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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09183/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10851/2017 proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] SartíViri per§ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata per il suo studio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 20; dov. i v, \/1/4-tgoA. \g l a, C,T2v3,., , oen - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1871/2016 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 25.10.2016 udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LETTE le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società indicata in epigrafe chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2006-2009, dalla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori.

2. Con sentenza n. 1871/2016 la Commissione tributaria Regionale della Toscana (CTR), respingeva l'appello proposto dalla contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovuta VIVA sulla TIA e respinto l'invocata esenzione dalla tassazione non essendo sufficiente la circostanza che la contribuente aveva provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti, non avendo dimostrato quali aree erano inidonee a produrre rifiuti né l'avvio dei rifiuti al recupero con idonea attestazione.

3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazioné affidato a due motivi.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. ,(' n Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 17 del Regolamento del Comune di Capannori approvato con delibera di CC nr 28 del 13.4.2014, nonché del D.P.R. 158/99, degli artt. 21 e 49 del d.lgs 22/97, e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3) cpc.

In particolare la CTR avrebbe erroneamente divisato di parte variabile della Tia, mentre essa aveva domandato l'esenzione sulle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani né per quantità né per qualità Sostiene al riguardo di aver prodotto i prescritti formulari con l'indicazione della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti a soggetti autorizzati alLo smaltimento, riepilogando i dati dei Mud prodotti nel giudizio di merito. 3.- Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli art. 21 e 49 d.lgs. n. 22/97, la violazione della Risoluzione n. 2 DF e della Circolare n. 38997 MEF, nonché dell'art. 1 comma 649 L. 147/2013, per avere la CTR escluso che le norme rubricate potessero trovare applicazione per analogia alla Tia, anche se dettate in materia di Tari. 4.La prima censura è priva di pregio. 4.1 Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd.

Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv in I. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss.,

I. n. 147 del 2013.Quest'ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, dispone, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A. 1 «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».

Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006.

Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 5, comma 1, del citato d.l. n. 208 del 2008).

Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (art. 23, comma 21, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e il d.P.R. n. 158 del 1999).

Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013 e in forza dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), del c.d.

TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1° luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238) e il 31 dicembre 2012.

Quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, equiparava ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. 4.2 Su tale impianto normativo è, poi, intervenuta la

I. n. 146 del 1994, il cui art. 39 ha abrogato il sopra citato art.60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del citato decreto del 1982, nonché gli accessori per l'informatica».

In particolare, la deliberazione richiamata dall'art. 39 cit., a sua volta, quanto all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, faceva riferimento ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2, comma quarto, del d.p.r. n. 915 del 1982 a quelli risultanti dai residui da lavorazioni industriali da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità e qualità non fossero inizialmente assimilabili ai rifiuti urbani, oltre a materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati o obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, residui dall'attività di trattamento dei rifiuti.

Venivano così assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, come visto, dalla delibera interministeriale, così che, a seguito di tale nuovo regime, non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni circa l'assimilabilità o meno del rifiuti speciali, riferendosi l'autosmaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, esclusivamente alle ultime tre categorie predette.

Il suddetto art.39 è stato successivamente abrogato dall'art. 17 della

I. n. 128 del 1998, di talché è venuta meno l'assimilazione ope legis sopra indicata e divenuto nuovamente operante il d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA e, conseguentemente, gli artt.

T e 21 di detto decreto che prevedevano la necessità di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517 - 01).

L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non è, infatti, venuta meno per effetto del d.lgs. n. 152 del 2006. 4.3Ed invero, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. cit.

Quest'ultima norma attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; potere che sarebbe dovuto essere esercitato nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. cit.

La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimità delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi. 4.4 Alla luce del riportato quadro normativo e con riferimento alle annualità oggetto del presente giudizio 2006-2009 assume rilievo, in primo luogo, quanto disposto dall'art. 49 (Istituzione della tariffa) del d.lgs. n. 22 del 1997, con il quale il legislatore ha attribuito ai Comuni l'obbligo di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; gestione per la quale viene prevista una «tariffa» per la copertura integrale dei relativi costi; tariffa che, ai sensi del comma 3 «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»; e che ai sensi del successivo comma 4 «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti» (quota fissa) «e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (...)» (quota variabile).

