CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 16985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18849/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di L'Aquilan. 319/2024 pubblicata in data 28/06/2024, n.r.g. 398/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/04/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] spaha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso con il quale ha a sua volta impugnato la sentenza con ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno poi depositato rinunzia alle rispettive OGGETTO: quadro - incarichi dirigenziali a tempo determinato - regime - conseguenze impugnazioni, reciprocamente accettate. [OSCURATO:PERSONA] Le rinunzie al ricorso principale e a quello incidentale sono state reciprocamente accettate e pertanto va dichiarata l’estinzione del processo. In considerazione della dichiarazione congiunta delle parti formulata nelle predette rinunzie, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lav