CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 26090/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. per essere il delitto di tentato furto estinto per prescrizione già al momento dell'emissione del decreto di citazione (del 301.11.2023) per il giudizio di appello. Propone ricorso anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma deducendo la medesima violazione di legge. Entrambi i ricorsi sono fondati. Rilevato preliminarmente che dagli atti non emergono cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il reato di tentato furto è estinto per prescrizione. In particolare, il suddetto reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 nr. 4 cod. pen., consumato in data 29/04/2017, è estinto a far data dal 01/05/2023, essendo decorso il termine ordinario di prescrizione di sei anni - così individuato in ragione dell'esclusione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale - dalla sentenza di primo grado, del 01.09.2017, senza l'intervento di atti interruttivi. Il decreto di citazione in appello, infatti, è datato 30/11/2023; ne consegue che l'effetto estintivo era già maturato alla data della sentenza della Corte di Appello, intervenuta l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ed invero in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, RV 259583-01; Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, RV 277853-01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 giugno 2024 Il