CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 11068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8557/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 INT 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F.P. DE' CALBOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 275/2020depositata il 17/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 275 del 2020 della Corte d’Appello di Campobasso, esponendo, per quanto ancora d’interesse: - di avere convenuto [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento dei danni indicati come conseguenti all’inadempimento della società convenuta, erogatore del servizio telefonico, per non aver migrato in altro indirizzo fisico la linea di utenza come richiesto; - che il Tribunale aveva accolto la domanda liquidando la somma di 30.000,00 euro, oltre accessori, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui l’“an era stato provato a differenza del “quantum” nella misura determinata dal giudice di prime cure il quale, comunque, era andato oltre la stessa richiesta dell’attore che, conclusivamente, aveva dimostrato solo il pregiudizio consistente nel pagamento delle spese di mediazione, per 100 euro, e delle bollette telefoniche da rimborsare per 112 euro; resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo il ricorrente denunziala violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 150, 160, cod. proc. civ., dolendosi che la corte di appello abbia errato nel non rilevare la nullità della notifica dell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio in quanto effettuata ( in sede di rinnovazione della precedente ) al procuratore costituito in prime cure, laddove con la notifica della sentenza del Tribunale, celata al Collegio territoriale, il deducente aveva eletto domicilio altrove, e nominato altro difensore revocando il precedente; con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 153, cod. proc. civ., dolendosi che la corte di appello abbia errato nel disporre, alla prima udienza del 9 novembre 2016, la rinnovazione della prima notifica, poiché effettuata, il 7 giungo 2016, a un indirizzo senza alcun collegamento con il deducente e infatti mancata per irreperibilità, senza riattivazione tempestiva ad opera della parte cui era inoltre imputabile l’errore per aver predisposto la relata nei suddetti termini e senza che al riguardo fosse emersa alcuna responsabilità dell’ufficiale giudiziario notificante; con il terzo motivo denunziala violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., dolendosi che la corte di appello abbia errato nel non motivare in ordine alla spettanza del richiesto indennizzo che, quale clausola penale, era stabilito nelle condizioni generali di contratto ed era stato specificatamente domandato, in uno all’ulteriore e parimenti immotivata obliterazione delle complessive risultanze istruttorie quanto a tutti i danni patiti; con il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 115, cod. proc. civ., dolendosi che la corte di appello abbia errato nel negare la condanna al pagamento dell’indennizzo contrattualmente stabilito e rimasto, in particolare, incontestato; con il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., dolendosi che la corte di appello abbia errato nel ritenere che il Tribunale avesse pronunciato in ultrapetizione, poiché la domanda era stata formulata rimettendo al giudice la determinazione della maggiore o minor somme che avesse ritenuto oggetto di effettivo accertamento; il primo e il secondo motivo, da scrutinare prioritariamente per ragioni logiche e congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati , con consegeunte assorbimento dei restanti; sono pacifici i seguenti fatti processualmente rilevanti: a)la mancata prima notifica dell’atto di gravame di merito per irreperibilità del destinatario, concretizzata il 7 giugno 2016; b)l’ordine di rinnovazione della notifica stessa avvenuta il 9 novembre 2016, e oggetto della prima censura; ora, parte ricorrente evoca la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'inesistenza della notificazioneè configurabile, in base ai principî di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento(in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ. conf. quale ad esempio Cass., 08/09/2022, n. 26511); affermano le Sezioni Unite (a pag. 11) che « deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza…ricade … nell'ambito della nullità, sanabile con effetto “ ex tunc” e attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice (v. in senso conforme Cass., 09/03/2018, n. 5663, e Cass., 21/07/2021, n. 20840); ciò posto, deve nondimeno osservarsi che risulta anche pacifico che la parte notificante, come pure sottolineato in ricorso (pagg. 4 e seguenti), attendeva la prima udienza del 9 novembre per riattivarsi, senza neppure dimostrare che l’errore non fosse alla stessa imputabile; anzi, la parte oggi controricorrente afferma che aveva dovuto procedere a iscrizione a ruolo il 14 giugno 2016, e non aveva potuto far altro, a suo avviso, che attendere la prima udienza per chiedere la rinnovazione della notifica in questione, confermando, quindi, di essere rimasta “medio tempore” inerte; questa Corte ha precisatoche la tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto d’impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa non imputabile al notificante, ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio- volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento [ v. Cass., 30/03/2023, n. 8983, in una fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine (c.d. lungo), sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, e aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado]; orbene, nel caso in esame la parte non risulta aver dimostrato che l’irreperibilità sia stata determinata da causa alla stessa non imputabile –altrimenti essendo rimesso alla stessa l’ampliamento dei termini perentori–e al contempo non solo non si è spontaneamente riattivata come avrebbe potuto fare a mente del “dictum” delle Sezioni Unite richiamate, ma ha invero atteso quasi cinque, fino alla celebrazione della prima udienza di comparizione, per chiedere la rinnovazione; ne discende che quest’ultima effettivamente non avrebbe dovuto accordarsi, e l’appello, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo; a quanto detto consegue la cassazione della decisione impugnata senza rinvio, con spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo per quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la decisione impugnata perché la causa non poteva essere proseguita per tardività dell’appello, e condanna l’odierna controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a spese generali e accessori di legge; al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in c