CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 04125/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento !ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro cento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen. per aver contravvenuto alla specifica prescrizione, contenuta nel provvedimento di rimpatrio emesso nei suoi confronti, di presentarsi entro le 24 ore agli uffici della Polizia del comune di residenza. Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, proposta dalla difesa in data 14 giugno 2023 (cfr. appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) è stata convertita - di ufficio - dalla Corte di appello di Palermo in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con provvedimento del 29 settembre 2023. Ritenuto che l'impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte (cfr. attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cessazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I