Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49004/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendolo dal reato di falsità in scrittura privata in quanto non più previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, ha rideterminando in anni due di reclusione la pena a lui inflitta per il residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'omessa motivazione circa la ricostruzione della causa dell'insolvenza che ha cagionato il fallimento dell'imputato e la liceità penale dell'operato dello stesso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro probatorio chiaro e coerente delineato dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e all'omessa valutazione dei presupposti richiesti ai fini della sua sussistenza, è inedito e la relativa istanza non risulta coltivata, neppure in sede di conclusioni, dinanzi al giudice di appello, sicché torna applicabile il principio dettato dalle Sezioni Unite Salerno (n. 22533 del 25/10/2018) secondo cui: «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello».

Considerato che il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui richiama una norma attualmente non in vigore all'interno del nostro ordinamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendolo dal reato di falsità in scrittura privata in quanto non più previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, ha rideterminando in anni due di reclusione la pena a lui inflitta per il residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'omessa motivazione circa la ricostruzione della causa dell'insolvenza che ha cagionato il fallimento dell'imputato e la liceità penale dell'operato dello stesso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre perché è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro probatorio chiaro e coerente delineato dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e all'omessa valutazione dei presupposti richiesti ai fini della sua sussistenza, è inedito e la relativa istanza non risulta coltivata, neppure in sede di conclusioni, dinanzi al giudice di appello, sicché torna applicabile il principio dettato dalle Sezioni Unite Salerno (n. 22533 del 25/10/2018) secondo cui: «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello». Considerato che il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui richiama una norma attualmente non in vigore all'interno del nostro ordinamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 49004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris