CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento o- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Crotone; - la memoria difensiva con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o, in subordine, di rigettarlo;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 luglio 2023 (dep. il 5 luglio 2023) il Tribunale di Crotone ha rigettato la richiesta di revoca - così qualificato il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '69), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dell'ordinanza del 16 dicembre 2022 con la quale lo stesso Giudice aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c:od. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. '32) per il reato di cui agli artt.110 e 476 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore dei predetti reclamanti ha presentato ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato l'abnormità del provvedimento in quanto il Tribunale, a fronte del ricorso per cassazione nei confronti della prima ordinanza, ha provveduto su di esso invece che trasmettere gli atti a questa Suprema Corte. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., adducendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardivo il reclamo poiché non si è avveduto che esso era stato tempestivamente depositato a mezzo posta elettronica certificata presso il Tribunale di Cosenza il 12 ottobre 2021 (e che la successiva data del 18 ottobre 2021 è quella in cui il Tribunale di Crotone lo ha ricevuto). 2.3. Con il terzo motivo - sempre sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - si è dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto decidere sull'impugnazione proposta e che comunque non avrebbe «dato avvertenza a tutte le parti processuali, così ledendo il principio del contradditorio, del termine di cinque giorni» prima dell'udienza per presentare memorie scritte; ed avrebbe consentito alla difesa degli indagati di partecipare all'udienza camerale che, invece, avrebbe dovuto essere non partecipata. 3. Il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato richiesta di trattazione orale; dunque, ha presentato memoria a confutazione dei ricorso per cassazione; ed ha rinunciato alla trattazione orale (il che esime dal rilevare che, procedendosi ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è consentita la chiesta trattazione alla presenza delle arti). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse.1. È dirimente considerare che: - non è passibile di ricorso per cassazione l'ordinanza in data 16 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Crotone ha ritenuto tardivo e, dunque, inammissibile il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento; - invero, lo stesso art. 410-bis, comma 3, cit. a chiare lettere prevede che l'ordinanza resa dal tribunale all'esito del reclamo non è impugnabile; e la giurisprudenza di legittimità, nell'escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso di essa, ha indicato i casi in cui il reclamante può presentare al medesimo tribunale richiesta di revoca della decisione assunta (cfr. Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 - 01, e Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717 - 01, entrambe relative al caso, qui neppure prospettato in relazione all'ordinanza del 16 dicembre 2022, in cui il Tribunale deliberi sul reclamo senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione); - ne deriva che i ricorrenti non hanno alcun interesse concreto ed attuale a proporre il presente ricorso per cassazione, volto ad ottenere la declaratoria di abnormità e comunque l'annullamento della successiva ordinanza del 3 luglio 2023, con cui il Tribunale di Crotone ha riqualificato il precedente ricorso per cassazione (si ribadisce, avverso l'ordinanza resa il 16 dicembre 2022 ex art. 410-bis, comma 3, cit.) come richiesta di revoca (di tale ultimo provvedimento) e l'ha rigettata; difatti, il detto (precedente) ricorso per cassazione su cui ha provveduto il Tribunale - anche nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avverso l'ordinanza oggi impugnata - dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile da questa Corte. Il che rende superfluo dilungarsi sull'asserita sussistenza dei vizi addotti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro