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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 18583/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10948-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio legale SALVINI E SOCI , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricotTente - avverso la sentenza n. 1576 2019 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata l udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10948 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- RG 10948/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica del classamento (anni 2016 e 2017) da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl, ha accolto l'appello della società contribuente.

La CTR ha statuito che la torre di sostegno- in relazione alla sua funzione specifica rispetto alle altre componenti impiantistiche del complesso eolico e alla sua equiparabilità alle costruzioni- sulla base della normativa di riferimento (art.1 comma 21

I. di stabilità 208/2015), e sulle prove acquisite nel giudizio, "sia componente funzionale e inscindibile dell'impianto eolico" e pertanto "non debba essere inclusa nel calcolo della rendita catastale". [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, adesiva alla proposta, ribadendo l'illegittimità e l'infondatezza del ricorso.

Considerato che: 1 Col secondo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost..

2. Il secondo motivo del ricorso, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, è infondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 3.Nel caso di specie, la CTR, ha chiarito, con motivazione sufficiente, in riferimento alla rideternninazione della rendita catastale mediante inclusione, tra gli elementi utili di stima, delle torri eoliche che sostengono il rotore e le pale, di cui ai nove avvisi di accertamento impugnati, che sulla base della normativa di riferimento (art. 1 comma 21 t. di stabilità 208/2015), e sulle prove acquisite nel giudizio, atte a dimostrare "che la torre di sostegno sia componente funzionale e inscindibile dell'impianto eolico" e pertanto "non debba essere inclusa nel calcolo della rendita catastale".

Tale motivazione ancorchè stringata, esplicita le ragioni che hanno indotto la CTR a riformare la sentenza di primo grado, consentendo di verificare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.

4. Col primo motivo del ricorso, si deduce violazione dell'art. 1 comma 21

I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 5.11 motivo è infondato.

5.1. La questione proposta col predetto motivo, riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal l gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 5.2.Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass. n. 10562/2022; n. 25784/2021; n. 1010/2021; Cass., n.n. 25408/2020; 25407/2020; 25406/2020; 25405/2020; 20731/2020; 20730/2020; 20729/2020; fra le stesse parti; Sez.

VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez.

VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez.

VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020; da ultimo n. 1011/2021 e n. 1010/2021; Cass.26500/2021), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015»).

5.3. È stato così ritenuto, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020). 5.4 Secondo la indicata giurisprudenza, recentemente confermata da Cass. n. 10562/2022; n. 25784/2021; n. 1010/2021 e n. 26500/2021, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo: è pertanto irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

5.5. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

6. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, conformemente ai suindicati principi, come risulta dalla sentenza impugnata. 7.11 ricorso va conclusivamente respinto.

La spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza. t 2i V .r./1 -v) - kft ?T' ‘9 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10948-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio legale SALVINI E SOCI , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricotTente - avverso la sentenza n. 1576 2019 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata l udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10948 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- RG 10948/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica del classamento (anni 2016 e 2017) da parte di [OSCURATO:PERSONA] srl, ha accolto l'appello della società contribuente. La CTR ha statuito che la torre di sostegno- in relazione alla sua funzione specifica rispetto alle altre componenti impiantistiche del complesso eolico e alla sua equiparabilità alle costruzioni- sulla base della normativa di riferimento (art.1 comma 21 I. di stabilità 208/2015), e sulle prove acquisite nel giudizio, "sia componente funzionale e inscindibile dell'impianto eolico" e pertanto "non debba essere inclusa nel calcolo della rendita catastale". [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, adesiva alla proposta, ribadendo l'illegittimità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che: 1 Col secondo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost.. 2. Il secondo motivo del ricorso, esaminato prioritariamente per ragioni logiche, è infondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 3.Nel caso di specie, la CTR, ha chiarito, con motivazione sufficiente, in riferimento alla rideternninazione della rendita catastale mediante inclusione, tra gli elementi utili di stima, delle torri eoliche che sostengono il rotore e le pale, di cui ai nove avvisi di accertamento impugnati, che sulla base della normativa di riferimento (art. 1 comma 21 t. di stabilità 208/2015), e sulle prove acquisite nel giudizio, atte a dimostrare "che la torre di sostegno sia componente funzionale e inscindibile dell'impianto eolico" e pertanto "non debba essere inclusa nel calcolo della rendita catastale". Tale motivazione ancorchè stringata, esplicita le ragioni che hanno indotto la CTR a riformare la sentenza di primo grado, consentendo di verificare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento. 4. Col primo motivo del ricorso, si deduce violazione dell'art. 1 comma 21 I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 5.11 motivo è infondato. 5.1. La questione proposta col predetto motivo, riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal l gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 5.2.Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass. n. 10562/2022; n. 25784/2021; n. 1010/2021; Cass., n.n. 25408/2020; 25407/2020; 25406/2020; 25405/2020; 20731/2020; 20730/2020; 20729/2020; fra le stesse parti; Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020; da ultimo n. 1011/2021 e n. 1010/2021; Cass.26500/2021), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015»). 5.3. È stato così ritenuto, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020). 5.4 Secondo la indicata giurisprudenza, recentemente confermata da Cass. n. 10562/2022; n. 25784/2021; n. 1010/2021 e n. 26500/2021, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo: è pertanto irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. 5.5. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 6. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, conformemente ai suindicati principi, come risulta dalla sentenza impugnata. 7.11 ricorso va conclusivamente respinto. La spese vanno compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza. t 2i V .r./1 -v) - kft ?T' ‘9 i
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