CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna del Trib}inal ,di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] g..z. ‘.• [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui . 73, comma 4 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Deve infatti ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. D P.Q.M