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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 25797/2026

Testo disponibile della fonte

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rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2025 il GIP del Tribunale diBrindisi ha respinto l’istanza introdotta da XXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioniirrevocabili.2.

In motivazione si evidenzia che non si rinvengono indicatori di unitariadeliberazione delle violazioni di legge che si pretende di unificare.In particolare, le violazioni di legge degli anni 2020 e 2021 (già unificate percontinuazione) pur essendo relative alla medesima tipologìa di condotta(cessione di sostanze stupefacenti) sono notevolmente distanti da quelle oggettodi giudizio in data 24 novembre 2023 (fatti del febbraio 2017), il che impediscedi ritenere accertata la deliberazione unitaria.

Inoltre si evidenzia che non vi èprova circa il fatto che la condizione di tossicodipendenza fosse già presente nel2017.3.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXX.

Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione.In sintesi, secondo la difesa il giudice della esecuzione : a) erroneamentenon ha preso in considerazione la condizione di tossicodipendenza insorta già nel2017 come indicato nella produzione documentale in atti; b) non hacorrettamente considerato il dato della omogeneità delle violazioni e dellalocalizzazione delle condotte nel medesimo contesto spaziale; c) ha sottovalutatola già avvenuta unificazione delle condotte di spaccio intervenute tra il 2020 e il2021 .Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 9 aprile 2026, inreplica alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazioneil giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza omeno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione dellecondotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3.

La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – pernatura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-,che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art.81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generaletendenza a porre in essere determinati reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazioneal loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità dellecondotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme aldettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dallarealtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità,quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché ireati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

In. 12905 del 17.3.2010, Rv 246838).4.

Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti dellavalutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017,rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea.5.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato, che tiene conto dellaomogeneità delle condotte, evidenzia però la esistenza di un lasso temporaleparticolarmente esteso (superiore a tre anni) tra le condotte già unificate percontinuazione e quelle che si chiede di unificare.

Si tratta di un dato cheobiettivamente rende ininfluente il mancato esame della documentazioneintrodotta in tema di tossicodipendenza, posto che esclude in modo del tuttocongruo che la serie di condotte possa essere ricollegata ad una deliberazioneunitaria.

Del resto questa Corte ha già avuto modo di precisare in più occasioniche la scelta legislativa (d.l. n. 272 del 2005) di inserire il riferimento allacondizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod.proc.pen. nonesprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando ilpresupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.)ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibilericonoscimento in fatto della 'ideazione comune'.

Da ciò deriva che lì dove altriindicatori - come quello del lasso temporale - esprimano una manifesta valenzacontraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa - diper sè - consentire l'applicazione della norma di favore.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2025 il GIP del Tribunale diBrindisi ha respinto l’istanza introdotta da XXXXXXXXXXXXX, tesa ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioniirrevocabili.2. In motivazione si evidenzia che non si rinvengono indicatori di unitariadeliberazione delle violazioni di legge che si pretende di unificare.In particolare, le violazioni di legge degli anni 2020 e 2021 (già unificate percontinuazione) pur essendo relative alla medesima tipologìa di condotta(cessione di sostanze stupefacenti) sono notevolmente distanti da quelle oggettodi giudizio in data 24 novembre 2023 (fatti del febbraio 2017), il che impediscedi ritenere accertata la deliberazione unitaria. Inoltre si evidenzia che non vi èprova circa il fatto che la condizione di tossicodipendenza fosse già presente nel2017.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione.In sintesi, secondo la difesa il giudice della esecuzione : a) erroneamentenon ha preso in considerazione la condizione di tossicodipendenza insorta già nel2017 come indicato nella produzione documentale in atti; b) non hacorrettamente considerato il dato della omogeneità delle violazioni e dellalocalizzazione delle condotte nel medesimo contesto spaziale; c) ha sottovalutatola già avvenuta unificazione delle condotte di spaccio intervenute tra il 2020 e il2021 .Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 9 aprile 2026, inreplica alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazioneil giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza omeno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione dellecondotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.3. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – pernatura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-,che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art.81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generaletendenza a porre in essere determinati reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazioneal loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità dellecondotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme aldettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dallarealtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità,quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché ireati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. In. 12905 del 17.3.2010, Rv 246838).4. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti dellavalutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017,rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea.5. Nel caso in esame il provvedimento impugnato, che tiene conto dellaomogeneità delle condotte, evidenzia però la esistenza di un lasso temporaleparticolarmente esteso (superiore a tre anni) tra le condotte già unificate percontinuazione e quelle che si chiede di unificare. Si tratta di un dato cheobiettivamente rende ininfluente il mancato esame della documentazioneintrodotta in tema di tossicodipendenza, posto che esclude in modo del tuttocongruo che la serie di condotte possa essere ricollegata ad una deliberazioneunitaria. Del resto questa Corte ha già avuto modo di precisare in più occasioniche la scelta legislativa (d.l. n. 272 del 2005) di inserire il riferimento allacondizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod.proc.pen. nonesprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando ilpresupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.)ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibilericonoscimento in fatto della 'ideazione comune'. Da ciò deriva che lì dove altriindicatori - come quello del lasso temporale - esprimano una manifesta valenzacontraria, è corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa - diper sè - consentire l'applicazione della norma di favore.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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