CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 dicembre 2025
Cassazione n. 34124/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26398/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60A28 I982 Z), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77D19 H501 D). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore. NONCHÉ l’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26398/2024 Numero sezionale 7680/2025 Numero di raccolta generale 34124/2025- INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 2551/2024 della Corte di Data pubblicazione 25/12/2025 giustizia di secondo grado della Calabria, depositata 1° ottobre 2024. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva l’appello proposto dal Comune di Strongoli, dichiarando fondata la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 13320190007128616000, concernente l’IMU relativa all’anno di imposta 2012; 2. avverso tale pronuncia il suindicato ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 2 dicembre 2024, formulando un unico motivo di impugnazione. 3. il Comune di Strongoli e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] restavano intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con nota, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, depositata il 24 ottobre 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed agli atti, chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto; 2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.; 3. non vi è ragione di disciplinare le spese, non avendo le controparti svolto difese;F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 26398/2024 Numero sezionale 7680/2025 4. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1Numero di raccolta generale 34124/2025Data pubblicazione 25/12/2025-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma,