CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 49453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTI Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, ha applicato ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art.497 bis secondo comma cod. pen ( Capo 2), e i reati di cui all'art.495 cod. pen. (Capo 1) e di cui agli artt. 477- 482 cod.pen. (Capo 3) e con la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. Le imputazioni hanno ad oggetto le false dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria in sede di identificazione a seguito di un incidente stradale, con la esibizione di una carta di identità valida per l'espatrio contraffatta, in quanto recante false generalità, fatti accertati in Asti il 21 maggio 2021. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2. Avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla sussistenza della ipotesi di cui all'art.497 bis cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che la ipotesi di cui al capo 2) non sarebbe sussistente non essendovi la prova che la carta di identità esibita fosse valida per l'espatrio dovendo in tal caso essere provvista di un microprocessore che consente di verificare la identità del titolare della stessa. Potrebbe dunque la falsità essere ricondotta alla ipotesi del falso innocuo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.Nel caso di specie il motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo prevista la possibilità di impugnare la sentenza ex art.444 cod. pen. per motivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma, e dunque per motivi che attengono alla sussistenza della fattispecie contestata, non potendosi i motivi di censura essere ricondotti al tema dell'erronea qualificazione giuridica della fattispecie contestata. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]