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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00308/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2019 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, consistito nella affissione, all'interno di una bacheca elettorale, collocata nella pubblica piazza del Comune di Landiona, di fogli dattiloscritti contenenti scritti offensivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] -accusata di presunti abusi edilizi-, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che in passato avevano ricoperto l'incarico rispettivamente di Sindaco e vice Sindaco del Comune di Landonia - accusati di responsabilità per presunti debiti, inefficienze e svendite di beni-.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il comune difensore, con separati atti del medesimo contenuto, coltivando un unico motivo.

I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'assenza di motivazione sul p o decisivo, devoluto al giudice di appello, in ordine alla operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica.

Il Tribunale avrebbe affermato in maniera apodittica che le accuse mosse alle parti civili si sarebbero esaurite in un attacco personale e immotivato, mentre la piana lettura degli scritti dimostra che si tratta di critiche mosse nel corso della campagna elettorale e dirette a porre in luce le responsabilità, per fatti corrispondenti al vero, dei precedenti amministratori nella gestione della cosa pubblica.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), il che significa che non è deducibile il vizio di motivazione di cui alla lettera e (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

Nella specie la censura proposta si rivela fondata laddove coglie la violazione di legge, consistente nella totale assenza di motivazione sui presupposti di operatività della scrinninante del diritto di critica politica.

3. Il thema decidendum induce a rammentare le linee guida che governano la materia sulla scorta dell'ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.3.1 La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).

Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selnni, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica: «Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione».

«Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate.

Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez.

U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es.

Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero».

«Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)».

«In altri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».

3.2. In particolare in tema di esercizio del diritto di critica politica, si è affermato che, ai fini della configurabilità dell'esimente - che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori - è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909).

3.3. Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema da ultimo Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).

4. Nel caso in esame viene in rilievo il contenuto di un volantino affisso nella bacheca collocata in piazza nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Landiona.

4.1. Le contestazioni che gli autori dello scritto muovevano ai destinatari, impegnati nella campagna elettorale, consistevano in responsabilità per "presunti abusi edilizi, presunti debiti, inefficienze e svendite di beni" (così il capo di imputazione) posti in essere quando costoro avevano rivestito cariche pubbliche.4.2.

La pronuncia di condanna nega l'esimente del diritto di critica rilevando che: gli scritti «contengono accuse nei confronti delle persone offese in piena campagna elettorale»; «le accuse mosse dagli imputati si sono esaurite in un attacco personale ed immotivato».

4.3. Come rilevato dai ricorrenti, simili argomenti lasciano del tutto sforniti di motivazione gli elementi essenziali che sostengono il diritto di critica, vale a dire la verità del nucleo essenziale dei fatti denunciati, la continenza, l'interesse pubblico.

La sentenza neppure menziona il primo e il terzo profilo.

Quanto al secondo, la qualificazione come "attacco personale e immotivato" dello scritto (genericamente richiamato senza mai indicare quali espressioni o concetti sarebbero in concreto lesivi) viene affermata in maniera apodittica, del tutto sganciata da qualunque giustificazione.

5. La preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

Difatti si è in presenza di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez.

U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto).

6. L'accoglimento del ricorso comporta che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 129, comma 2, cod. pen., deve essere rilevato, agli effetti penali, il decorso del termine di prescrizione del reato.

Invero i termini prescrizionali sono maturati il 5 novembre 2019, tenuto conto che il reato è stato commesso il 5 maggio 2012 e non risultano sospensioni del corso della prescrizione.7.

Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione; l'annullamento agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza agli effetti civili, e rinvia al giudice c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2019 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, consistito nella affissione, all'interno di una bacheca elettorale, collocata nella pubblica piazza del Comune di Landiona, di fogli dattiloscritti contenenti scritti offensivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] -accusata di presunti abusi edilizi-, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che in passato avevano ricoperto l'incarico rispettivamente di Sindaco e vice Sindaco del Comune di Landonia - accusati di responsabilità per presunti debiti, inefficienze e svendite di beni-. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il comune difensore, con separati atti del medesimo contenuto, coltivando un unico motivo. I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'assenza di motivazione sul p o decisivo, devoluto al giudice di appello, in ordine alla operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica. Il Tribunale avrebbe affermato in maniera apodittica che le accuse mosse alle parti civili si sarebbero esaurite in un attacco personale e immotivato, mentre la piana lettura degli scritti dimostra che si tratta di critiche mosse nel corso della campagna elettorale e dirette a porre in luce le responsabilità, per fatti corrispondenti al vero, dei precedenti amministratori nella gestione della cosa pubblica. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), il che significa che non è deducibile il vizio di motivazione di cui alla lettera e (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Nella specie la censura proposta si rivela fondata laddove coglie la violazione di legge, consistente nella totale assenza di motivazione sui presupposti di operatività della scrinninante del diritto di critica politica. 3. Il thema decidendum induce a rammentare le linee guida che governano la materia sulla scorta dell'ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.3.1 La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selnni, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica: «Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione». «Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero». «Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)». «In altri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio». 3.2. In particolare in tema di esercizio del diritto di critica politica, si è affermato che, ai fini della configurabilità dell'esimente - che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori - è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). 3.3. Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica» (cfr. sul tema da ultimo Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). 4. Nel caso in esame viene in rilievo il contenuto di un volantino affisso nella bacheca collocata in piazza nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Landiona. 4.1. Le contestazioni che gli autori dello scritto muovevano ai destinatari, impegnati nella campagna elettorale, consistevano in responsabilità per "presunti abusi edilizi, presunti debiti, inefficienze e svendite di beni" (così il capo di imputazione) posti in essere quando costoro avevano rivestito cariche pubbliche.4.2. La pronuncia di condanna nega l'esimente del diritto di critica rilevando che: gli scritti «contengono accuse nei confronti delle persone offese in piena campagna elettorale»; «le accuse mosse dagli imputati si sono esaurite in un attacco personale ed immotivato». 4.3. Come rilevato dai ricorrenti, simili argomenti lasciano del tutto sforniti di motivazione gli elementi essenziali che sostengono il diritto di critica, vale a dire la verità del nucleo essenziale dei fatti denunciati, la continenza, l'interesse pubblico. La sentenza neppure menziona il primo e il terzo profilo. Quanto al secondo, la qualificazione come "attacco personale e immotivato" dello scritto (genericamente richiamato senza mai indicare quali espressioni o concetti sarebbero in concreto lesivi) viene affermata in maniera apodittica, del tutto sganciata da qualunque giustificazione. 5. La preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Difatti si è in presenza di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto). 6. L'accoglimento del ricorso comporta che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 129, comma 2, cod. pen., deve essere rilevato, agli effetti penali, il decorso del termine di prescrizione del reato. Invero i termini prescrizionali sono maturati il 5 novembre 2019, tenuto conto che il reato è stato commesso il 5 maggio 2012 e non risultano sospensioni del corso della prescrizione.7. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione; l'annullamento agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili, e rinvia al giudice c
Sentenza Cassazione n. 00308/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris