CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, diretta a ribadire le ragioni di fondatezza del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile -perché il primo motivo risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità e si lega a valutazioni in fatto estranee alle verifiche di pertinenza della Corte; perché le altre doglianze volte a rivendicare l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]