Il comma 14 precisa, poi, che su tale tariffa è applicato un «coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi».

Per effetto di tale disposizione si evince, in primo luogo, che nel passaggio dall'imposizione basata sul tributo (TARSU) a quella basata sulla tariffa (TIA1) il legislatore ha stabilito che essa è composta da una quota fissa e una quota variabile.

I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel D.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l'altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche. 5.Altro principio che si evince dall'art. 49 cit. è quello secondo cui l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l'esclusione dal pagamento dell'imposta, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa essendo, al contrario, sempre tenuto al pagamento della quota fissa che è dovuta a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a copertura dei costi generali del servizio, per come affermato dalla Corte costituzionale n. 238 del 2009, secondo cui la quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico».

Infine, la TIA ha carattere "universale" essendo ad essa soggetti tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore.

Questa Corte, (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 33757 del 2019) ha affermato che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

In sostanza, a differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente.

Il presupposto impositivo della parte variabile della TIA va individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte variabile della tariffa, ai sensi del art. 49 citato, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti.

Quanto ai rifiuti speciali non assimilati, l'art 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, dispone che «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta».

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi della norma sopra indicata non sono anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall'art. 62, comma 1, prima parte.

Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 9214 del 2018 Rv. 647823 - 01). 5.1 E', infine, principio consolidato di questa Corte (Cass. n. 9731 del 13/05/2015 Rv. 635472 - 01) quello secondo cui «l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd.

Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi».

Tale principio poggia sul presupposto che la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione del tributo costituendo essa un'eccezione alla regola generale del suo pagamento integrale da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale; fermo restando che anche in questi casi l'obbligo del pagamento della quota fissa, destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass. n. 14038 del 2019 Rv. 654120 - 01). 5.2 A fronte di tale articolato e quadro normativo e giurisprudenziale la doglianza relativa alla dimostrazione della quantità e qualità dei rifiuti avviati allo smaltimento non trova riscontro probatorio.

In primo luogo, giova premettere che la CTR, nel richiamare Cass. n. 3756 del 2012, afferma giustappunto che è corretto affermare "la non soggezione a TIA delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati. 5.3 Tanto premesso, in tema di ripartizione dell'onere probatorio spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377).

A tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. 5.4 Diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di rifiuti speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal Comune, ma anche di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità madori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v.

Cass. n. 10812 del 2016.; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019).

Peraltro la questione così come prospettata dalla ricorrente presenta profili di inammissibilità, là dove si sostiene che il giudice di appello si sarebbe dovuto basare, nella formazione di tale convincimento, su documenti prodotti in quanto probatoriamente idonei. è infatti evidente che tale profilo, concernente un'attività di valutazione probatoria delle risultanze istruttorie di per sè riservata al giudice di merito, doveva al più essere adeguatamente censurato alla luce della "nuova" disciplina dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; vale a dire, in termini di "omesso esame" di un fatto decisivo di causa (ma pur sempre nei rigorosi limiti tracciati da Cass. Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014, ed innumerevoli altre).

Fatto decisivo qui costituito appunto dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati, vale a dire da un elemento della fattispecie concreta che il giudice di merito, lungi dall'omettere, ha invece comunque esaminato e ritenuto dimostrato, sebbene sulla base di documenti concernenti l'analoga attività di smaltimento in proprio svolta dalla società nelle annualità precedenti a quelle dedotte in giudizio, nonché della ritenuta inidoneità del servizio comunale alla gestione specifica. 6.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la CTR avrebbe errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie la risoluzione del MEF del 9.10.2014, posto che essa - pur riferendosi alla TARI - comunque disciplina(va) anche la TIA così che anche per quest'ultima non si deve tener conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. 7.La censura è priva di pregio.

L'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali; queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (in termini, Cass., Sez. 5", 15 maggio 2019, n. 12979; n. 8088/2020, in motiv.).

Ciò non comporta, dunque, che tali categorie di rifiuti siano, di per sè, esenti dalla TIA, ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 507, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5,11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793). 8.In conclusione, il ricorso va respinto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e d accessori come per legge.

Si dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10851/2017 proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] SartíViri per§ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata per il suo studio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 20; dov. i v, \/1/4-tgoA. \g l a, C,T2v3,., , oen - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1871/2016 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 25.10.2016 udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LETTE le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società indicata in epigrafe chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2006-2009, dalla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori. 2. Con sentenza n. 1871/2016 la Commissione tributaria Regionale della Toscana (CTR), respingeva l'appello proposto dalla contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovuta VIVA sulla TIA e respinto l'invocata esenzione dalla tassazione non essendo sufficiente la circostanza che la contribuente aveva provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti, non avendo dimostrato quali aree erano inidonee a produrre rifiuti né l'avvio dei rifiuti al recupero con idonea attestazione. 3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazioné affidato a due motivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. ,(' n Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 17 del Regolamento del Comune di Capannori approvato con delibera di CC nr 28 del 13.4.2014, nonché del D.P.R. 158/99, degli artt. 21 e 49 del d.lgs 22/97, e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3) cpc. In particolare la CTR avrebbe erroneamente divisato di parte variabile della Tia, mentre essa aveva domandato l'esenzione sulle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani né per quantità né per qualità Sostiene al riguardo di aver prodotto i prescritti formulari con l'indicazione della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti a soggetti autorizzati alLo smaltimento, riepilogando i dati dei Mud prodotti nel giudizio di merito. 3.- Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli art. 21 e 49 d.lgs. n. 22/97, la violazione della Risoluzione n. 2 DF e della Circolare n. 38997 MEF, nonché dell'art. 1 comma 649 L. 147/2013, per avere la CTR escluso che le norme rubricate potessero trovare applicazione per analogia alla Tia, anche se dettate in materia di Tari. 4.La prima censura è priva di pregio. 4.1 Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv in I. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., I. n. 147 del 2013.Quest'ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, dispone, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A. 1 «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 5, comma 1, del citato d.l. n. 208 del 2008). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (art. 23, comma 21, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e il d.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013 e in forza dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1° luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238) e il 31 dicembre 2012. Quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, equiparava ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. 4.2 Su tale impianto normativo è, poi, intervenuta la I. n. 146 del 1994, il cui art. 39 ha abrogato il sopra citato art.60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del citato decreto del 1982, nonché gli accessori per l'informatica». In particolare, la deliberazione richiamata dall'art. 39 cit., a sua volta, quanto all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, faceva riferimento ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2, comma quarto, del d.p.r. n. 915 del 1982 a quelli risultanti dai residui da lavorazioni industriali da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità e qualità non fossero inizialmente assimilabili ai rifiuti urbani, oltre a materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati o obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, residui dall'attività di trattamento dei rifiuti. Venivano così assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, come visto, dalla delibera interministeriale, così che, a seguito di tale nuovo regime, non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni circa l'assimilabilità o meno del rifiuti speciali, riferendosi l'autosmaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, esclusivamente alle ultime tre categorie predette. Il suddetto art.39 è stato successivamente abrogato dall'art. 17 della I. n. 128 del 1998, di talché è venuta meno l'assimilazione ope legis sopra indicata e divenuto nuovamente operante il d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA e, conseguentemente, gli artt. T e 21 di detto decreto che prevedevano la necessità di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517 - 01). L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non è, infatti, venuta meno per effetto del d.lgs. n. 152 del 2006. 4.3Ed invero, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. cit. Quest'ultima norma attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; potere che sarebbe dovuto essere esercitato nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. cit. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimità delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi. 4.4 Alla luce del riportato quadro normativo e con riferimento alle annualità oggetto del presente giudizio 2006-2009 assume rilievo, in primo luogo, quanto disposto dall'art. 49 (Istituzione della tariffa) del d.lgs. n. 22 del 1997, con il quale il legislatore ha attribuito ai Comuni l'obbligo di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; gestione per la quale viene prevista una «tariffa» per la copertura integrale dei relativi costi; tariffa che, ai sensi del comma 3 «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»; e che ai sensi del successivo comma 4 «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti» (quota fissa) «e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (...)» (quota variabile). Il comma 14 precisa, poi, che su tale tariffa è applicato un «coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi». Per effetto di tale disposizione si evince, in primo luogo, che nel passaggio dall'imposizione basata sul tributo (TARSU) a quella basata sulla tariffa (TIA1) il legislatore ha stabilito che essa è composta da una quota fissa e una quota variabile. I criteri di determinazione di tali due parti della TIA sono contenuti nel D.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l'altro, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche. 5.Altro principio che si evince dall'art. 49 cit. è quello secondo cui l'autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l'esclusione dal pagamento dell'imposta, ma determina una riduzione proporzionale della sola parte variabile di tale tariffa essendo, al contrario, sempre tenuto al pagamento della quota fissa che è dovuta a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a copertura dei costi generali del servizio, per come affermato dalla Corte costituzionale n. 238 del 2009, secondo cui la quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico». Infine, la TIA ha carattere "universale" essendo ad essa soggetti tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore. Questa Corte, (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 33757 del 2019) ha affermato che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa. In sostanza, a differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente. Il presupposto impositivo della parte variabile della TIA va individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tale smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte variabile della tariffa, ai sensi del art. 49 citato, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti. Quanto ai rifiuti speciali non assimilati, l'art 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, dispone che «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta». Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi della norma sopra indicata non sono anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 9214 del 2018 Rv. 647823 - 01). 5.1 E', infine, principio consolidato di questa Corte (Cass. n. 9731 del 13/05/2015 Rv. 635472 - 01) quello secondo cui «l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi». Tale principio poggia sul presupposto che la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione del tributo costituendo essa un'eccezione alla regola generale del suo pagamento integrale da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale; fermo restando che anche in questi casi l'obbligo del pagamento della quota fissa, destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass. n. 14038 del 2019 Rv. 654120 - 01). 5.2 A fronte di tale articolato e quadro normativo e giurisprudenziale la doglianza relativa alla dimostrazione della quantità e qualità dei rifiuti avviati allo smaltimento non trova riscontro probatorio. In primo luogo, giova premettere che la CTR, nel richiamare Cass. n. 3756 del 2012, afferma giustappunto che è corretto affermare "la non soggezione a TIA delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati. 5.3 Tanto premesso, in tema di ripartizione dell'onere probatorio spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377). A tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. 5.4 Diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di rifiuti speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal Comune, ma anche di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità madori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v. Cass. n. 10812 del 2016.; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019). Peraltro la questione così come prospettata dalla ricorrente presenta profili di inammissibilità, là dove si sostiene che il giudice di appello si sarebbe dovuto basare, nella formazione di tale convincimento, su documenti prodotti in quanto probatoriamente idonei. è infatti evidente che tale profilo, concernente un'attività di valutazione probatoria delle risultanze istruttorie di per sè riservata al giudice di merito, doveva al più essere adeguatamente censurato alla luce della "nuova" disciplina dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; vale a dire, in termini di "omesso esame" di un fatto decisivo di causa (ma pur sempre nei rigorosi limiti tracciati da Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, ed innumerevoli altre). Fatto decisivo qui costituito appunto dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati, vale a dire da un elemento della fattispecie concreta che il giudice di merito, lungi dall'omettere, ha invece comunque esaminato e ritenuto dimostrato, sebbene sulla base di documenti concernenti l'analoga attività di smaltimento in proprio svolta dalla società nelle annualità precedenti a quelle dedotte in giudizio, nonché della ritenuta inidoneità del servizio comunale alla gestione specifica. 6.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la CTR avrebbe errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie la risoluzione del MEF del 9.10.2014, posto che essa - pur riferendosi alla TARI - comunque disciplina(va) anche la TIA così che anche per quest'ultima non si deve tener conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. 7.La censura è priva di pregio. L'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali; queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (in termini, Cass., Sez. 5", 15 maggio 2019, n. 12979; n. 8088/2020, in motiv.). Ciò non comporta, dunque, che tali categorie di rifiuti siano, di per sè, esenti dalla TIA, ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 507, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5,11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793). 8.In conclusione, il ricorso va respinto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e d accessori come per legge. Si dà a
Sentenza Cassazione n. 09183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris