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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17874/2025

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIRO l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del motivo sulla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Novara, per quel che interessa in questa sede, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto a lui ascritto e, ricondotto il fatto nell’ipotesi contemplata al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.600 di multa, applicando altresì le pene accessorie conseguenti all’entità di quella principale; il primo giudice aveva inoltre disposto la confisca, in via diretta e per equivalente, dei beni di cui il predetto avesse la disponibilità, sino alla concorrenza della somma di euro 64.908,06. e lo aveva infine condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] srl, liquidandoli, in favore della prima, in via equitativa, in euro 2.000 e, in favore della società, ed in via provvisionale, in euro 5.000;

2. la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al Cetrangolo le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa, eliminando, di conseguenza, la pena accessoria.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 3.1 omessa pronuncia in punto di doppi benefici: rileva che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge avanzata – come risulta dalla stessa sentenza impugnata - sia in primo grado che in appello; 3.2 erronea applicazione delle norme di diritto: rileva che i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla “confessione” che costui avrebbe reso alla [OSCURATO:PERSONA] ma che avrebbe dovuto essere considerata priva di ogni effetto giuridico in quanto intervenuta senza la presenza del difensore, in presenza e presso la persona offesa, oltre che in uno stato di forte pressione psicologica; segnala che, in ogni caso, le dichiarazioni attribuite all’imputato non hanno trovato alcun riscontro o conferma da parte di altri testi o documenti acquisiti agli atti; 3.3 il fatto contestato non costituisce reato: osserva che l’imputato, in realtà, non avrebbe conseguito alcun profitto atteso che l’Iva non è un ricavo ma un’imposta che va versata allo Stato;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata quanto al primo motivo e per l’inammissibilità del ricorso, nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso con cui la difesa deduce l’omessa motivazione sulla richiesta – avanzata sia in primo grado che in appello - di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale spedito su richiesta dei privati.

Effettivamente, la Corte d’appello ha dato atto dell’istanza difensiva (cfr., pag. 6 della sentenza) ma, pur avendo ridotto la pena detentiva in misura tale da consentirne, in astratto, la sospensione condizionale oltre che il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, nulla ha detto sul punto pur devolutole.

E, tuttavia, è sufficiente scorrere il certificato penale dell’imputato per rilevare che il Cetrangolo non poteva in nessun caso godere dei sollecitati benefici: risulta, infatti, che egli aveva riportato numerose condanne avendo già beneficiato della sospensione condizionale della pena che gli era stata concessa già in occasione di ben sei precedenti condanne solo due delle quali, invero, relative a fatti successivamente depenalizzati e, l’ultima, relativa ad una condanna successivamente oggetto di amnistia che, comunque, ove intervenuta successivamente alla condanna (amnistia impropria), fa cessare l'esecuzione delle pene accessorie, ma non fa venir meno gli effetti penali della condanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione della sospensione condizionale della pena (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 50617 del 18/06/2014, Festino, Rv. 261384 – 01).

2. Il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato perché articolato su una errata premessa in diritto, essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la confessione stragiudiziale dell'imputato non soggiace alle garanzie proprie di quella resa nell’ambito del procedimento o del processo, assumendo inoltre valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 – 01, resa in una fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile; conf., tra le altre, anche Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002 – 01).

3. Il terzo motivo è articolato sulla scorta di una ricostruzione della vicenda contrapposta a quella conformemente operata dai giudici di merito che hanno riconosciuto il Cetrangolo responsabile del delitto di riciclaggio per avere ricevuto la somma complessiva di euro 309.086,00 incassando assegni emessi in suo favore e tratti sui conti della [OSCURATO:PERSONA], materialmente consegnatigli da [OSCURATO:PERSONA] (coimputata non appellante per essere il reato di appropriazione indebita pluriaggravato, in danno della medesima società, prescritto già in primo grado) a fronte della emissione, da parte sua, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti finalizzate soltanto a “coprire” i pagamenti così effettuati tra il 2008 ed il 2011; il Cetrangolo aveva quindi trasferito parte della provvista provvedendo a restituire in contanti alla Venturi l’importo delle fatture trattenendo per sé l’importo corrispondente all’Iva.

Dalla congiunta lettura delle due sentenze di merito risulta che l’odierno ricorrente aveva reso in passato qualche prestazione presso la [OSCURATO:PERSONA], essendo stato tuttavia cancellato dalla lista dei fornitori ma, dopo qualche tempo, si era di nuovo presentato presso l’azienda chiedendo della Ventura e, in particolare, se servisse qualche “fatturina” apprendendo nell’occasione che la Venturi era andata in pensione; da verifiche eseguite era allora emerso che, in passato, il Cetrangolo aveva posto all’incasso una serie di assegni emessi a nome della società a fronte della emissione, da parte sua, di fatture per prestazioni in realtà mai eseguite.

Alle richieste di chiarimenti che gli erano state rivolte sugli assegni da lui incassati, l’imputato aveva allora ammesso di averli ricevuti dalla Venturi cui, dopo l’incasso, aveva riversato l’importo in contanti trattenendo per sé “qualcosa”; la conversazione era stata registrata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed era stata acquisita al processo come una vera e propria confessione stragiudiziale peraltro corroborata da numerosi elementi.

È pacifico, in definitiva, che l’IVA sulle fatture per operazioni inesistenti emesse dal Cetrangolo non era mai stata versata e che, anzi, l’importo corrispondente aveva rappresentato il “corrispettivo” riconosciuto al Cetrangolo per l’attività di collaborazione con la Venturi nella attività di continuativa spoliazione della società, che si era concretizzata nella emissione di 59 assegni bancari per oltre trecentomila euro su cui il ricorrente aveva trattenuto l’importo corrispondente all’IVA per euro 64.908,06.

In definitiva, come accennato, il terzo motivo del ricorso si fonda su una affermazione inequivocabilmente smentita dalla ricostruzione della vicenda restituita dalle due sentenze di merito.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esclusione di profili di colpa nell’attivare l’imputazione per motivi manifestamente infondati.

P.Q.M Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIRO l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del motivo sulla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Novara, per quel che interessa in questa sede, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto a lui ascritto e, ricondotto il fatto nell’ipotesi contemplata al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.600 di multa, applicando altresì le pene accessorie conseguenti all’entità di quella principale; il primo giudice aveva inoltre disposto la confisca, in via diretta e per equivalente, dei beni di cui il predetto avesse la disponibilità, sino alla concorrenza della somma di euro 64.908,06. e lo aveva infine condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] srl, liquidandoli, in favore della prima, in via equitativa, in euro 2.000 e, in favore della società, ed in via provvisionale, in euro 5.000; 2. la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al Cetrangolo le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa, eliminando, di conseguenza, la pena accessoria. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 3.1 omessa pronuncia in punto di doppi benefici: rileva che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione dei doppi benefici di legge avanzata – come risulta dalla stessa sentenza impugnata - sia in primo grado che in appello; 3.2 erronea applicazione delle norme di diritto: rileva che i giudici di merito hanno fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla “confessione” che costui avrebbe reso alla [OSCURATO:PERSONA] ma che avrebbe dovuto essere considerata priva di ogni effetto giuridico in quanto intervenuta senza la presenza del difensore, in presenza e presso la persona offesa, oltre che in uno stato di forte pressione psicologica; segnala che, in ogni caso, le dichiarazioni attribuite all’imputato non hanno trovato alcun riscontro o conferma da parte di altri testi o documenti acquisiti agli atti; 3.3 il fatto contestato non costituisce reato: osserva che l’imputato, in realtà, non avrebbe conseguito alcun profitto atteso che l’Iva non è un ricavo ma un’imposta che va versata allo Stato; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata quanto al primo motivo e per l’inammissibilità del ricorso, nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso con cui la difesa deduce l’omessa motivazione sulla richiesta – avanzata sia in primo grado che in appello - di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale spedito su richiesta dei privati. Effettivamente, la Corte d’appello ha dato atto dell’istanza difensiva (cfr., pag. 6 della sentenza) ma, pur avendo ridotto la pena detentiva in misura tale da consentirne, in astratto, la sospensione condizionale oltre che il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, nulla ha detto sul punto pur devolutole. E, tuttavia, è sufficiente scorrere il certificato penale dell’imputato per rilevare che il Cetrangolo non poteva in nessun caso godere dei sollecitati benefici: risulta, infatti, che egli aveva riportato numerose condanne avendo già beneficiato della sospensione condizionale della pena che gli era stata concessa già in occasione di ben sei precedenti condanne solo due delle quali, invero, relative a fatti successivamente depenalizzati e, l’ultima, relativa ad una condanna successivamente oggetto di amnistia che, comunque, ove intervenuta successivamente alla condanna (amnistia impropria), fa cessare l'esecuzione delle pene accessorie, ma non fa venir meno gli effetti penali della condanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione della sospensione condizionale della pena (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 50617 del 18/06/2014, Festino, Rv. 261384 – 01). 2. Il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato perché articolato su una errata premessa in diritto, essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la confessione stragiudiziale dell'imputato non soggiace alle garanzie proprie di quella resa nell’ambito del procedimento o del processo, assumendo inoltre valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 – 01, resa in una fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile; conf., tra le altre, anche Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002 – 01). 3. Il terzo motivo è articolato sulla scorta di una ricostruzione della vicenda contrapposta a quella conformemente operata dai giudici di merito che hanno riconosciuto il Cetrangolo responsabile del delitto di riciclaggio per avere ricevuto la somma complessiva di euro 309.086,00 incassando assegni emessi in suo favore e tratti sui conti della [OSCURATO:PERSONA], materialmente consegnatigli da [OSCURATO:PERSONA] (coimputata non appellante per essere il reato di appropriazione indebita pluriaggravato, in danno della medesima società, prescritto già in primo grado) a fronte della emissione, da parte sua, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti finalizzate soltanto a “coprire” i pagamenti così effettuati tra il 2008 ed il 2011; il Cetrangolo aveva quindi trasferito parte della provvista provvedendo a restituire in contanti alla Venturi l’importo delle fatture trattenendo per sé l’importo corrispondente all’Iva. Dalla congiunta lettura delle due sentenze di merito risulta che l’odierno ricorrente aveva reso in passato qualche prestazione presso la [OSCURATO:PERSONA], essendo stato tuttavia cancellato dalla lista dei fornitori ma, dopo qualche tempo, si era di nuovo presentato presso l’azienda chiedendo della Ventura e, in particolare, se servisse qualche “fatturina” apprendendo nell’occasione che la Venturi era andata in pensione; da verifiche eseguite era allora emerso che, in passato, il Cetrangolo aveva posto all’incasso una serie di assegni emessi a nome della società a fronte della emissione, da parte sua, di fatture per prestazioni in realtà mai eseguite. Alle richieste di chiarimenti che gli erano state rivolte sugli assegni da lui incassati, l’imputato aveva allora ammesso di averli ricevuti dalla Venturi cui, dopo l’incasso, aveva riversato l’importo in contanti trattenendo per sé “qualcosa”; la conversazione era stata registrata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed era stata acquisita al processo come una vera e propria confessione stragiudiziale peraltro corroborata da numerosi elementi. È pacifico, in definitiva, che l’IVA sulle fatture per operazioni inesistenti emesse dal Cetrangolo non era mai stata versata e che, anzi, l’importo corrispondente aveva rappresentato il “corrispettivo” riconosciuto al Cetrangolo per l’attività di collaborazione con la Venturi nella attività di continuativa spoliazione della società, che si era concretizzata nella emissione di 59 assegni bancari per oltre trecentomila euro su cui il ricorrente aveva trattenuto l’importo corrispondente all’IVA per euro 64.908,06. In definitiva, come accennato, il terzo motivo del ricorso si fonda su una affermazione inequivocabilmente smentita dalla ricostruzione della vicenda restituita dalle due sentenze di merito. 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esclusione di profili di colpa nell’attivare l’imputazione per motivi manifestamente infondati. P.Q.M Dichiara
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