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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23669/2024

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la seguente SENTENZA sul rieorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. • I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza resa in data 25 novembre 2023 ha rigettato la richiesta di riesame, avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, ufficio Gip, con il quale era stata disposta la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione ad una contestazione di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare/ erano riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una cessione di 800 grammi di hashish in favore di PERRONE Salvatore, alla stregua del compendio di intercettazioni acquisite che consentivano di individuare lo [OSCURATO:PERSONA] (indicato per nome dagli interlocutori), quale persona in grado di procurare rilevanti quantitativi di hashish e di IL marijuana di buona qualità e ,ettlY cui forniture il PERRONE aveva già fatto ricorso e, sulla base di intercettazioni successive a quelle da cui veniva tratto il panorama indiziario della intervenuta cessione di 800 grammi, emergevano ulteriori trattative per l'acquisto di quantitativi ancora più rilevanti (pari a uno o due chilogrammi di fumo). 1.1 Il Tribunale del riesame inoltre confermava la ricorrenza delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie laddove, pur essendo stato evidenziato che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva medio tempore intrapreso un'attività lavorativa quale pizzaiolo, concreto eralt-p-ericolo di recidivanza criminosa sia in ragione di elementi desumibili dalle stesst modalità dei fatti (collegamenti con realtà criminali che gli consentivano di reperire sostanza stupefacente di varia tipologia in misura non modesta) sia da profili personalistici del reo, in ragione dei plurimi precedenti specifici.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge ai sensi dell'art.292 lett.c) cod.proc.pen., nonché dell'art.73 comma 4 dPR 309/90, in ragione della omessa riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90.

Nel ripercorrere le ragioni della richiesta di riesame a fronte di una carente, incompleta e non autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del GIP e di una mancata sussunzione della fattispecie sotto il paradigma di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in una motivazione apparente e tautologica quanto alla gravità indiziaria ed assertiva in relazione alla richiesta di derubricazione. 2.2 Con una seconda articolazione assume violazione dell'art.275, commi 1 e 2 cod.proc.pen. e motivazione illogica in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

In questa prospettiva alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).

2. Con ragionamento del tutto corretto sotto il profilo logico'-giuridico/ il giudice del riesame ha escluso che l'ordinanza cautelare impugnata E vuoti di autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e in ordine alle esigenze cautelari ma, nel richiamare stralci delle conversazioni telefoniche acquisite agli atti, ha fornito specificazione della gravità indiziaria, pure ravvisata dal primo giudice, riferendosi alle intercettazioni ambientali in cui gli interlocutori spendevano il nome di CHIARA [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di fumo e di erba, per quantitativi certamente non trascurabili, rappresentando, con linguaggio certamente non criptico, il prezzo praticato al grammo per ciascuna sostanza e manifestando compiacimento in ordine alla qualità dello stupefacente e un certo disappunto sul prezzo praticato, sebbene rilevante risultava essere il ricarico praticato dagli acquirenti nella conseguente catena di rivendita. 2.1 Quanto ai lamentati vizi della ordinanza del Tribunale dl Riesame in ragione di profili di nullità genetica della ordinanza dispositiva della misura, ai sensi dell'art.292 co.2 lett. c) in relazione all'art.309 co. 9 cod. proc.pen. per omessa autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura di massimo rigore, anche con riferimento alla omessa valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive, la giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo, ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Ssez.6, n.45935 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv 265068), e costituisca la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno, e in modo percepibile, il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (Sez.1, n.5787 del 21/10/2015 [OSCURATO:PERSONA] 265983-84); né mira a introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez.1, n.8223 del 15/12/2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e per ogni posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (Sez.3, n.849 del 17/12/2015 Tinnirello, Rv 265645).

In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero. 2.2 D'altro canto il Tribunale del Riesame non solo ha indicato le intercettazioni telefoniche intervenute tra NOCERA e PERRONE da cui emergevano richiami gravemente indiziari in capo allo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione di stupefacente di cui alla contestazione, ma ne indicava altre (in data 13 Giugno e 16 Agosto 2021) nelle quali venivano valorizzate relazioni con il fornitore [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva di una ancora più pregnante e consistente fornitura.

Né la interpretazione fornita al contenuto delle intercettazioni telefoniche risulta essere contestata o riconosciuta manifestamente illogica. 2.3 A prescindere dalla carenza di interesse del ricorrente a contestare la qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ambito dell'art.81 comma 2 cod.pen. e dell'art. 73 comma 4 dPR 309/90 (Sez.6, n.46387 del 24/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285481; Sez.6, n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.264762), il giudice del riesame ha fornito congrua motivazione, nei limiti della gravità indiziaria richiesta dal presente incidente, della esclusione della riconducibilità dei fatti all'alveo della lieve entità in ragione della eterogeneità delle sostanze stupefacenti commercializzate, dai quantitativi certamente non modesti trattati e della non comune capacità dello [OSCURATO:PERSONA] di rifornirsi di quantitativi rilevanti di stupefacente, in ragione del collegamento con canali di rifornimento del tutto privilegiati.

Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici .elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez.

Ug(., n.51063 del 27/09/2018, Murolo; Sez.6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529).

In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass).

Si tratta di valutazioni che la Corte territoriale, nel caso de quo, fornisce, avendo riguardo non solo e non tanto al dato ponderale ma anche, e soprattutto, alle modalità dell'azione delittuosa, elementi idonei a dimostrare la non lieve entità del fatto.

3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.

Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.

Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità ti , i _e c 4/47( Th dei reati per cui si procede, ma----anth-è---iff---Eci: •Lta " -to 1,( attuale inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] in circuiti criminali legati al traffico di IL— stupefacenti e là1, pericolo di recidiva desunto da diversi precedenti anche specifici, niente affatto risalenti come, al contrario, sostenuto dal ricorrente.

In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; Sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; Sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, t)Att desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che ,..gesame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa (concernente quantitativi non trascurabili di stupefacente di diversa tipologia, anche per chilogrammi) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, rilevante capacità diffusiva e ampia disponibilità alla cessione), costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti con il mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, con la misura cautelare applicata.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna a carico del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità al riguardo per assenza di colpa, che determina nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rieorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. • I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza resa in data 25 novembre 2023 ha rigettato la richiesta di riesame, avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, ufficio Gip, con il quale era stata disposta la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione ad una contestazione di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish. In particolare/ erano riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una cessione di 800 grammi di hashish in favore di PERRONE Salvatore, alla stregua del compendio di intercettazioni acquisite che consentivano di individuare lo [OSCURATO:PERSONA] (indicato per nome dagli interlocutori), quale persona in grado di procurare rilevanti quantitativi di hashish e di IL marijuana di buona qualità e ,ettlY cui forniture il PERRONE aveva già fatto ricorso e, sulla base di intercettazioni successive a quelle da cui veniva tratto il panorama indiziario della intervenuta cessione di 800 grammi, emergevano ulteriori trattative per l'acquisto di quantitativi ancora più rilevanti (pari a uno o due chilogrammi di fumo). 1.1 Il Tribunale del riesame inoltre confermava la ricorrenza delle esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie laddove, pur essendo stato evidenziato che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva medio tempore intrapreso un'attività lavorativa quale pizzaiolo, concreto eralt-p-ericolo di recidivanza criminosa sia in ragione di elementi desumibili dalle stesst modalità dei fatti (collegamenti con realtà criminali che gli consentivano di reperire sostanza stupefacente di varia tipologia in misura non modesta) sia da profili personalistici del reo, in ragione dei plurimi precedenti specifici. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge ai sensi dell'art.292 lett.c) cod.proc.pen., nonché dell'art.73 comma 4 dPR 309/90, in ragione della omessa riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90. Nel ripercorrere le ragioni della richiesta di riesame a fronte di una carente, incompleta e non autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del GIP e di una mancata sussunzione della fattispecie sotto il paradigma di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in una motivazione apparente e tautologica quanto alla gravità indiziaria ed assertiva in relazione alla richiesta di derubricazione. 2.2 Con una seconda articolazione assume violazione dell'art.275, commi 1 e 2 cod.proc.pen. e motivazione illogica in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Con ragionamento del tutto corretto sotto il profilo logico'-giuridico/ il giudice del riesame ha escluso che l'ordinanza cautelare impugnata E vuoti di autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e in ordine alle esigenze cautelari ma, nel richiamare stralci delle conversazioni telefoniche acquisite agli atti, ha fornito specificazione della gravità indiziaria, pure ravvisata dal primo giudice, riferendosi alle intercettazioni ambientali in cui gli interlocutori spendevano il nome di CHIARA [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore di fumo e di erba, per quantitativi certamente non trascurabili, rappresentando, con linguaggio certamente non criptico, il prezzo praticato al grammo per ciascuna sostanza e manifestando compiacimento in ordine alla qualità dello stupefacente e un certo disappunto sul prezzo praticato, sebbene rilevante risultava essere il ricarico praticato dagli acquirenti nella conseguente catena di rivendita. 2.1 Quanto ai lamentati vizi della ordinanza del Tribunale dl Riesame in ragione di profili di nullità genetica della ordinanza dispositiva della misura, ai sensi dell'art.292 co.2 lett. c) in relazione all'art.309 co. 9 cod. proc.pen. per omessa autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura di massimo rigore, anche con riferimento alla omessa valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive, la giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo, ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Ssez.6, n.45935 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv 265068), e costituisca la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno, e in modo percepibile, il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (Sez.1, n.5787 del 21/10/2015 [OSCURATO:PERSONA] 265983-84); né mira a introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez.1, n.8223 del 15/12/2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e per ogni posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (Sez.3, n.849 del 17/12/2015 Tinnirello, Rv 265645). In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero. 2.2 D'altro canto il Tribunale del Riesame non solo ha indicato le intercettazioni telefoniche intervenute tra NOCERA e PERRONE da cui emergevano richiami gravemente indiziari in capo allo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cessione di stupefacente di cui alla contestazione, ma ne indicava altre (in data 13 Giugno e 16 Agosto 2021) nelle quali venivano valorizzate relazioni con il fornitore [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva di una ancora più pregnante e consistente fornitura. Né la interpretazione fornita al contenuto delle intercettazioni telefoniche risulta essere contestata o riconosciuta manifestamente illogica. 2.3 A prescindere dalla carenza di interesse del ricorrente a contestare la qualificazione giuridica dei fatti contestati nell'ambito dell'art.81 comma 2 cod.pen. e dell'art. 73 comma 4 dPR 309/90 (Sez.6, n.46387 del 24/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285481; Sez.6, n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.264762), il giudice del riesame ha fornito congrua motivazione, nei limiti della gravità indiziaria richiesta dal presente incidente, della esclusione della riconducibilità dei fatti all'alveo della lieve entità in ragione della eterogeneità delle sostanze stupefacenti commercializzate, dai quantitativi certamente non modesti trattati e della non comune capacità dello [OSCURATO:PERSONA] di rifornirsi di quantitativi rilevanti di stupefacente, in ragione del collegamento con canali di rifornimento del tutto privilegiati. Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici .elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. Ug(., n.51063 del 27/09/2018, Murolo; Sez.6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529). In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass). Si tratta di valutazioni che la Corte territoriale, nel caso de quo, fornisce, avendo riguardo non solo e non tanto al dato ponderale ma anche, e soprattutto, alle modalità dell'azione delittuosa, elementi idonei a dimostrare la non lieve entità del fatto. 3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità ti , i _e c 4/47( Th dei reati per cui si procede, ma----anth-è---iff---Eci: •Lta " -to 1,( attuale inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] in circuiti criminali legati al traffico di IL— stupefacenti e là1, pericolo di recidiva desunto da diversi precedenti anche specifici, niente affatto risalenti come, al contrario, sostenuto dal ricorrente. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; Sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; Sez.5, n.12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, t)Att desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che ,..gesame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa (concernente quantitativi non trascurabili di stupefacente di diversa tipologia, anche per chilogrammi) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, rilevante capacità diffusiva e ampia disponibilità alla cessione), costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei collegamenti posseduti con il mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, con la misura cautelare applicata. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna a carico del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità al riguardo per assenza di colpa, che determina nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M D
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