CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25543/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP., rappresentata e difes a , congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliatain Roma, piazza Adriana , n. 15 presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di custode giudiziario dei beni immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 652/12 R.G.E., rappresentata e difesagiusta nomina del G.E. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec.alberto.neri@ordineavvocati reggioemilia.it), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio deldifensore. - c ontroricorrente - avversola sentenza n. 840/2020 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 11 giugno 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che 1. [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA (di seguito: GRESLAB) propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.840/2020 pubblicata l’11 giugno 2020 e notificata l’8 luglio 2020, con cui è stato rigettato l'appello proposto dalla stessa GRESLAB nei confronti della sentenza n. 654/2019,con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da essa GRESLABnei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: IVG), nella sua qualità di custode di un bene immobile sito nel Comune di Scandianoed oggetto di procedura esecutiva immobiliare, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava GRESLAB a corrispondere a ll’IVG la minor somma di euro 160.250,00rispetto a quella ingiunta. Resiste con controricorso l'IVG. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Va pregiudizialmente osservatoche, prima dell’udienza camerale , parte ricorrenteha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. 2. Il giudizio per cassazione va pertantodichiarato estinto. 3. Ai sensi dell’art. 391, comma secondo, cod. proc. civ. si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ed esse vanno poste a carico della parte che ha dato causa al presente giudizio, salvo poi rinunciarvi. 4. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità o di improponibilità, esclude che ricorrano i presupposti processuali per l’applicabilità dell’ art. 13 co mma 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387; Cass., 11/10/2017, n. 23912). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Condanna parte ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza S