CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04669/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 13 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli artt. 81, 582, 635 co. 1 e 2 n. 1 cod. pen., commessi il 29/03/2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il proposto motivo, che denuncia sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati, è generico e non consentito in questa sede, perché consta di rilievi meramente riproduttivi di profili di censura (sottrazione del cellulare, dinamica della colluttazione tra imputato e la parte offesa ed attendibilità di quest'ultima, cfr. pag. ) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, reciprocamente integrantesi, e, comunque, interamente versati in fatto, senza alcuna allegazione di specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove, autosufficientemente documentati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il consiglie tensore [OSCURATO:PERSONA]