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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1984

Cassazione n. 37205/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1984 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della contim azione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna del Tribunale di Bari divenute irrevocabili in data 21 giugno 2003 e in data 23 settembre 2003.

2. Denunzia vizio di motivazione in relazione a la ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, della mancata applicazione dei criteri indicatori dell'omogeneità delle violazioni e del 'identità del bene giuridico protetto, delle causali e delle modalità della condotta nonché della contiguità spazio temporale.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutve, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la natura estemporanea delle condotte e l'assenza di elementi di collegamento tra gli episodi.

Sulla scorta di tali e ementi fattuali il giudice dell'esecuzione ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee 9,3nerali, anche le successiva, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, pen., pervenendo alla conclusione che lo stesso abbia commesso i reati, di volta in volta, ir esecuzione di determinazioni criminose diverse ed autonome reordinandoli in vista del soddisfacimento di contingenti esigenze personali ne l'ambito di una tendenza a delinquere a scipo di profitto e di un costume di vita ceviante.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura Jelle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità anche perché non supportata dall'allegazione del materiale probatorio su cui sarebbe fondata la diversa ricostruzione, solo prospettata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila .n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1984 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della contim azione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna del Tribunale di Bari divenute irrevocabili in data 21 giugno 2003 e in data 23 settembre 2003. 2. Denunzia vizio di motivazione in relazione a la ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, della mancata applicazione dei criteri indicatori dell'omogeneità delle violazioni e del 'identità del bene giuridico protetto, delle causali e delle modalità della condotta nonché della contiguità spazio temporale. 2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutve, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la natura estemporanea delle condotte e l'assenza di elementi di collegamento tra gli episodi. Sulla scorta di tali e ementi fattuali il giudice dell'esecuzione ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee 9,3nerali, anche le successiva, nei termini richiesti dall'art. 81, secondo comma, pen., pervenendo alla conclusione che lo stesso abbia commesso i reati, di volta in volta, ir esecuzione di determinazioni criminose diverse ed autonome reordinandoli in vista del soddisfacimento di contingenti esigenze personali ne l'ambito di una tendenza a delinquere a scipo di profitto e di un costume di vita ceviante. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura Jelle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità anche perché non supportata dall'allegazione del materiale probatorio su cui sarebbe fondata la diversa ricostruzione, solo prospettata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila .n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 37205/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris