Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 27272/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 KHALID nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 KHALID nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023
Sentenza Cassazione n. 27272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris