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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 43231/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di NAPOLITANO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 1/4/2022 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1 aprile 2022 (motivi dep. il 20 aprile successivo), il Tribunale di Napoli ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 14 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata, porto e detenzione illeciti di arma comune da sparo; fatti commessi in Napoli il 17 febbraio 2022.

2. Ricorrono separatamente per cassazione avverso la predetta ordinanza entrambi i difensori dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. l'originario difensore lamenta violazione della legge penale, inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità, vizi esiziali di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali (trattandosi peraltro di soggetto incensurato) ed omessa motivazione in ordine alla scelta della misura, avendo il Tribunale della cautela svolto sul punto argomentazioni solo formali, che non hanno tenuto conto della peculiarità della fattispecie e delle condizioni di totale incensuratezza dell'indagato, che dopo alcuni giorni di sottrazione alla esecuzione, si è presentato spontaneamente presso la Casa circondariale G. Salvia, di Napoli.

2.2. Il difensore successivamente intervenuto ha, invece, denunziato la inosservanza della legge processuale stabilita a pena di inutilizzabilità della prova intercettiva, giacchè le operazioni di intercettazione erano state disposte in diverso procedimento (fuori dalle ipotesi disciplinate dall'art. 270 cod. proc. pen.), per reati posti fuori dall'alveo della criminalità organizzata, sicché difettava la condizione legittimante la deroga (ai sensi di quanto dispone il comma 2 bis dell'art. 266, cod. proc. pen.) alle limitazioni poste dal comma 2 dell'art. 266 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, giacché tardivo.

1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01).

1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez.

U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, in motivazione).

1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che:

1.3.1. l'ordinanza impugnata risulta depositata il 20 aprile 2022, con avviso di deposito notificato al difensore il 21 aprile successivo e, all'indagato istante, il successivo 23 aprile, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi e come dichiara lo stesso difensore nell'epigrafe del ricorso;

1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Benevento il 2 maggio 2022, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso) solo in data 7 maggio 2022, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data dell'ultima comunicazione (23 aprile 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen..

2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., <<il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)>>, senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ...) e 583 dello stesso codice.

2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018-01) ebbe subito modo di osservare che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa.

2.2. Sul punto si registra l'intervento (oggi non più recentissimo) delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 1626, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280127), a mente del quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, pur presentata tempestivamente presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine nel procedere e nel decidere.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], col conforto anche del più autorevole arresto nomofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente viziati e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).

2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale distrettuale di Napoli, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, solo il 7 maggio 2022, oltre il termine di giorni 10 dalla data dell'ultima notificazione (23 aprile 2022) del provvedimento stesso.

2.5. Detto ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. La medesima sorte processuale avvince, ancorché per ragioni diverse, il ricorso proposto dal primo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

3.1. I motivi di tale ricorso difettano della necessaria specificità.

Il Tribunale ha infatti argomentato circa la ricorrenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, per la condotta già tenuta subito dopo l'attivazione delle prime ricerche seguite alla emissione del decreto di fermo, pericolo di reiterazione di condotte omogenee commesse, peraltro, con l'uso di arma comune da sparo) traendo logico e congruente argomento dalle modalità dei fatti realizzati, dal contesto nel quale tali condotte erano maturate, dai collegamenti dell'agente con soggetti attivi nel settore del crimine organizzato, dalla particolare abilità già mostrata dall'agente nello svolgimento di funzioni di guida del ciclomotore, indispensabile per la riuscita della rapina.

Del resto, la stessa consumazione della fattispecie concreta, che, come dimostrato nel procedimento necessita, di non comuni capacità organizzative, manifesta altresì attuale inserimento del ricorrente in contesti organizzati di settore.

Il che depone anche per la inadeguatezza di presidi coercitivi affidati alla mera capacità di autodisciplinare la propria restrizione.

La prognosi di inadeguatezza di misure coercitive meno afflittive è altresì confermata dalla valutazione della (iniziale) sottrazione alla esecuzione del decreto di fermo.

La successiva costituzione presso la Casa circondariale è certamente sintomo di resipiscente meditazione, ma non vale ad elidere il pericolo di fuga già concretizzatosi (Sez. 2, n. 42356 del 2006, non massimata, che richiama Sez. 5, n. 825 del 27/08/1991, Rv. 188345 - 01).4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.

5. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di NAPOLITANO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 1/4/2022 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 aprile 2022 (motivi dep. il 20 aprile successivo), il Tribunale di Napoli ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 14 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata, porto e detenzione illeciti di arma comune da sparo; fatti commessi in Napoli il 17 febbraio 2022. 2. Ricorrono separatamente per cassazione avverso la predetta ordinanza entrambi i difensori dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. l'originario difensore lamenta violazione della legge penale, inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità, vizi esiziali di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali (trattandosi peraltro di soggetto incensurato) ed omessa motivazione in ordine alla scelta della misura, avendo il Tribunale della cautela svolto sul punto argomentazioni solo formali, che non hanno tenuto conto della peculiarità della fattispecie e delle condizioni di totale incensuratezza dell'indagato, che dopo alcuni giorni di sottrazione alla esecuzione, si è presentato spontaneamente presso la Casa circondariale G. Salvia, di Napoli. 2.2. Il difensore successivamente intervenuto ha, invece, denunziato la inosservanza della legge processuale stabilita a pena di inutilizzabilità della prova intercettiva, giacchè le operazioni di intercettazione erano state disposte in diverso procedimento (fuori dalle ipotesi disciplinate dall'art. 270 cod. proc. pen.), per reati posti fuori dall'alveo della criminalità organizzata, sicché difettava la condizione legittimante la deroga (ai sensi di quanto dispone il comma 2 bis dell'art. 266, cod. proc. pen.) alle limitazioni poste dal comma 2 dell'art. 266 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U., n. 42792, del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01, in motivazione). 1.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. l'ordinanza impugnata risulta depositata il 20 aprile 2022, con avviso di deposito notificato al difensore il 21 aprile successivo e, all'indagato istante, il successivo 23 aprile, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi e come dichiara lo stesso difensore nell'epigrafe del ricorso; 1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Benevento il 2 maggio 2022, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso) solo in data 7 maggio 2022, oltre il termine perentorio di dieci giorni decorrenti -anche per il difensore impugnante- dalla data dell'ultima comunicazione (23 aprile 2022) effettuata ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.. 2. A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., <<il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)>>, senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ...) e 583 dello stesso codice. 2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018-01) ebbe subito modo di osservare che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa. 2.2. Sul punto si registra l'intervento (oggi non più recentissimo) delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 1626, del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280127), a mente del quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, pur presentata tempestivamente presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine nel procedere e nel decidere. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], col conforto anche del più autorevole arresto nomofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente viziati e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale distrettuale di Napoli, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, solo il 7 maggio 2022, oltre il termine di giorni 10 dalla data dell'ultima notificazione (23 aprile 2022) del provvedimento stesso. 2.5. Detto ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3. La medesima sorte processuale avvince, ancorché per ragioni diverse, il ricorso proposto dal primo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. I motivi di tale ricorso difettano della necessaria specificità. Il Tribunale ha infatti argomentato circa la ricorrenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, per la condotta già tenuta subito dopo l'attivazione delle prime ricerche seguite alla emissione del decreto di fermo, pericolo di reiterazione di condotte omogenee commesse, peraltro, con l'uso di arma comune da sparo) traendo logico e congruente argomento dalle modalità dei fatti realizzati, dal contesto nel quale tali condotte erano maturate, dai collegamenti dell'agente con soggetti attivi nel settore del crimine organizzato, dalla particolare abilità già mostrata dall'agente nello svolgimento di funzioni di guida del ciclomotore, indispensabile per la riuscita della rapina. Del resto, la stessa consumazione della fattispecie concreta, che, come dimostrato nel procedimento necessita, di non comuni capacità organizzative, manifesta altresì attuale inserimento del ricorrente in contesti organizzati di settore. Il che depone anche per la inadeguatezza di presidi coercitivi affidati alla mera capacità di autodisciplinare la propria restrizione. La prognosi di inadeguatezza di misure coercitive meno afflittive è altresì confermata dalla valutazione della (iniziale) sottrazione alla esecuzione del decreto di fermo. La successiva costituzione presso la Casa circondariale è certamente sintomo di resipiscente meditazione, ma non vale ad elidere il pericolo di fuga già concretizzatosi (Sez. 2, n. 42356 del 2006, non massimata, che richiama Sez. 5, n. 825 del 27/08/1991, Rv. 188345 - 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. 5. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 43231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris