CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28949-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01059760197, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3105/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 24/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per TIA (tassa igiene ambientale) relativa all'anno d'imposta 2013, contestandosi una estensione della superficie oggetto dell'imposta superiore rispetto a quella dichiarata; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente in relazione all'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'esercizio del potere accertativo dell'ente impositore in quanto gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere effettuata, ossia, trattandosi della TIA per il 2013, entro il 31 dicembre 2018, mentre nella specie l'avviso di accertamento è stato notificato il 24 luglio 2019. Avverso detta sentenza Casalasca servizi s.p.a., affidataria del servizio di gestione dei rifiuti per il comune di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 28949 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., Casalasca servizi s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, in quanto, in caso di infedele dichiarazione, il termine per la proposizione della stessa slitta in avanti rispetto all'anno d'imposta accertato e anche il termine per l'accertamento decorre dalla data in cui la dichiarazione poteva essere sanata e non dalla annualità del tributo. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso ne