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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 48227/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso;(--A [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento alla detenzione di 221 flaconi di «Alcover» di cui alla tabella IV del medesimo decreto (escludendone la sussumibilità nel fatto di «lieve entità» contemplato al comma quinto del citato art. 73).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello censurante la pronuncia di primo grado per aver escluso l'uso esclusivamente personale dei 221 flaconi di «Alcover».

La Corte territoriale avrebbe reso sul punto una motivazione apodittica in quanto caratterizzata da mere clausole di stile senza confrontarsi con gli elementi emergenti dal processo inerenti all'essere l'imputato in cura presso il Sert dal quale ha ricevuto proprio, per fini terapeutici, flaconi di «Alcover».

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta non sussumibilità della fattispecie accertata nell'ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il giudice d'appello avrebbe reso motivazione apodittica nel far riferimento al mero dato quantitativo (221 flaconi di «Alcover», per un totale di 2.990 ml) e pur considerando la destinazione di una parte di «Alcover» ad uso personale dell'imputato ma senza specificare alcunché in merito.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito all'effettuato aumento per la recidiva, nonostante specifico motivo d'appello sul punto.

3. Sono state depositate conclusioni scritte dalla Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. Va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

In riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il c.d.

«diritto vivente» ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è altresì tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

2.1. Orbene, i primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili non essendosi le censure confrontate con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta conferma della responsabilità dell'imputato.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2 Nella specie, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'apparato argomentativo della decisione impugnata lungi dall'essere inconducente rispetto all'iter logico-giuridico sotteso alla decisione di rigetto dei relativi motivi d'appello che, quindi, il ricorso finisce per non sindacare.

Il giudice di merito, infatti, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», si diffonde sulla ritenuta insussistenza tanto dell'uso esclusivamente personale quanto del fatto di «lieve entità», valorizzando non solo il dato ponderale, comunque ritenuto significativo anche con riferimento a soggetto in cura essendosi trattato di 221 flaconi di «Alcover» tali da soddisfare il fabbisogno dell'imputato per circa un anno, ma considerando anche le modalità della condotta di occultamento, all'interno della propria abitazione.

All'esito di valutazione in fatto insindacabile in questa sede, in quanto supportata da motivazione esente da critiche, la Corte territoriale ha altresì ritenuto inverosimile la tesi difensiva dell'occultamento volto solo ad evitare che la sostanza fosse rinvenuta dai nipoti di tenerissima età: ciò in considerazione della presenza di 5 flaconi di «Alcover» in vista sul comodino.

3. Si mostra altresì infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo d'appello inerente al ritenuto aumento per la recidiva, avendo invece la Corte territoriale dato contezza dello specifico motivo rigettandolo nel merito in ragione della valutazione dei precedenti a carico dell'imputato.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso;(--A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento alla detenzione di 221 flaconi di «Alcover» di cui alla tabella IV del medesimo decreto (escludendone la sussumibilità nel fatto di «lieve entità» contemplato al comma quinto del citato art. 73). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello censurante la pronuncia di primo grado per aver escluso l'uso esclusivamente personale dei 221 flaconi di «Alcover». La Corte territoriale avrebbe reso sul punto una motivazione apodittica in quanto caratterizzata da mere clausole di stile senza confrontarsi con gli elementi emergenti dal processo inerenti all'essere l'imputato in cura presso il Sert dal quale ha ricevuto proprio, per fini terapeutici, flaconi di «Alcover». 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta non sussumibilità della fattispecie accertata nell'ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice d'appello avrebbe reso motivazione apodittica nel far riferimento al mero dato quantitativo (221 flaconi di «Alcover», per un totale di 2.990 ml) e pur considerando la destinazione di una parte di «Alcover» ad uso personale dell'imputato ma senza specificare alcunché in merito. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito all'effettuato aumento per la recidiva, nonostante specifico motivo d'appello sul punto. 3. Sono state depositate conclusioni scritte dalla Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). In riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il c.d. «diritto vivente» ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è altresì tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). 2.1. Orbene, i primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili non essendosi le censure confrontate con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta conferma della responsabilità dell'imputato. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2 Nella specie, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'apparato argomentativo della decisione impugnata lungi dall'essere inconducente rispetto all'iter logico-giuridico sotteso alla decisione di rigetto dei relativi motivi d'appello che, quindi, il ricorso finisce per non sindacare. Il giudice di merito, infatti, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», si diffonde sulla ritenuta insussistenza tanto dell'uso esclusivamente personale quanto del fatto di «lieve entità», valorizzando non solo il dato ponderale, comunque ritenuto significativo anche con riferimento a soggetto in cura essendosi trattato di 221 flaconi di «Alcover» tali da soddisfare il fabbisogno dell'imputato per circa un anno, ma considerando anche le modalità della condotta di occultamento, all'interno della propria abitazione. All'esito di valutazione in fatto insindacabile in questa sede, in quanto supportata da motivazione esente da critiche, la Corte territoriale ha altresì ritenuto inverosimile la tesi difensiva dell'occultamento volto solo ad evitare che la sostanza fosse rinvenuta dai nipoti di tenerissima età: ciò in considerazione della presenza di 5 flaconi di «Alcover» in vista sul comodino. 3. Si mostra altresì infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo d'appello inerente al ritenuto aumento per la recidiva, avendo invece la Corte territoriale dato contezza dello specifico motivo rigettandolo nel merito in ragione della valutazione dei precedenti a carico dell'imputato. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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