CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 29720/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napolinel procedimento relativo aCantarelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2026, il Tribunale disorveglianza di Napoli dichiarava non doversi procedere in ordineall’istanza di misura alternativa alla detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cantarelli in relazione alla pena inflitta con la sentenza della Corte diappello di Napoli del 1 giugno 2009, irrevocabile il 17.11.2010,rilevando che la pena “risulterebbe estinta per decorso del terminedecennale di cui all’art. 172 cod. pen.”2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione ilPubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che non risultano sussistenti i presupposti per l’estinzionedella pena essendo l’imputato recidivo ex art. 99, comma 4 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto da organonon legittimato.2. È principio consolidato che quando la legge attribuisce latitolarità del diritto di impugnazione genericamente "al pubblicoministero", deve ritenersi accreditato della relativa titolarità solol'organo che espleta detta funzione presso il giudice che hapronunciato i l provvedimento (tra le molte, in materia disorveglianza, Sez. 4, n. 789 del 10/08/1989, Rv. 181988; Sez. 1, n.1715 del 20/03/1995, Rv. 201175).L’art. 678, comma 3 cod. proc. pen. dispone che le funzioni delPubblico ministero sono esercitate, davanti al Tribunale disorveglianza, dal Procuratore generale presso la Corte d'appello edavanti il magistrato di sorveglianza, dal Pubblico ministero presso ilTribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è statopronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, sicché legittimatoad impugnare il provvedimento è il Procuratore generale dellaRepubblica e non il Pubblico ministero presso il Tribunale, neppure inqualità di organo dell'Ufficio deputato a curare l'esecuzione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]