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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46698/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 267, nella parte in cui dispone che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

E in applicazione di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art.37 cod. pen. (così Sez.

U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286-01; Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01).

Come correttamente affermato dal provvedimento impugnato, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna deve procedersi alla rideterminazione della pena accessoria, per renderla conforme ai principi stabiliti dalla Consulta con effetti retroattivi, solo se la questione non poteva essere più sottoposta al giudice della cognizione e se, in ogni, caso la misura in concreto determinata supera il limite legale.

Correttamente, di conseguenza, nel caso in vetrifica, in cui la sentenza del giudice di appello è intervenuta dopo la declaratoria di incostituzionalità ed in cui la pena accessoria non è superiore al limite di dieci anni previsto dall'art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 267, non si è dato luogo alla chiesta rideterminazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 0 spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 267, nella parte in cui dispone che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». E in applicazione di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art.37 cod. pen. (così Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286-01; Sez. 3, n. 41061 del 20/6/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01). Come correttamente affermato dal provvedimento impugnato, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna deve procedersi alla rideterminazione della pena accessoria, per renderla conforme ai principi stabiliti dalla Consulta con effetti retroattivi, solo se la questione non poteva essere più sottoposta al giudice della cognizione e se, in ogni, caso la misura in concreto determinata supera il limite legale. Correttamente, di conseguenza, nel caso in vetrifica, in cui la sentenza del giudice di appello è intervenuta dopo la declaratoria di incostituzionalità ed in cui la pena accessoria non è superiore al limite di dieci anni previsto dall'art. 216, ultimo comma, del R.d. 16/3/1942, n. 267, non si è dato luogo alla chiesta rideterminazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 0 spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2
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