CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 14674/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 16 giugno 2025 la Corte d’Appello di Roma, inriforma della sentenza emessa il 17 gennaio 2017 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere neiconfronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravataascrittogli perché estinto per prescrizione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’Appello di Roma chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erroneaapplicazione dell’art. 157 cod. pen.Osservava che il reato di rapina aggravata di cui all’art. 628, comma 3, n.1), cod. pen. era punito con la pena detentiva massima di venti anni direclusione, così che il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 157 cod. pen. eradi venti anni e quello massimo di venticinque anni, termini che, decorrenti dal28 gennaio 2016 (data di commissione del reato), non erano ancora decorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il reato, all’epoca della commissione del fatto (28 gennaio 2016), era punitocon la pena detentiva massima di venti anni di reclusione.Premesso che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reaticonsumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, ilcomputo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si èmanifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle oreventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez.6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del29/04/2015, Richichi, Rv. 263650), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie,a fronte di una condotta consumata, come detto, il 28 gennaio 2016,applicando - per il reato ritenuto - il termine ordinario di prescrizione pari aventi anni e quello prorogato pari a venticinque anni, è possibile pervenire alladata "finale" di compimento della prescrizione alla data del 28 gennaio 2041,così che il termine, alla data della sentenza di appello, non risultava ancoradecorso.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Roma.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]