CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2021, la Corte di appello di Trieste, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., per essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di beni di cui aveva il possesso in qualità di dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]. (un'autovettura, un appartamento, di cui non aveva restituito le chiavi di accesso, una tessera carburanti associata all'autovettura, un cellulare, un computer portatile, una carta di credito, un badge di accesso ed uno di timbratura). In particolare, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro, il Palumbo si era rifiutato di riconsegnare i succitati beni. Questa Corte aveva annullato senza rinvio la parte della decisione afferente all'appropriazione indebita di un immobile rinviando alla Corte di appello di Trieste limitatamente al profilo sanzionatorio, ferma restando la necessità di verificare medio tempore l'eventuale prescrizione del reato in quanto, l'annullamento, avendo interessato solo parte della complessiva contestazione di appropriazione indebita (con riferimento all'appropriazione del bene immobile), non poteva ritenersi superata dalla decisione di rinvio in ordine al solo profilo sanzionatorio; in tal senso risulta esplicita la decisione di questa Corte di annullamento secondo cui la Corte territoriale era onerata della verifica della prescrizione tenendo conto del tempo decorso dopo l'intervento della decisione impugnata. La Corte di appello, in sede di rinvio, previa verifica della non intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa in ragione dell'eliminazione del segmento di condotta inerente all'appropriazione dell'appartamento. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420-ter cod. proc. pen., 23, commi 1 e 4, d.l. n. 137 del 2020, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, rappresenta che la Corte di appello sarebbe pervenuta a decisione il 18 marzo 2021 nonostante l'istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Milano trasmessa in data 8 marzo 2021. ug( La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere a detta istanza inviata regolarmente a mezzo di PEC, tanto che non ne ha fatto menzione nella sentenza impugnata e nel verbale d'udienza; dalla lettura del relativo verbale si fa riferimento alle forme dell'udienza dibattimentale partecipata, mentre nella sentenza si parla di udienza in camera di consiglio e si accenna alle "conclusioni scritte del Pubblico ministero e del difensore", tanto da far pensare ad una celebrazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata. Il verbale darebbe conto, inoltre, della circostanza che il giudice, senza prendere in considerazione l'istanza di rinvio, abbia nominato un altro difensore quale sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Viene rilevato come nessuna conclusione scritta fosse stata depositata dal difensore che, anzi, in occasione dell'istanza di rinvio, aveva reiterato la richiesta di trattazione orale dell'udienza - ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, di. 137/2020 - già sollevata unitamente ad una prima istanza di rinvio per legittimo impedimento in data 16 febbraio 2021. L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore integrerebbe la nullità assoluta della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dell'istanza presentata in occasione della seconda richiesta di rinvio per contestuale impegno professionale. 2. Deve essere infatti ribadito il principio di diritto secondo cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 5, Sentenza n. 18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522). 3. Sotto detto profilo, manifestamente infondata risulta l'istanza fatta pervenire dalla difesa in occasione dell'udienza, già fissata per precedente rinvio per impedimento professionale, sulla base di un dedotto contestuale impegno professionale fondato sull'apodittica impossibilità di provvedere alla nomina di una sostituto processuale in ragione della particolare complessità della questione (testualmente: «la complessità e la rilevanza delle questioni da trattare rende impossibile la nomina di un sostituto»), evenienza che, oltre a non essere in concreto motivata, risulta eccentrica nella misura in cui il procedimento aveva ad 3 uìi oggetto la sola determinazione della pena e l'eventuale intervenuta prescrizione sulla base delle precise statuizioni in merito della sentenza di annullamento con rinvio da parte di questa Suprema Corte. Ed invero, deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore, tra le altre allegazioni rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01). Ritornando all'istanza in esame, si osserva che la stessa, per come formulata, non solo non dava conto delle ragioni che determinavano la dichiarata "impossibilità" di nominare un sostituto, ma risultava altresì generica visto che non consentiva di comprendere se detta impossibilità apoditticamente affermata riguardasse il procedimento in cui veniva richiesto il rinvio o quello che costituiva causa di contemporaneo impegno professionale e conseguente impedimento professionale, ambiguità dell'istanza che rende, se possibile, ancor più evidente l'inconsistenza della stessa a cui la Corte territoriale era facoltizzata a non fornire risposta. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'esistenza di consolidata giurisprudenza secondo cui l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza in cui si rappresenta un legittimo impedimento a comparire del difensore determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127), principio di diritto che si condivide ma che presuppone, quale logico corollario, che sia stata previamente valutata l'adeguatezza della relativa istanza formulata in sede di gravame che deve risultare, se non certamente fondata, quantomeno motivata in ordine alle ragioni che spingono la difesa a non provvedere alla nomina di un sostituto nel processo in cui si intende richiedere il rinvio o in quello che determina il contemporaneo impegno professionale. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui la soluzione che viene data alle questioni di diritto, siano esse processuali o sostanziali, attraverso la motivazione resa in sentenza, rileva solo se la stessa incide sulla correttezza della decisione e non anche quando non ha alcuna incidenza sulla stessa (v. motivazione Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rass$, Rv. 251496), tenuto conto che quando le questioni attengono a dedotti error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice del fatto (processuale) abilitato alla verifica d'ufficio degli atti del procedimento (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) purché le questioni ed eccezioni sollevate siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l'atto o l'attività processuale cui si riferiscono. Nessuna rilevanza, pertanto, assume la circostanza che la Corte di appello non abbia espressamente motivato in ordine all'infondatezza o inammissibilità della relativa richiesta di rinvio, se essa in definitiva, come nel caso oggetto di verifica, è formulata in maniera difforme da quanto previsto dalla legge e dalla costante giurisprudenza, tanto da renderla manifestamente infondata sulla base della diretta verifica degli atti processuali. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "[OSCURATO:SOCIETA]" S.p.a. che si liquida come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di