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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 06622/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3575/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 16817/2020 depositata il 07/08/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hann o impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha proceduto al riclassamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 dell’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13-b, piano nella Microzona 24, variandone la classe dalla categoria A/3 (abitazione di tipo economico) a quella A/2 (Abitazione civile).

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello.

Nella sentenza di appello si legge che in via generale l’operato dell’Amministrazione è stato conforme al comma 335 in esame, ma che si è “omesso di considerare che l’immobile di cui trattasi, nell’anno 2011, era stato oggetto di variazione nel classamento con conferma della categoria A/3 classe 3; ciò avrebbe dovuto comportare una motivazione più adeguata e puntuale, per giustificare, a distanza di qualche anno, l’attribuzione della categoria A/2 classe 4”.

3. Sez.

V, n. 16817 del 2020, rilevata la mancanza agli atti del documento attestante la notifica, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, essendo stato l’atto correttamente motivato.

4. Con il presente ric orso l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Sez.

V, n. 16817 del 2020.

5. I contribuenti non si sono costituiti.

6. La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso per revocazione ed, in fase rescissoria, quello originario.

7. L’udienza pubblica del 1° febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza della loro richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 391-bis e 395 n. 4 cod.proc.civ ., l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, avendo prodotto in data 29 luglio 2019 l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio r.g.a.c. 16542/2017, come risultante dalla nota di deposito e di iscrizione a ruolo del 29 luglio 2017, ma essendo stato inserito tale avviso erroneamente dalla cancelleria nel fascicolo del procedimento r.g.a.c. 16548/2017.

L’Agenzia ha evidenziato l’errore, contenuto nella nota di deposito dell’avviso, relativo alla indicazione del numero del procedimento (16548 in luogo di 16542), ma ha altresì fatto presente trattarsi di errore riconoscibile dalla cancelleria in considerazione del nome delle parti.

2. Ai fini della decisione della revocazione proposta, occorre verificare la possibilità di applicare al caso di specie il principio affermato da Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 – 01, secondo cui, in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi –in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa –gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio.

La Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente.

3. Invero, nella presente fattispecie, secondo le allegazioni della stessa ricorrente, l’avviso di ricevimento della notifica non è stato inserito dalla cancelleria nel fascicolo di causa ed è stato, invece, inserito nel fascicolo di altro giudizio in conseguenza non di un disguido organizzativo dell’ufficio, ma piuttosto in conseguenza di un errore di parte ricorrente, consistente nell’annotazione, nella nota di deposito, del numero di ruolo 16548 in luogo di quello esatto 16542.

Ne consegue, pertanto, l’impossibilità di applicare il principio affermato da Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 –01, atteso che la prova della notifica non è stata inserita nel fascicolo di ufficio in quanto non ritualmente prodotta dalla parte, che ha erroneamente indicato, nella nota di deposito compilata, un procedimento diverso.

La circostanza che tale errore della parte avrebbe potuto essere riconosciuto dalla cancelleria, in considerazione della corretta indicazione del nome delle parti nella nota di deposito, nonostante l’erronea indicazione del numero di iscrizione a ruolo della causa, non muta la situazione e non consente, pertanto, di superare, da un lato, l’assenza della prova della notifica tra gli atti e documenti della causa e, dall’altro, l’insussistenza di una ipotesi rico nducibile al presupposto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4 cod.proc.civ.

Non può, difatti, ritenersi configurabile un errore di percezione dell’organo giudicante – né, nella accezione propria e tradizionale, quale mancato esame, da parte del giudice, di un atto effettivamente presente nel fascicolo né, nell’accezione più lata, fatta propria, in virtù dei principi costituzionali del giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale, da Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 – 01, quale mancato esame, da parte del giudice, di un documento che, pur non fisicamente presente nel fascicolo, avrebbe dovuto esservi inserito perché ritualmente prodotto dalla parte, ma non inserito esclusivamente per un disguido di cancelleria.

Del resto, Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 – 01, ha precisato che un atto può considerarsi "atto di causa" non per il suo fisico inserimento nel fascicolo, che non dipende minimamente dalla parte, trattandosi di attività di esclusiva competenza del cancelliere, ex art. 36 disp. att. c.p.c., bensì per l’espletamento, ad opera della parte, di tutto quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione, ma ha pure evidenziato che la conclusione raggiunta può operare solo ed esclusivamente laddove il mancato inserimento dell’atto nel fascicolo sia dipeso da un "disguido di cancelleria", debitamente documentato.

Né tale apertura, che già si pone in discontinuità con il passato, può essere ulteriormente estesa, tenuto conto, peraltro, che la revocazione è un istituto eccezionale, in quanto intacca il giudicato e la certezza del diritto.

4. I n conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, non essendosi costituiti i controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3575/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 16817/2020 depositata il 07/08/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hann o impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha proceduto al riclassamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 dell’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13-b, piano nella Microzona 24, variandone la classe dalla categoria A/3 (abitazione di tipo economico) a quella A/2 (Abitazione civile). 2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che in via generale l’operato dell’Amministrazione è stato conforme al comma 335 in esame, ma che si è “omesso di considerare che l’immobile di cui trattasi, nell’anno 2011, era stato oggetto di variazione nel classamento con conferma della categoria A/3 classe 3; ciò avrebbe dovuto comportare una motivazione più adeguata e puntuale, per giustificare, a distanza di qualche anno, l’attribuzione della categoria A/2 classe 4”. 3. Sez. V, n. 16817 del 2020, rilevata la mancanza agli atti del documento attestante la notifica, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, essendo stato l’atto correttamente motivato. 4. Con il presente ric orso l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Sez. V, n. 16817 del 2020. 5. I contribuenti non si sono costituiti. 6. La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso per revocazione ed, in fase rescissoria, quello originario. 7. L’udienza pubblica del 1° febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza della loro richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 391-bis e 395 n. 4 cod.proc.civ ., l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, avendo prodotto in data 29 luglio 2019 l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio r.g.a.c. 16542/2017, come risultante dalla nota di deposito e di iscrizione a ruolo del 29 luglio 2017, ma essendo stato inserito tale avviso erroneamente dalla cancelleria nel fascicolo del procedimento r.g.a.c. 16548/2017. L’Agenzia ha evidenziato l’errore, contenuto nella nota di deposito dell’avviso, relativo alla indicazione del numero del procedimento (16548 in luogo di 16542), ma ha altresì fatto presente trattarsi di errore riconoscibile dalla cancelleria in considerazione del nome delle parti. 2. Ai fini della decisione della revocazione proposta, occorre verificare la possibilità di applicare al caso di specie il principio affermato da Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 – 01, secondo cui, in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi –in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa –gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. La Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente. 3. Invero, nella presente fattispecie, secondo le allegazioni della stessa ricorrente, l’avviso di ricevimento della notifica non è stato inserito dalla cancelleria nel fascicolo di causa ed è stato, invece, inserito nel fascicolo di altro giudizio in conseguenza non di un disguido organizzativo dell’ufficio, ma piuttosto in conseguenza di un errore di parte ricorrente, consistente nell’annotazione, nella nota di deposito, del numero di ruolo 16548 in luogo di quello esatto 16542. Ne consegue, pertanto, l’impossibilità di applicare il principio affermato da Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 –01, atteso che la prova della notifica non è stata inserita nel fascicolo di ufficio in quanto non ritualmente prodotta dalla parte, che ha erroneamente indicato, nella nota di deposito compilata, un procedimento diverso. La circostanza che tale errore della parte avrebbe potuto essere riconosciuto dalla cancelleria, in considerazione della corretta indicazione del nome delle parti nella nota di deposito, nonostante l’erronea indicazione del numero di iscrizione a ruolo della causa, non muta la situazione e non consente, pertanto, di superare, da un lato, l’assenza della prova della notifica tra gli atti e documenti della causa e, dall’altro, l’insussistenza di una ipotesi rico nducibile al presupposto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. Non può, difatti, ritenersi configurabile un errore di percezione dell’organo giudicante – né, nella accezione propria e tradizionale, quale mancato esame, da parte del giudice, di un atto effettivamente presente nel fascicolo né, nell’accezione più lata, fatta propria, in virtù dei principi costituzionali del giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale, da Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 – 01, quale mancato esame, da parte del giudice, di un documento che, pur non fisicamente presente nel fascicolo, avrebbe dovuto esservi inserito perché ritualmente prodotto dalla parte, ma non inserito esclusivamente per un disguido di cancelleria. Del resto, Sez. 5, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 – 01, ha precisato che un atto può considerarsi "atto di causa" non per il suo fisico inserimento nel fascicolo, che non dipende minimamente dalla parte, trattandosi di attività di esclusiva competenza del cancelliere, ex art. 36 disp. att. c.p.c., bensì per l’espletamento, ad opera della parte, di tutto quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione, ma ha pure evidenziato che la conclusione raggiunta può operare solo ed esclusivamente laddove il mancato inserimento dell’atto nel fascicolo sia dipeso da un "disguido di cancelleria", debitamente documentato. Né tale apertura, che già si pone in discontinuità con il passato, può essere ulteriormente estesa, tenuto conto, peraltro, che la revocazione è un istituto eccezionale, in quanto intacca il giudicato e la certezza del diritto. 4. I n conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituiti i controricorrenti. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Così de
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