CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44563/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati giudicati con nove sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza e illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico. Viene censurata la motivazione dell'ordinanza impugnata che conterrebbe solo l'elencazione dei delitti per i quali il ricorrente ha riportato condanna quando, al contrario, nella ampia trattazione il Giudice dimostra di avere attentamente letto e valutato tutte le sentenze di condanna e le circostanze in cui i reati contro il patrimonio erano stati commessi, argomentando in ordine alla loro episodicità e alla mancanza di un disegno unitario. In realtà, il ricorrente tralascia del tutto il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato, limitandosi a sostenere che il vincolo della continuazione era sussistente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore 2 lì) 2021 [OSCURATO:PERSONA]