CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13331/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30590-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1993/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente, dottore commercialista, proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso dell'IRAP pagata negli anni 2014- 2015 sostenendo di non disporre di una autonoma organizzazione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il libero professionista che eserciti anche l'attività di sindaco di società non è soggetto ad imposizione per quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell'attività specifica purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificati e dalla documentazione risulta in modo chiaro ed inconfutabile che i redditi percepiti dal contribuente nelle due annualità in contestazione derivano per la quasi totalità da compensi dallo stesso percepiti quale membro di collegi sindacali, come emerge dalle fatture prodotte. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resisteva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 30590 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 50 e 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere erroneamente riconosciuto inesistente il requisito dell'autonoma organizzazione con riferimento all'attività del contribuente di membro di collegi sindacali e per non aver gravato la parte contribuente dell'onere dell'assenza della autonoma organizzazione. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività (Cass. n. 4576 del 2019); in tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o Ric. 2020 n. 30590 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale (Cass. n. 766 del 2019); in tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all'imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all'IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza (Cass. n. 16372 del 2017); in tema di IRAP, l'esercizio di attività di agente di commercio di cui all'art. 1, della I.n. 204 del 1995 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta dii rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, della prova dell'assenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione (Cass. n. 9325 del 2017); «per la soggezione all'IRAP non è sufficiente che il commercialista (o, come nel caso di specie, l'avvocato) normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza (Cass., 3 luglio 2017, Ric. 2020 n. 30590 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- n. 16372; Cass., 3 marzo 2016, n. 4246; Cass., 2 novembre 2016, n. 22138); nel caso in esame, il giudice di appello non si è attenuto ai principi giurisprudenziali sopra esposti, in quanto non ha tenuto in alcun conto che, già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il contribuente aveva distinto i proventi derivanti dall'attività di sindaco di società rispetto a quelli derivanti dalla attività di avvocato, per la quale deduceva di avvalersi di un'autonoma organizzazione; la C.t.r. non ha effettuato alcuna distinzione tra il segmento di attività svolto dal professionista quale sindaco, che non poteva essere assoggettata a tassazione Irap, per espressa disposizione legislativa (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. C e art. 8 con rimando al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 e, poi, dopo le modifiche apportate al D.P.R. n. 917 del 1986, dalla L. n. 342 del 2000, art. 34, al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c-bis), rispetto alle ulteriori attività espletate dallo stesso, per le quali vale il principio giurisprudenziale della assoggettabilità ad Irap solo in presenza della sussistenza della "autonoma organizzazione"» (Cass. n. 34176 del 2021); in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre - e la cui assenza deve essere provata dall'interessato - quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili Ric. 2020 n. 30590 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di rimborso proposta da un commercialista, sul rilievo che tale attività era stata svolta senza ausilio di dipendenti e con spese non significative per il possesso di beni strumentali, non ricorrendo quindi il requisito dell'autonoma organizzazione: Cass. n. 25311 del 2014; Cass.n. 28329 del 2021). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è censurabile laddove - affermando che risulta in modo chiaro ed inconfutabile che i redditi percepiti dal contribuente nelle due annualità in contestazione derivano per la quasi totalità da compensi dallo stesso percepiti quale membro di collegi sindacali, come emerge dalle fatture prodotte - pur enunciando correttamente i principi di diritto pertinenti alla questione, per un verso non ha compiuto uno sforzo adeguato di sussunzione per comprendere se la situazione di fatto, descritta in maniera eccessivamente sommaria e generica, potesse o meno dare luogo ad una autonoma organizzazione così come definita dai principi di diritto pure correttamente enunciati e per un altro verso non ha effettuato alcuna distinzione tra il segmento di attività svolto dal professionista quale sindaco, che non poteva essere assoggettata a tassazione Irap (per espressa disposizione legislativa), rispetto alla sua attività di commercialista, per la quale vale invece il principio giurisprudenziale della assoggettabilità ad Irap solo in presenza della sussistenza della "autonoma organizzazione", spettando Ric. 2020 n. 30590 sez. MT - ud. 23-03-2022 -6- tendenzialmente al contribuente l'onere di dimostrarne l'assenza. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nel