CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 30418/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14724/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la sentenza n. 3222 /20 1 7 della Commissione tributaria regionaledella Puglia, depositata il 7/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Accertamento analitico induttivo 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Foggia, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di installazione di impianti idraulico sanitari, contro un avviso di accertamento emesso con metodo analitico induttivo per l’anno di imposta 2005 per Irpef, Irap e Iva, avente come presupposto l’antieconomicità della gestione in considerazione dellerilevanti perdite dichiarate. In particolare, la CTR evidenziò che il contribuente aveva adeguatamente dimostrato le ragioni che avevano condotto alla perdita nell’anno d’imposta 2005, depositando «la disdetta del contratto di assistenza tecnica, con giudizio civile presso il tribunale di Foggia, diversi contenziosi di natura economica con clienti, soccombente nei giudizi di merito, sempre presso il Tribunale di Foggia, e contratti di finanziamento per far fronte ai debiti». 2. Contro tale decisionel’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionesulla base di un motivo. Il contribuente, ai cui difensori di merito il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.,non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 5/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, anche in combinato disposto con gli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., non avendo la CTR tenuto conto di una serie di elementi quali l’anzianità della ditta, i risultati negativi già conseguiti per altri anni, la incompatibilità del reddito dichiarato con almen o un salario figurativo, la inverosimiglianza delle perdite dichiarate, dei costi delle materie impiegate, evidenziandopoi che in appello era stata censurata la valenza probatoria dei singoli elementi forniti dalla parte. 2. Il motivo èinfondato. E’ da tener fermo l'orientamento di questa Corte, che ha affermato che l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata e che quindi è legittimo l'accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. n. 20857/2007; Cass. n. 9084/2017). Nel caso di specie, la CTR, tenendo presente tale principio, non ha negato la possibilità che l’Agenzia ricorresse, in base al dato della ritenuta condotta antieconomica, all’accertamento analitico-induttivo, ma ha esaminato e ritenuto idonee le prove introdotte dal contribuente, volte a giustificare l’esistenza delleperdite poste a base della condotta antieconomica ( « la disdetta del contratto di assistenza tecnica, con giudizio civile presso il tribunale di Foggia, diversi contenziosi di natura economica con clienti, soccombente nei giudizi di merito, sempre presso il Tribunale diFoggia, e contratti di finanziamento per far fronte ai debiti»), elementi fattuali che il ricorso, in definitiva, chiede di rivalutare, unitamente a quelli dedotti dall’ufficio. Ciò si pone in contrasto con i termini entro i quali è consentito dedurre la violazione e falsa applicazione di una norma di legge, di cui al n. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. Occorre a tal proposito ricordare che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecieastratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. invece l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019). Del tutto generica è la censura relativa all’apprezzamento degli elementi presuntivi. Né in questa prospettiva appare utile il riferimento all’art. 116 c.p.c., poiché intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. n. 20867/2020). 3. Ne deriva il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1