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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 11668/2024

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vvocato PUNGI' GRAZIANO([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controIANNOTTA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024-controricorrente-Data pubblicazione 30/04/2024avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 223/2018depositata il 05/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona dellaDottoressa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto accogliersi il nonomotivo di ricorso e rigettarsi gli altri motivi.1. [OSCURATO:PERSONA], con delibera in data 13 novembre1998, autorizzava il presidente a conferire all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iannota l’incarico per l’assistenza difensiva della Regione in uncontenzioso arbitrale che vedeva opposta la Regione al FallimentoCostruzioni, a TTR [OSCURATO:PERSONA] e a SalineCostruzioni sas.2.

L’arbitrato si svolgeva tra Catanzaro e Roma e si concludeva conl’emissione del lodo in data 28 marzo 2006.3. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto il compenso perl’attività difensiva svolta, ricorreva al Tribunale di Catanzaro edotteneva decreto ingiuntivo per € 441.678,77 oltre accessori.4.

Su opposizione della Regione, il Tribunale riduceva la sommache la Regione avrebbe dovuto pagare.5.

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza contro cui laRegione ricorre, ha accolto l’appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],respinto l’appello incidentale della Regione, e liquidato il compensoin € 427.171,28.8. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.9.

La Procura Generale ha chiesto accogliersi il nono motivo diricorso e rigettarsi gli altri.10.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.2 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 30/04/20241.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione Reg.CE 3696/93; direttiva 92/50; d.lgs. 157/95; 1350, 1418, 1421,2229 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”1.1.

Sostiene la ricorrente che il contratto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] soggetto alla direttiva n. 92/50 CE, recepita dal d.lgs. 157/95,e che, non essendo stata osservata la procedura di evidenzapubblica prevista anche per i servizi legali, il contratto avrebbedovuto essere dichiarato nullo.Su queste basi contesta la decisione impugnata in forza della qualela Corte di Appello ha ritenuto trattarsi non di incarico riconducibileall’appalto di servizi legali bensì di incarico di prestazione d’operaprofessionale in quanto legato ad una specifica esigenza di difesadell’Ente, e per il cui conferimento non era necessaria alcunaprocedura di evidenza pubblica.1.2.

Il motivo è infondato.Va premesso che la delibera di giunta n.6514/1998, in esecuzionedella quale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocatoIannotta, prevedeva che, “nella more della costituzione del collegioarbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensoreche possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario” eprevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’avvocatoIannotta della “rappresentanza” dell’Ente (v. controricorso pagina13 s.).1.4.

La direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici diservizi, è stata recepita in Italia con il d.lgs. 157/1995.

Ai sensidell’art. 1 del decreto: “Le disposizioni delpresente decreto si applicano perl'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dicui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari osuperiore a 200.000 ECU, IVA esclusa”3 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024In base all’art. 2, primo e secondo comma, “1.

Gli appalti pubbliciData pubblicazione 30/04/2024di servizi sono contratti a titolo oneroso,conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi eun’amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi adoggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2.Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui ilvalore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cuiall'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soliarticoli 8, comma 3, 20 e 21”.Tra gli appalti di servizi di cui all’allegato 2, non soggetti allaprocedura di gara, vi erano i "servizi legali".Gli articoli 8, comma 3, 20 e 21 del decreto riguardavanol’eventuale obbligo della pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazionee l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di definire le"specifiche tecniche" del servizio nei capitolati d’oneri o neidocumenti contrattuali relativi a ciascun appalto.Nell’ottavo "considerando" delle premesse alla direttiva1992/50/CE, era precisato che "la prestazione di servizi èdisciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi sucontratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio sifondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti dilavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione dellapresente direttiva".Il contratto di prestazione d’opera intellettuale è disciplinato dagliartt. 2229-2238 c.c.La disciplina è inserita nel libro quinto del codice civile, relativo al“lavoro” e, in particolare, nel titolo terzo, relativo al “lavoroautonomo”.4 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024La prestazione d’opera intellettuale dell’avvocato costituisce,Data pubblicazione 30/04/2024specificamente, una prestazione “protetta” ai sensi dell’art. 2229c.c.

Vi è un riferimento preciso a tali professioni nell’art. 33 dellaCostituzione.L’appalto di servizi è disciplinato dall’art. 1677 c.c.

Vale ladefinizione generale di appalto di cui all’art. 1655 c.c.La differenza fondamentale tra contratto d'appalto (art. 1655 cod.civ.) e contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) va individuata nellaqualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano staticonvenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o losvolgimento di un servizio.L’appaltatore, inoltre, si impegna ad un risultato.Il professionista avvocato si impegna a fornire la propriaprestazione intellettuale, non ad un risultato.Come evidenziato anche dalla Corte di Appello, sul richiamo allagiurisprudenza amministrativa, il contratto di appalto ècaratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione,della continuità e della complessità rispetto al contratto diconferimento dell’incarico legale, che si delinea come contrattod’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoroautonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto diappalto (V.

Consiglio di Stato Cons.

St., sez.

V, 11 maggio 2012, n.2730).L’affidamento in appalto di servizi è configurabile quando l’oggettodel servizio è più ampio della difesa dell’ente in un giudizio e dellequadro articolato di attività professionali organizzate sulla base deibisogni dell'ente.5 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024Così nel caso di affidamento ad uno studio legale per un periodoData pubblicazione 30/04/2024prestabilito nel contratto d’appalto, degli affari seriali diun determinato settore.In questo caso il profilo fiduciario trascolora ed assume rilievo, perl’amministrazione, che l’affidatario abbia, oltre che, indubbiamente,determinate qualità per svolgere l’attività richiesta, unaorganizzazione adeguata per rendere il servizio legale in modoefficace, efficiente e in conformità a definibili specifiche tecniche.In base all’allegato 3 del decreto legislativo, nel caso di appaltipubblici di servizi, si intende per "specifiche tecniche": “l'insiemedelle prescrizioni d'ordinetecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, chedefiniscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale,un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzareobiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura inmodo che essi rispondano all'uso a cui sono destinatidall'amministrazione aggiudicatrice.

Tra queste caratteristicherientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, ledimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto odalla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, laterminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova,l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura.

Esse comprendonoaltresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità dideterminazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e diaccettazione delle opere, nonché' i metodi o le tecniche dicostruzione come pure ogni altra condizione tecnica chel'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere,nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazioneall'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono”.Il contratto di conferimento dell’incarico di difesa in unprocedimento giudiziale o arbitrale si sottrae ad una procedura dievidenza pubblica per incompatibilità tra indeterminatezza degli6 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024aspetti contenutistici della prestazione richiesta al difensore, degliData pubblicazione 30/04/2024aspetti temporali ed economici e, invece, necessariadeterminatezza di tali elementi oggettivi per la fissazione dei criteriselettivi della procedura di gara (v. anche Cons.

Stato, 11 maggio2012, n. 2730, cit.).Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionistaconsisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo riferita aduna specifica esigenza difensiva relativa ad una proceduraarbitrale.

Anche il “supporto al competente ufficio” era strumentalealla predisposizione della strategia difensiva.Con la conseguenza che correttamente la Corte di Appello haescluso l’applicazione delle norme in tema di appalti di servizi.La decisione della Corte di Appello è conforme alla giurisprudenzadi legittimità.Nella sentenza n.40572 del 2021 è stato infatti affermato: “La P.A.non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrociniolegale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dallenorme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi,dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente,caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibilicon le menzionate procedure”.Ed ancora, con la pronuncia n.13351 del 2022, la Corte ha ribaditoche occorre tener conto della “differenza ontologica che, ai fini dellaqualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essaconseguenti in tema di soggezione alla disciplina recata dal codicedei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico dipatrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa delsoggetto pubblico, rispetto all'attività di assistenza e consulenzagiuridica (i "Servizi legali" di cui all'alito B al d.lgs. n. 163/2006),7 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024specifica organizzazione, la complessità dell'oggetto e laData pubblicazione 30/04/2024predeterminazione della durata.

Tali elementi di differenziazioneconsentono di concludere che, diversamente dall'incarico diconsulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in unquadro articolato di attività professionali organizzate sulla base deibisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico,legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizilegali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalladisciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica”.Né sussistono i presupposti per dar corso alla richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al prospettatodubbio di compatibilità alla Direttiva n.92/50 del d.lgs 157/95 nellamisura in cui consente l'affidamento dei servizi legali del contenutodel tipo di quello di cui trattasi, da parte della PubblicaAmministrazione non preceduti dal procedimento di evidenzapubblica.Al riguardo va innanzi tutto ricordato che:secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia (cfr.da ultima, Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione– Sentenza 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio ItalianManagement) “un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essereesonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che laquestione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del dirittodell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione daparte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del dirittodell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito aragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982,Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 15 settembre2005, [OSCURATO:PERSONA], C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33,nonché del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipod’imposta), C-416/17, EU:C:2018:811, punto 110)”.

E ancora (cfr.8 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024sentenza Corte di Giustizia 6.10.2021 cit.) “dal rapporto fra ilData pubblicazione 30/04/2024comma 2 e il comma 3 dell’art. 267 TFUE discende che i giudici dicui al comma 3 dispongono dello stesso potere di valutazione ditutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria unapronuncia su un punto di diritto dell’Unione onde consentire loro didecidere.

Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre unaquestione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanziad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la suasoluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influiresull’esito della controversia (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit ea., 283/81, EU:C:1982:335, punto 10; del 18 luglio 2013, ConsiglioNazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 26,nonché del 15 marzo 2017 Aquino, – C 3/16, EU:C:2017:209,punto 43)”.

Sempre con la citata sentenza 6.10.2021 la Corte diGiustizia ha ribadito che “il giudice nazionale è l’unico competente aconoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimentoprincipale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale.Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta lacontroversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emanandadecisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolaricircostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza dellequestioni che sottopone alla Corte (sentenze del 26 maggio 2011,[OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a., da C-165/09 a C-167/09,EU:C:2011:348, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata; del 9settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14,EU:C:2015:564, punto 57, nonché del 12 maggio 2021, AltenrheinLuftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, punto 25)”;sul versante della giurisprudenza di legittimità, questa Corte haaffermato ripetutamente che non sussiste alcun diritto della parteall’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesidifensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse,9 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale siaNumero di raccolta generale 11668/2024manifestamente inammissibile o manifestamente infondDaatta p ub(bclicfarz.io ne 30/04/2024Sez.

U, n. 5978/2022, in motivazione; Sez. 5 -, Ordinanza n.19880 del 13/07/2021; Sez.

L -, Sentenza n. 14828 del07/06/2018; Sez.

U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013).E, ancora, si è affermato che non sussistono i presupposti per ilrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea, ove la parte si limiti a censurare direttamentel’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle conseguenze “difatto” derivanti dall’interpretazione del diritto interno senzasollecitare un’interpretazione generale ed astratta di una normativainterna (Sez.

U n. 5978/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6862 del24/03/2014 Rv. 630701).Ricordato quanto sopra, nel caso in esame, come già rilevato nellasentenza n.40572 del 2021 punto 1.17 ss. della motivazione, “Vainfine evidenziato che, sulla questione relativa alla compatibilitàcon le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale daparte della [OSCURATO:PERSONA], si è pronunciata la Corte diGiustizia dell'Unione Europea con sentenza del 06/06/2019, n.264.Con la citata pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha osservato che,quanto ai servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d),i) e il), della direttiva 2014/24, risulta dal considerando 25 di taledirettiva che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto chetali servizi legali sono di solito prestati da organismi o personedesignati o selezionati secondo modalità che non possono esseredisciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblicivigenti in determinati Stati membri.

Le prestazioni professionalidegli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e darapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massimariservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenzapubblica.

Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del10 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente alData pubblicazione 30/04/2024suo avvocato.

La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspettodella riservatezza e del diritto di difesa della PubblicaAmministrazione, che si esplica anche nella scelta del propriodifensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM SEurope/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18). 1.22.Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia chel'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE,nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato,di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza econsulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Statomembro interessato, sono connessi, anche occasionalmente,all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con iprincipi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt.49 e 56 TFUE”.2.Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata “violazioneartt. 112, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4c.p.c.”La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nelritenere nuove l’eccezione di nullità del mandato difensivo per“carenza di rappresentanza sostanziale del dr.

Chiaravallotti”, inquanto insediatosi “nel 2000” ossia dopo la sottoscrizione delmandato e l’eccezione di nullità del contratto per inosservanza delladelibera n.481 del 1998 “la quale aveva previsto la sottoscrizione”da parte del prestatore d’opera, “della convenzione che contenessel’indicazione e la sottoposizione ai vincoli indicati in delibera”.Secondo la ricorrente il riferimento alla delibera 481/98 sarebbestato già contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8luglio 2011.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

La Corte di Appello non ha dichiarato nuove le due eccezioni aisensi dell’art. 345 c.p.c. (secondo cui nel giudizio d'appello non11 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili ancheData pubblicazione 30/04/2024d'ufficio, non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possonoessere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di nonaver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causaad essa non imputabile) ma ha respinto l’appello della Ragionecontro la decisione di primo grado che aveva dichiarato talieccezioni inammissibili perché sollevate solo “con la secondaprecisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado il 12gennaio 2012 a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo laprecisazione della conclusioni del 30 novembre 2011 in quanto laRegione nella comparsa conclusionale depositata nei terminidell’art. 190 c.p.c. aveva sollevato la questione della nullità delcontratto per mancanza di forma scritta”.La Corte di Appello ha evidenziato, a ragione del rigetto del motivodi appello, che le due eccezioni non erano contenute nell’originarioall’art. 183 sesto comma c.p.c.La censura per come proposta non coglie la ratio della decisione: ladecisione non è centrata sulla proposizione di domande edeccezioni nuove in appello bensì sulle preclusioni previste perallegazioni e prove nel giudizio di primo grado.Peraltro la Regione, laddove scrive che il riferimento alla delibera481/98 era contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8luglio 2011, conferma la tardività dell’eccezione rispetto allapreclusione segnata dall'atto di citazione in opposizione al decretoingiuntivo.3.

Per connessione va qui esaminato l’ottavo motivo di ricorso conil quale viene denunciato “omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n.5 c.p.c.”Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso ditener conto, “ai fini di stabilire se il contratto di prestazione d’opera12 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024professionale possa ritenersi regolato dalla sola procura margineNumero di raccolta generale 11668/2024della comparsa quanto a forma e contenuto”, della delibDearta p udbbeliclalazio ne 30/04/2024giunta n. 481 del 1998 in forza della quale l’avvocatura regionaleavrebbe dovuto “predisporre un atto riportante i vincoli contenutinella presente delibera che dovrà essere sottoscritta sia dagliavvocati all’atto di un nuovo incarico”.Viene dunque riproposta la questione della invalidità del contrattoconcluso inter-partes per inosservanza del disposto della deliberan. 481 del 1998 già proposta con il secondo motivo.3.1.

Valgono le ragioni di inammissibilità del secondo motivo.4.

Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt.115 c.p.c.; 2697, 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”La censura è relativa alla affermazione della Corte di Appello percui l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale delPresidente della giunta era rimasta al livello di mera allegazione,indimostrata.Sostiene la ricorrente che la data di insediamento del presidentedella giunta, Chiaravallotti, era stata indicata a pagina 7 dellapropria comparsa di costituzione in appello e non era mai statacontestata cosicché la Corte di Appello avrebbe dovutosemplicemente prenderne atto ai sensi dell’art. 115 c.p.c.4.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100c.p.c.) in quanto si appunta su affermazione della Corte di Appellosolo aggiuntiva rispetto a quella -già fatta oggetto di inammissibilecensura con il secondo motivo di ricorso- per cui l’eccezionerelativa al difetto di “rappresentanza negoziale” del Presidente dellagiunta era inammissibile.4.

Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt.83 c.p.c., 1350, 1418, 1421, 1703, 2230, 2233 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”.13 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte diData pubblicazione 30/04/2024Appello affermato che il requisito della forma scritta imposto per icontratti delle pubbliche amministrazioni era stato soddisfatto dallaapposizione della firma, da parte del presidente della giunta, incalce della procura a margine della memoria difensiva con cui laRegione si era costituita nella procedura arbitrale.6.

Il motivo è infondato.Come già ricordato, la Corte di Appello ha accertato in fatto checon la delibera della Giunta 13.11.1998 n. 6514, in esecuzione dellaquale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocatoIannotta, era stato previsto che, “nella more della costituzione delcollegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un propriodifensore che possa fornire al competente ufficio ogni supportonecessario” e prevedeva che il Presidente avrebbe dovutoincaricare l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della “rappresentanza” dell’Ente (v.sentenza pagg. 13 e 14).La Corte di Appello ha correttamente richiamato alcuni precedentidi questa Corte (Cass. 3721/2015; Cass. 2266/2012) ai quali puòaggiungersi Cass.

SSUU 37836/2022 (in motivazione) eSez. 2 , ordinanza n.21007 del 06/08/2019, secondo cui “In temadi forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisitoè soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensoredella procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio dellarappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizionedell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra leparti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento deicontrolli da parte dell'Autorità tutoria”.5.

Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt.10 e 14 c.p.c.; 1374, 2233 c.c., 6 d.m. 127/04, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.”14 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte diData pubblicazione 30/04/2024Appello ritenuto che lo scaglione di valore a cui avere riferimentoper la liquidazione dei compensi dovuti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per laproceduta arbitrale dovesse essere individuato in relazione allasomma (€43.715.110,91) di cui alla domanda proposta contro laRegione dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diBartolomei spa [OSCURATO:PERSONA], a TTR TemonoTrattamenti Rifiuti e a [OSCURATO:PERSONA] sas e non alla sommaliquidata dal collegio arbitrale (€692009,44).5.1.

Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 6 del d.m. 127/2004, “1.

Nella liquidazione deglionorari a carico del soccombente, il valore della causa èdeterminato a norma del codice di procedura civile, avendoriguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entitàeconomica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta,nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota incontestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazionedi danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che aquella domandata.2.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversiriguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risultimanifestamente diverso da quello presunto a norma del codice diprocedura civile.

3. …

4. Nella liquidazione degli onorari a caricodel cliente, per la determinazione del valore effettivo dellacontroversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessiperseguiti dalle parti.

5. … 6…”La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla sommarichiesta.Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza1666/2017 secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorariprofessionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso ditransazione di una causa introdotta con domanda di valore15 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dalNumero di raccolta generale 11668/2024codice di procedura civile, il valore della causa si determinaDa ta vpuebbnlidcaozio ne 30/04/2024riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerataal momento iniziale della lite, restando irrilevante la sommarealizzata dal cliente a seguito della transazione”.Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 haaffermato “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a caricodel cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore dellacausa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi,in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con ladomanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametrodeve essere applicato nei gradi di impugnazione, con laconseguenza che nel caso in cui al giudice superiore vengariproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggettodell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo,il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettivaentità della riforma che si intende conseguire.La Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo commadell’art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisatoche, nel caso di specie, il valore della domanda non era presunto anorma del codice di procedura civile ma era stato precisamenteindicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione; Cass.Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo all’art. 6 del d.m.28 febbraio1958, omologo all’art. 6 del d.m. 127/2004.

Più di recenteCass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del paricorrettamente osservato che il potere-dovere di adeguarel'ammontare del valore base ai fini della liquidazione dei compensial concreto importo oggetto della decisione “è posto a tutela ed èfunzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamentesproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine diaumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente16 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenutaData pubblicazione 30/04/2024e chiamata ea difendersi).Va altresì evidenziato, in riferimento al quarto comma dell’art. 6 deld.m. 127/2014, che la Corte di Appello si è fatta anche carico dicomparare gli interessi perseguiti dalle parti laddove, a pagina 17della sentenza, ha tenuto in “……….considerazione che il minorimporto per cui è condanna è risultato di vantaggio per la Regionein ragione dell’attività difensiva svolta dal proprio difensore avv.toIannotta”6.

Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata “violazione degliartt. 12 e 15 d.m. 585/94; 1, 10 e 14 d.m. 127/04, 1374, 2233c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”Deduce la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel liquidareall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la procedura per arbitrato rituale inquestione, oltre agli onorari anche in diritti, solo i primi e nonanche i secondi spettando al difensore in un giudizio arbitrale aisensi dell’art. 10 del d.m. 127/2014.6.1.

Il motivo è infondato.L’art. 1 del d.m. 127/2004 stabiliva “Gli onorari, i diritti e leindennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali inmateria civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudizialisono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate alpresente decreto”.Ai sensi del successivo capitolo I, art. 10 del d.m. 127/2002(Procedimenti arbitrali rituali.

1. Per i procedimenti davanti agliarbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudiciordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere dellacontroversia),17 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024Tuttavia nella tabella B, allegata al capito I, sono stabiliti i limitiData pubblicazione 30/04/2024minimi, medi e massimi per i diritti nel processo davanti agliarbitri.7.

Con il settimo motivo di ricorso viene denunciata “violazioneartt. 816 c.p.c., 1374, 1460, 2233 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n.3 c.p.c.”Deduce la Regione che la Corte di Appello ha errato nel riconoscereall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il diritto al rimborso delle spese di trasferta aRoma in quanto la sede dell’arbitrato era stata inizialmenteindividuata in Catanzaro e l’art. 816 c.p.c. nella formulazionevigente ratione temporis, non consentiva agli arbitri “di svolgere7.1.

Il motivo è infondato.La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli arbitri, a seguitodella nomina del dottor [OSCURATO:PERSONA], residente e domiciliato inRoma, quale nuovo presidente del collegio in sostituzione delpresidente originario, avevano disposto che parte dell’attività sisvolgesse a Roma.

Ha dato conto altresì del fatto che l’AvvocatoIannotta aveva “notiziato” la regione della trasferta e che “nonrisulta[va] che la Regione avesse mai chiesto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non accettare la trasferta e di richiede che il collegio sicomponesse in Catanzaro”.Nella versione introdotta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 8, l’art.816 c.p.c. prevedeva, per quanto interessa, che “Le partideterminano la sededell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimentiprovvedono gli arbitri nella loro prima riunione”.La tesi della ricorrente per cui la decisione degli arbitri di svolgerealcune attività in luogo -Roma- diverso da quello in cui essiavevano determinato la sede dell’arbitrato -Catanzaro- dovrebbeincidere sul diritto del difensore ad ottenere il rimborso delle spese18 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024sostenute per il doveroso adempimento del mandato difensivo èData pubblicazione 30/04/2024privo di base logica.8.

Va, infine, precisato che –contrariamente a quanto assume ilcontroricorrente a pag. 27 del controricorso- non esiste un nonomotivo di ricorso.Non esiste neppure un ricorso incidentale per cui la Corte non ètenuta ad esaminare la questione -posta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] apagina 27 del controricorso- secondo cui “per una evidente svista,la Corte di Appello non ha compreso nelle spese la somma sborsatadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il visto di congruità sullasomma liquidata a titolo di onorario dal competente Consigliodell’Ordine” .9.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.10.

Le spese seguono la soccombenza.la Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio di legittimità, liquidate in €10.000,00, per compensiprofessionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge sedovuti.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Roma 12 marzo 2024.[OSCURATO:PERSONA]. est.

Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA] Orilia19 di 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato PUNGI' GRAZIANO([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controIANNOTTA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024-controricorrente-Data pubblicazione 30/04/2024avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 223/2018depositata il 05/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona dellaDottoressa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto accogliersi il nonomotivo di ricorso e rigettarsi gli altri motivi.1. [OSCURATO:PERSONA], con delibera in data 13 novembre1998, autorizzava il presidente a conferire all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iannota l’incarico per l’assistenza difensiva della Regione in uncontenzioso arbitrale che vedeva opposta la Regione al FallimentoCostruzioni, a TTR [OSCURATO:PERSONA] e a SalineCostruzioni sas.2. L’arbitrato si svolgeva tra Catanzaro e Roma e si concludeva conl’emissione del lodo in data 28 marzo 2006.3. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto il compenso perl’attività difensiva svolta, ricorreva al Tribunale di Catanzaro edotteneva decreto ingiuntivo per € 441.678,77 oltre accessori.4. Su opposizione della Regione, il Tribunale riduceva la sommache la Regione avrebbe dovuto pagare.5. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza contro cui laRegione ricorre, ha accolto l’appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],respinto l’appello incidentale della Regione, e liquidato il compensoin € 427.171,28.8. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.9. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il nono motivo diricorso e rigettarsi gli altri.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.2 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 30/04/20241.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata “violazione Reg.CE 3696/93; direttiva 92/50; d.lgs. 157/95; 1350, 1418, 1421,2229 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”1.1. Sostiene la ricorrente che il contratto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] soggetto alla direttiva n. 92/50 CE, recepita dal d.lgs. 157/95,e che, non essendo stata osservata la procedura di evidenzapubblica prevista anche per i servizi legali, il contratto avrebbedovuto essere dichiarato nullo.Su queste basi contesta la decisione impugnata in forza della qualela Corte di Appello ha ritenuto trattarsi non di incarico riconducibileall’appalto di servizi legali bensì di incarico di prestazione d’operaprofessionale in quanto legato ad una specifica esigenza di difesadell’Ente, e per il cui conferimento non era necessaria alcunaprocedura di evidenza pubblica.1.2. Il motivo è infondato.Va premesso che la delibera di giunta n.6514/1998, in esecuzionedella quale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocatoIannotta, prevedeva che, “nella more della costituzione del collegioarbitrale appare utile che la Regione nomini un proprio difensoreche possa fornire al competente ufficio ogni supporto necessario” eprevedeva che il Presidente avrebbe dovuto incaricare l’avvocatoIannotta della “rappresentanza” dell’Ente (v. controricorso pagina13 s.).1.4. La direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici diservizi, è stata recepita in Italia con il d.lgs. 157/1995. Ai sensidell’art. 1 del decreto: “Le disposizioni delpresente decreto si applicano perl'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dicui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari osuperiore a 200.000 ECU, IVA esclusa”3 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024In base all’art. 2, primo e secondo comma, “1. Gli appalti pubbliciData pubblicazione 30/04/2024di servizi sono contratti a titolo oneroso,conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi eun’amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi adoggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2.Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui ilvalore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cuiall'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soliarticoli 8, comma 3, 20 e 21”.Tra gli appalti di servizi di cui all’allegato 2, non soggetti allaprocedura di gara, vi erano i "servizi legali".Gli articoli 8, comma 3, 20 e 21 del decreto riguardavanol’eventuale obbligo della pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazionee l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di definire le"specifiche tecniche" del servizio nei capitolati d’oneri o neidocumenti contrattuali relativi a ciascun appalto.Nell’ottavo "considerando" delle premesse alla direttiva1992/50/CE, era precisato che "la prestazione di servizi èdisciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi sucontratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio sifondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti dilavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione dellapresente direttiva".Il contratto di prestazione d’opera intellettuale è disciplinato dagliartt. 2229-2238 c.c.La disciplina è inserita nel libro quinto del codice civile, relativo al“lavoro” e, in particolare, nel titolo terzo, relativo al “lavoroautonomo”.4 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024La prestazione d’opera intellettuale dell’avvocato costituisce,Data pubblicazione 30/04/2024specificamente, una prestazione “protetta” ai sensi dell’art. 2229c.c. Vi è un riferimento preciso a tali professioni nell’art. 33 dellaCostituzione.L’appalto di servizi è disciplinato dall’art. 1677 c.c. Vale ladefinizione generale di appalto di cui all’art. 1655 c.c.La differenza fondamentale tra contratto d'appalto (art. 1655 cod.civ.) e contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) va individuata nellaqualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano staticonvenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o losvolgimento di un servizio.L’appaltatore, inoltre, si impegna ad un risultato.Il professionista avvocato si impegna a fornire la propriaprestazione intellettuale, non ad un risultato.Come evidenziato anche dalla Corte di Appello, sul richiamo allagiurisprudenza amministrativa, il contratto di appalto ècaratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione,della continuità e della complessità rispetto al contratto diconferimento dell’incarico legale, che si delinea come contrattod’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoroautonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto diappalto (V. Consiglio di Stato Cons. St., sez. V, 11 maggio 2012, n.2730).L’affidamento in appalto di servizi è configurabile quando l’oggettodel servizio è più ampio della difesa dell’ente in un giudizio e dellequadro articolato di attività professionali organizzate sulla base deibisogni dell'ente.5 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024Così nel caso di affidamento ad uno studio legale per un periodoData pubblicazione 30/04/2024prestabilito nel contratto d’appalto, degli affari seriali diun determinato settore.In questo caso il profilo fiduciario trascolora ed assume rilievo, perl’amministrazione, che l’affidatario abbia, oltre che, indubbiamente,determinate qualità per svolgere l’attività richiesta, unaorganizzazione adeguata per rendere il servizio legale in modoefficace, efficiente e in conformità a definibili specifiche tecniche.In base all’allegato 3 del decreto legislativo, nel caso di appaltipubblici di servizi, si intende per "specifiche tecniche": “l'insiemedelle prescrizioni d'ordinetecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, chedefiniscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale,un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzareobiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura inmodo che essi rispondano all'uso a cui sono destinatidall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristicherientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, ledimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto odalla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, laterminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova,l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendonoaltresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità dideterminazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e diaccettazione delle opere, nonché' i metodi o le tecniche dicostruzione come pure ogni altra condizione tecnica chel'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere,nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazioneall'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono”.Il contratto di conferimento dell’incarico di difesa in unprocedimento giudiziale o arbitrale si sottrae ad una procedura dievidenza pubblica per incompatibilità tra indeterminatezza degli6 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024aspetti contenutistici della prestazione richiesta al difensore, degliData pubblicazione 30/04/2024aspetti temporali ed economici e, invece, necessariadeterminatezza di tali elementi oggettivi per la fissazione dei criteriselettivi della procedura di gara (v. anche Cons. Stato, 11 maggio2012, n. 2730, cit.).Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionistaconsisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo riferita aduna specifica esigenza difensiva relativa ad una proceduraarbitrale. Anche il “supporto al competente ufficio” era strumentalealla predisposizione della strategia difensiva.Con la conseguenza che correttamente la Corte di Appello haescluso l’applicazione delle norme in tema di appalti di servizi.La decisione della Corte di Appello è conforme alla giurisprudenzadi legittimità.Nella sentenza n.40572 del 2021 è stato infatti affermato: “La P.A.non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrociniolegale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dallenorme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi,dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente,caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibilicon le menzionate procedure”.Ed ancora, con la pronuncia n.13351 del 2022, la Corte ha ribaditoche occorre tener conto della “differenza ontologica che, ai fini dellaqualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essaconseguenti in tema di soggezione alla disciplina recata dal codicedei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico dipatrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa delsoggetto pubblico, rispetto all'attività di assistenza e consulenzagiuridica (i "Servizi legali" di cui all'alito B al d.lgs. n. 163/2006),7 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024specifica organizzazione, la complessità dell'oggetto e laData pubblicazione 30/04/2024predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazioneconsentono di concludere che, diversamente dall'incarico diconsulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in unquadro articolato di attività professionali organizzate sulla base deibisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico,legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizilegali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalladisciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica”.Né sussistono i presupposti per dar corso alla richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione al prospettatodubbio di compatibilità alla Direttiva n.92/50 del d.lgs 157/95 nellamisura in cui consente l'affidamento dei servizi legali del contenutodel tipo di quello di cui trattasi, da parte della PubblicaAmministrazione non preceduti dal procedimento di evidenzapubblica.Al riguardo va innanzi tutto ricordato che:secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia (cfr.da ultima, Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione– Sentenza 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio ItalianManagement) “un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essereesonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che laquestione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del dirittodell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione daparte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del dirittodell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito aragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982,Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 15 settembre2005, [OSCURATO:PERSONA], C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33,nonché del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipod’imposta), C-416/17, EU:C:2018:811, punto 110)”. E ancora (cfr.8 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024sentenza Corte di Giustizia 6.10.2021 cit.) “dal rapporto fra ilData pubblicazione 30/04/2024comma 2 e il comma 3 dell’art. 267 TFUE discende che i giudici dicui al comma 3 dispongono dello stesso potere di valutazione ditutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria unapronuncia su un punto di diritto dell’Unione onde consentire loro didecidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre unaquestione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanziad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la suasoluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influiresull’esito della controversia (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit ea., 283/81, EU:C:1982:335, punto 10; del 18 luglio 2013, ConsiglioNazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 26,nonché del 15 marzo 2017 Aquino, – C 3/16, EU:C:2017:209,punto 43)”. Sempre con la citata sentenza 6.10.2021 la Corte diGiustizia ha ribadito che “il giudice nazionale è l’unico competente aconoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimentoprincipale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale.Spetta parimenti al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta lacontroversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emanandadecisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolaricircostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza dellequestioni che sottopone alla Corte (sentenze del 26 maggio 2011,[OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a., da C-165/09 a C-167/09,EU:C:2011:348, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata; del 9settembre 2015, X e van Dijk, C-72/14 e C-197/14,EU:C:2015:564, punto 57, nonché del 12 maggio 2021, AltenrheinLuftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, punto 25)”;sul versante della giurisprudenza di legittimità, questa Corte haaffermato ripetutamente che non sussiste alcun diritto della parteall’automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesidifensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse,9 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale siaNumero di raccolta generale 11668/2024manifestamente inammissibile o manifestamente infondDaatta p ub(bclicfarz.io ne 30/04/2024Sez. U, n. 5978/2022, in motivazione; Sez. 5 -, Ordinanza n.19880 del 13/07/2021; Sez. L -, Sentenza n. 14828 del07/06/2018; Sez. U, Ordinanza n. 20701 del 10/09/2013).E, ancora, si è affermato che non sussistono i presupposti per ilrinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea, ove la parte si limiti a censurare direttamentel’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle conseguenze “difatto” derivanti dall’interpretazione del diritto interno senzasollecitare un’interpretazione generale ed astratta di una normativainterna (Sez. U n. 5978/2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6862 del24/03/2014 Rv. 630701).Ricordato quanto sopra, nel caso in esame, come già rilevato nellasentenza n.40572 del 2021 punto 1.17 ss. della motivazione, “Vainfine evidenziato che, sulla questione relativa alla compatibilitàcon le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale daparte della [OSCURATO:PERSONA], si è pronunciata la Corte diGiustizia dell'Unione Europea con sentenza del 06/06/2019, n.264.Con la citata pronuncia, la Corte di Lussemburgo ha osservato che,quanto ai servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d),i) e il), della direttiva 2014/24, risulta dal considerando 25 di taledirettiva che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto chetali servizi legali sono di solito prestati da organismi o personedesignati o selezionati secondo modalità che non possono esseredisciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblicivigenti in determinati Stati membri. Le prestazioni professionalidegli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e darapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massimariservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenzapubblica. Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del10 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente alData pubblicazione 30/04/2024suo avvocato. La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspettodella riservatezza e del diritto di difesa della PubblicaAmministrazione, che si esplica anche nella scelta del propriodifensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM SEurope/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18). 1.22.Conseguentemente, è stato affermato dalla Corte di Giustizia chel'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE,nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato,di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza econsulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Statomembro interessato, sono connessi, anche occasionalmente,all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con iprincipi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt.49 e 56 TFUE”.2.Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata “violazioneartt. 112, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4c.p.c.”La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nelritenere nuove l’eccezione di nullità del mandato difensivo per“carenza di rappresentanza sostanziale del dr. Chiaravallotti”, inquanto insediatosi “nel 2000” ossia dopo la sottoscrizione delmandato e l’eccezione di nullità del contratto per inosservanza delladelibera n.481 del 1998 “la quale aveva previsto la sottoscrizione”da parte del prestatore d’opera, “della convenzione che contenessel’indicazione e la sottoposizione ai vincoli indicati in delibera”.Secondo la ricorrente il riferimento alla delibera 481/98 sarebbestato già contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8luglio 2011.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La Corte di Appello non ha dichiarato nuove le due eccezioni aisensi dell’art. 345 c.p.c. (secondo cui nel giudizio d'appello non11 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili ancheData pubblicazione 30/04/2024d'ufficio, non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possonoessere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di nonaver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causaad essa non imputabile) ma ha respinto l’appello della Ragionecontro la decisione di primo grado che aveva dichiarato talieccezioni inammissibili perché sollevate solo “con la secondaprecisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado il 12gennaio 2012 a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo laprecisazione della conclusioni del 30 novembre 2011 in quanto laRegione nella comparsa conclusionale depositata nei terminidell’art. 190 c.p.c. aveva sollevato la questione della nullità delcontratto per mancanza di forma scritta”.La Corte di Appello ha evidenziato, a ragione del rigetto del motivodi appello, che le due eccezioni non erano contenute nell’originarioall’art. 183 sesto comma c.p.c.La censura per come proposta non coglie la ratio della decisione: ladecisione non è centrata sulla proposizione di domande edeccezioni nuove in appello bensì sulle preclusioni previste perallegazioni e prove nel giudizio di primo grado.Peraltro la Regione, laddove scrive che il riferimento alla delibera481/98 era contenuto nella comparsa conclusionale depositata l’8luglio 2011, conferma la tardività dell’eccezione rispetto allapreclusione segnata dall'atto di citazione in opposizione al decretoingiuntivo.3. Per connessione va qui esaminato l’ottavo motivo di ricorso conil quale viene denunciato “omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n.5 c.p.c.”Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso ditener conto, “ai fini di stabilire se il contratto di prestazione d’opera12 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024professionale possa ritenersi regolato dalla sola procura margineNumero di raccolta generale 11668/2024della comparsa quanto a forma e contenuto”, della delibDearta p udbbeliclalazio ne 30/04/2024giunta n. 481 del 1998 in forza della quale l’avvocatura regionaleavrebbe dovuto “predisporre un atto riportante i vincoli contenutinella presente delibera che dovrà essere sottoscritta sia dagliavvocati all’atto di un nuovo incarico”.Viene dunque riproposta la questione della invalidità del contrattoconcluso inter-partes per inosservanza del disposto della deliberan. 481 del 1998 già proposta con il secondo motivo.3.1. Valgono le ragioni di inammissibilità del secondo motivo.4. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt.115 c.p.c.; 2697, 2699, 2700, 2701, 2702, 2719 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”La censura è relativa alla affermazione della Corte di Appello percui l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale delPresidente della giunta era rimasta al livello di mera allegazione,indimostrata.Sostiene la ricorrente che la data di insediamento del presidentedella giunta, Chiaravallotti, era stata indicata a pagina 7 dellapropria comparsa di costituzione in appello e non era mai statacontestata cosicché la Corte di Appello avrebbe dovutosemplicemente prenderne atto ai sensi dell’art. 115 c.p.c.4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100c.p.c.) in quanto si appunta su affermazione della Corte di Appellosolo aggiuntiva rispetto a quella -già fatta oggetto di inammissibilecensura con il secondo motivo di ricorso- per cui l’eccezionerelativa al difetto di “rappresentanza negoziale” del Presidente dellagiunta era inammissibile.4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt.83 c.p.c., 1350, 1418, 1421, 1703, 2230, 2233 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”.13 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte diData pubblicazione 30/04/2024Appello affermato che il requisito della forma scritta imposto per icontratti delle pubbliche amministrazioni era stato soddisfatto dallaapposizione della firma, da parte del presidente della giunta, incalce della procura a margine della memoria difensiva con cui laRegione si era costituita nella procedura arbitrale.6. Il motivo è infondato.Come già ricordato, la Corte di Appello ha accertato in fatto checon la delibera della Giunta 13.11.1998 n. 6514, in esecuzione dellaquale il Presidente della giunta ha dato incarico all’avvocatoIannotta, era stato previsto che, “nella more della costituzione delcollegio arbitrale appare utile che la Regione nomini un propriodifensore che possa fornire al competente ufficio ogni supportonecessario” e prevedeva che il Presidente avrebbe dovutoincaricare l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della “rappresentanza” dell’Ente (v.sentenza pagg. 13 e 14).La Corte di Appello ha correttamente richiamato alcuni precedentidi questa Corte (Cass. 3721/2015; Cass. 2266/2012) ai quali puòaggiungersi Cass. SSUU 37836/2022 (in motivazione) eSez. 2 , ordinanza n.21007 del 06/08/2019, secondo cui “In temadi forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisitoè soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensoredella procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio dellarappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizionedell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra leparti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibilel'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento deicontrolli da parte dell'Autorità tutoria”.5. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata “violazione artt.10 e 14 c.p.c.; 1374, 2233 c.c., 6 d.m. 127/04, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.”14 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte diData pubblicazione 30/04/2024Appello ritenuto che lo scaglione di valore a cui avere riferimentoper la liquidazione dei compensi dovuti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per laproceduta arbitrale dovesse essere individuato in relazione allasomma (€43.715.110,91) di cui alla domanda proposta contro laRegione dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diBartolomei spa [OSCURATO:PERSONA], a TTR TemonoTrattamenti Rifiuti e a [OSCURATO:PERSONA] sas e non alla sommaliquidata dal collegio arbitrale (€692009,44).5.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 6 del d.m. 127/2004, “1. Nella liquidazione deglionorari a carico del soccombente, il valore della causa èdeterminato a norma del codice di procedura civile, avendoriguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entitàeconomica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta,nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota incontestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazionedi danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che aquella domandata.2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversiriguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risultimanifestamente diverso da quello presunto a norma del codice diprocedura civile. 3. … 4. Nella liquidazione degli onorari a caricodel cliente, per la determinazione del valore effettivo dellacontroversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessiperseguiti dalle parti. 5. … 6…”La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla sommarichiesta.Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza1666/2017 secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorariprofessionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso ditransazione di una causa introdotta con domanda di valore15 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dalNumero di raccolta generale 11668/2024codice di procedura civile, il valore della causa si determinaDa ta vpuebbnlidcaozio ne 30/04/2024riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerataal momento iniziale della lite, restando irrilevante la sommarealizzata dal cliente a seguito della transazione”.Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 haaffermato “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a caricodel cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore dellacausa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi,in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con ladomanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametrodeve essere applicato nei gradi di impugnazione, con laconseguenza che nel caso in cui al giudice superiore vengariproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggettodell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo,il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettivaentità della riforma che si intende conseguire.La Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo commadell’art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisatoche, nel caso di specie, il valore della domanda non era presunto anorma del codice di procedura civile ma era stato precisamenteindicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione; Cass.Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo all’art. 6 del d.m.28 febbraio1958, omologo all’art. 6 del d.m. 127/2004. Più di recenteCass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del paricorrettamente osservato che il potere-dovere di adeguarel'ammontare del valore base ai fini della liquidazione dei compensial concreto importo oggetto della decisione “è posto a tutela ed èfunzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamentesproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine diaumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente16 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenutaData pubblicazione 30/04/2024e chiamata ea difendersi).Va altresì evidenziato, in riferimento al quarto comma dell’art. 6 deld.m. 127/2014, che la Corte di Appello si è fatta anche carico dicomparare gli interessi perseguiti dalle parti laddove, a pagina 17della sentenza, ha tenuto in “……….considerazione che il minorimporto per cui è condanna è risultato di vantaggio per la Regionein ragione dell’attività difensiva svolta dal proprio difensore avv.toIannotta”6. Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata “violazione degliartt. 12 e 15 d.m. 585/94; 1, 10 e 14 d.m. 127/04, 1374, 2233c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”Deduce la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel liquidareall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la procedura per arbitrato rituale inquestione, oltre agli onorari anche in diritti, solo i primi e nonanche i secondi spettando al difensore in un giudizio arbitrale aisensi dell’art. 10 del d.m. 127/2014.6.1. Il motivo è infondato.L’art. 1 del d.m. 127/2004 stabiliva “Gli onorari, i diritti e leindennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali inmateria civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudizialisono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate alpresente decreto”.Ai sensi del successivo capitolo I, art. 10 del d.m. 127/2002(Procedimenti arbitrali rituali. 1. Per i procedimenti davanti agliarbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudiciordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere dellacontroversia),17 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024Tuttavia nella tabella B, allegata al capito I, sono stabiliti i limitiData pubblicazione 30/04/2024minimi, medi e massimi per i diritti nel processo davanti agliarbitri.7. Con il settimo motivo di ricorso viene denunciata “violazioneartt. 816 c.p.c., 1374, 1460, 2233 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n.3 c.p.c.”Deduce la Regione che la Corte di Appello ha errato nel riconoscereall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il diritto al rimborso delle spese di trasferta aRoma in quanto la sede dell’arbitrato era stata inizialmenteindividuata in Catanzaro e l’art. 816 c.p.c. nella formulazionevigente ratione temporis, non consentiva agli arbitri “di svolgere7.1. Il motivo è infondato.La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli arbitri, a seguitodella nomina del dottor [OSCURATO:PERSONA], residente e domiciliato inRoma, quale nuovo presidente del collegio in sostituzione delpresidente originario, avevano disposto che parte dell’attività sisvolgesse a Roma. Ha dato conto altresì del fatto che l’AvvocatoIannotta aveva “notiziato” la regione della trasferta e che “nonrisulta[va] che la Regione avesse mai chiesto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non accettare la trasferta e di richiede che il collegio sicomponesse in Catanzaro”.Nella versione introdotta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25, art. 8, l’art.816 c.p.c. prevedeva, per quanto interessa, che “Le partideterminano la sededell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimentiprovvedono gli arbitri nella loro prima riunione”.La tesi della ricorrente per cui la decisione degli arbitri di svolgerealcune attività in luogo -Roma- diverso da quello in cui essiavevano determinato la sede dell’arbitrato -Catanzaro- dovrebbeincidere sul diritto del difensore ad ottenere il rimborso delle spese18 di 19Numero registro generale 11159/2018Numero sezionale 791/2024Numero di raccolta generale 11668/2024sostenute per il doveroso adempimento del mandato difensivo èData pubblicazione 30/04/2024privo di base logica.8. Va, infine, precisato che –contrariamente a quanto assume ilcontroricorrente a pag. 27 del controricorso- non esiste un nonomotivo di ricorso.Non esiste neppure un ricorso incidentale per cui la Corte non ètenuta ad esaminare la questione -posta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] apagina 27 del controricorso- secondo cui “per una evidente svista,la Corte di Appello non ha compreso nelle spese la somma sborsatadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il visto di congruità sullasomma liquidata a titolo di onorario dal competente Consigliodell’Ordine” .9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.10. Le spese seguono la soccombenza.la Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio di legittimità, liquidate in €10.000,00, per compensiprofessionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge sedovuti.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Roma 12 marzo 2024.[OSCURATO:PERSONA]. est. Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA] Orilia19 di 19
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