6 del d.l. n. 119/2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 13672018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

In ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, in forza dell’art. 127, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a ), del d.P.R. n. 917/1986 , la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con riguardo all'avviso di a ccertamento di secondo livello n.

T9B09IB03025/2010, oggetto del ricorso n. 23455/2015 R.G., giova anche in favore della coobbligata consolidata [OSCURATO:SOCIETA]., con riguardo all'avviso di accertamento di primo livello n.

TI7008MN02776/2010, oggetto dei ricorsi n. 7999/2013 R.G. e 8001/2013 R.G., ai sensi del comma 14 del citato art. 6 del d.l. n. 119/2018, R.G.

NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conv. dalla legge n. 136/2018 (Cass. 18 marzo 2022, n. 8869).

7. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione di tutti e tre i giudizi, per intervenuta definizione agevolata.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (negli stessi termini, Cass. 8 lu glio 2021, n. 19419,nonché: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

P. Q. M. La Corte dispone la riunione dei ricorsi n. 79

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i ai nn. 7999/2013, 8001/2013 e 23455/2015R.G., propost i da : A)ricorso n. 7999/2013 R.G.: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale incorporante, a sua volta, [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, piazza Borromeo n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di di procura speciale conferita in data 26 febbraio 2013 con atto separato e munita di Apostille (ai sensi e per gli effetti di legalizzazione di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) del [OSCURATO:PERSONA] in Helsinki (Finlandia), n. 2572/2013 rep., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – IRES –IVA 2005. R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI - [OSCURATO:PERSONA] n. 72/10/2012 , depositata il 19 settembre 2012; B) ricorso n. 8001/2013 R.G.: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Spilimbergo (PN), via [OSCURATO:PERSONA]2, Z.I. Nord, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 43,presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI-[OSCURATO:PERSONA] n. 71/10/2012, depositata il 19 settembre 2012; C)ricorso n. 23455/2015 R.G.: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale incorporante, a sua volta, [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro-tempore, R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con sede in Milano, piazza Borromeo n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di di procura speciale conferita in data 26 febbraio 2013 con atto separato e munita di Apostille (ai sensi e per gli effetti di legalizzazione di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) del [OSCURATO:PERSONA] in Helsinki (Finlandia), n. 6802/2015rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 661/05/2015 , depositata il 26febbraio 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto, per tutti e tre i giudizi, la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; -Rilevato che: R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n . TI708MN02776 , notificato il 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] rettificava la perdita di esercizio per l’anno 2005 della [OSCURATO:SOCIETA]., rideterminando tale perdita da € -8.079.946,00 a € -6.056.080,00; essa era quindi confluita nel bilancio 2005 della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., la quale operava con la controllata [OSCURATO:SOCIETA]. in regime di consolidato fiscale. 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso, nella qualità di consolidante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso tale avviso di accertamentodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 79/02/2011, lo rigettava. 1.2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 72/10/2012, pronunciata il 4 luglio 2012 e depositata in segreteria il 19 settembre 2012, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 1.3. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (rubricato al n. 7999/2013 R.G.), quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 2. Avverso il predetto a vviso di accertamento proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] anche la consolidata [OSCURATO:SOCIETA].; la C.T.P., con sentenza n. 78/02/2011, rigettava il ricorso suddetto. 2.1. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata il 4 luglio 2012 e depositata in segreteria il 19 settembre 2012, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 2.2. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].(rubricato al n. 8001/2013 R.G.)., sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 3. Con avviso di accertamento n. T9B0 9IB03025/2010, notificato sempre il 23 dicembre 2010,l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad accertare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base del precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidata [OSCURATO:SOCIETA]., un reddito globale netto di gruppo per l’anno 2005 di € 987.719,00, con una maggiore imposta IRES di € 325.947,00, oltre sanzioni di € 325.947,00. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna v a tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 336/15/2013, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo. 3.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 661/05/2015, pronunciata il 17 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 febbraio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite. 3.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di nove motivi. 3.4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 4. Nella pendenza dei giudizi di cassazione la società consolidante presentava domanda di definizione agevolata R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 19 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 5. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti ha nno rassegnato le proprie conclusioniex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che: 5. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi nn. 7999/2013 R.G., 8001/2013 R.G. e 23455/2015 R.G., per evidenti ragioni di connessione in quanto riguardanti due accertamenti distinti ma attinenti al medesimo gruppo d’imprese che avevano aderito al consolidato nazionale gruppo ex art. 117, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e alla medesima annualità, e quindi un accertamento c.d. di primo livello nei confronti della consolidata, notificato anche alla consolidante, ed un accertamento c.d. di secondo livello, nei confronti della sola consolidante; ciò, in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra i due livelli di accertamento, in quanto la decisione sull’uno può risultare determinante ai fini della decisione sull’altro. 6. Orbene , quanto all'avviso di accertamento n. T9B0IB03025/2005, relativo all'IRES 2005 della società consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con istanza datata 5 giugno 2019 la contribuente ha R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, in data 30 maggio 2019, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018,e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), in unica rata, dell’importo dovuto per la definizione agevolata. L'istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro. Entro il 31dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 del citato art. 6 del d.l. n. 119/2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 13672018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, in forza dell’art. 127, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a ), del d.P.R. n. 917/1986 , la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con riguardo all'avviso di a ccertamento di secondo livello n. T9B09IB03025/2010, oggetto del ricorso n. 23455/2015 R.G., giova anche in favore della coobbligata consolidata [OSCURATO:SOCIETA]., con riguardo all'avviso di accertamento di primo livello n. TI7008MN02776/2010, oggetto dei ricorsi n. 7999/2013 R.G. e 8001/2013 R.G., ai sensi del comma 14 del citato art. 6 del d.l. n. 119/2018, R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conv. dalla legge n. 136/2018 (Cass. 18 marzo 2022, n. 8869). 7. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione di tutti e tre i giudizi, per intervenuta definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (negli stessi termini, Cass. 8 lu glio 2021, n. 19419,nonché: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225). P. Q. M. La Corte dispone la riunione dei ricorsi n. 79
Sentenza Cassazione n. 07054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris