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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24496/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza can la quale la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 13 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale sassarese il 26 giugno 2020 in relazione a reati di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici e sull'assunzione di stupefacenti.

Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di un valido avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

2. Il ricorso è inammissibile.

A parte la circostanza che il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è testualmente disciplinato in termini identici con riferimento a tutti gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186, oltre a quelli di cui all'art. 187 Cod.Strada (e, dunque, anche con riguardo al prelievo ematico), va infatti richiamato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua, in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza can la quale la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 13 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale sassarese il 26 giugno 2020 in relazione a reati di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici e sull'assunzione di stupefacenti. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di un valido avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2. Il ricorso è inammissibile. A parte la circostanza che il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è testualmente disciplinato in termini identici con riferimento a tutti gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186, oltre a quelli di cui all'art. 187 Cod.Strada (e, dunque, anche con riguardo al prelievo ematico), va infatti richiamato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 marz
Sentenza Cassazione n. 24496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris