CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1939
Cassazione n. 44527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1939 avverso la sentenza del 16/10/2012 del TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTOdato avviso alle parti; s,stEia l it3 Cnnsialiere Ii2n1\lNI [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali [OSCURATO:PERSONA] lamenta, rispettivamente, l'insussistenza delle contravvenzioni alla disciplina costruttiva prevista per opere in cemento in zona sismica, abusivamente realizzate, stante l'assenza di funzione statica del manufatto e la mancata prova che lo stesso sia stato edificato in zona simica, nonché l'eccessività della pena irrogata, sono inammissibili perché, essendo l'impugnazione stata predisposta come appello e trasmessa a questa Corte per la non appellabilità di sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, non vengono dedotte specificamente doglianze riconducibili alle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., sollecitandosi, in pratica, meri accertamenti e valutazioni di fatto preclusi in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 202