CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dot. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. PS Ritenuto in fatto 1. E' oggetto di ricorso la decisione con cui la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della B.M.T Costruzioni (dichiarata fallita il 18.02. 2013), ad anni due anni di reclusione e alle pene accessorie per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e documentale (capo B). Con l'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni due. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte territoriale illogicamente ritenuto gli scontrini fiscali prodotti dal ricorrente non idonei a comprovare la loro riconducibilità ad acquisti di materiali per l'edilizia effettuati dalla società fallita. La motivazione invertirebbe, inoltre, l'onere della prova nel punto in cui i giudici d'appello osservano che l'imputato non ha provveduto a citare come teste il titolare dell'esercizio commerciale presso il quale le merci per l'edilizia erano state acquistate. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce carenza di motivazione con riferimento alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta distrattiva. A fronte di elementi forniti dalla difesa utili a ricostruire la movimentazione degli importi di denaro, la Corte territoriale avrebbe omesso il motivato vaglio critico in merito a tali elementi. 2.3 Col terzo motivo, si insiste sull'assenza di creditori insinuatisi nel fallimento e si deduce illogicità di motivazione nel punto in cui la Corte territoriale valorizza il dato della mancata prova, per via documentale o tramite testimonianza, di creditori societari asseritamente soddisfatti per aver ricevuto somme di denaro contanti. 2.4 Col quarto motivo si eccepisce carenza di motivazione con riferimento alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale, dai momento che la Corte d'appello avrebbe tenuto in non cale l'argomento difensivo relativo alla irrilevanza di libri sociali del 2007- 2008, relativi alla mera organizzazione interna dell'impresa. 2.5 Col quinto motivo, si deduce, infine, illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di integrazione istruttoria avente a oggetto la sentenza di assoluzione dell'imputato da reato tributario. A parere della difesa, tale pronuncia avrebbe provato che il Tomasi, non essendo più legale rappresentante della società nel 2010, non avrebbe avuto più oneri di consegna della contabilità al curatore fallimentare né oneri di conservazione della contabilità stessa.3. Si dà atto che la difesa ha depositato motivi aggiunti, con i quali ribadisce il vizio di motivazione laddove l'impugnata sentenza illogicamente inverte l'onere della prova. Con riferimento alle doglianze esposte nel quinto motivo di ricorso, la difesa ha allegato copia della sentenza di primo grado di assoluzione del Tomasi dal reato tributario. 4. Si dà atto che il difensore dell'imputato ha richiesto trattazione orale del presente ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 2.1 Premesso che il ricorso insiste infondatamente, in più di una delle cinque censure, sull'argomento dell'inversione dell'onere probatorio che la Corte territoriale avrebbe illogicamente operato, può intanto rilevarsi la mancata specificità del primo motivo. La Corte territoriale, lungi dall'invertire l'onere della prova, ha rimarcato l'aspecificità della deduzione difensiva, giustamente notando come gli scontrini prodotti - pure acquisiti dalla Corte nel corso del procedimento - fossero inidonei a comprovare acquisti effettuati dalla società fallita, potendo ben riferirsi a qualsiasi diverso acquirente. Proprio in vista del dato, segnalato dal ricorrente stesso, che, all'epoca dei fatti, gli scontrini erano ancora "non parlanti" - non idonei cioè a identificare natura, quantità, qualità dell'operazione commerciale, dati fiscali dell'acquirente etc. - la Corte ha osservato, con motivazione del tutto logica, che l'imputato neppure aveva provveduto a citare, in qualità di testimone, il titolare dell'esercizio commerciale che avrebbe potuto comprovare la tesi difensiva. 2.2 n secondo e il terzo motivo, relativi alla presunta carenza di motivazione circa la ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta distrattiva, sono trattabili congiuntamente per la logica interconnessione. Entrambi i motivi sono infondati mirando, in termini di assoluta genericità, alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità. Anche rispetto a tali motivi, priva di pregio è la censura relativa all'inversione dell'onere probatorio che la Corte avrebbe illogicamente introdotto nella parte motiva dell'impugnata sentenza. In particolare, non è censurabile né d'incoerenza né di insufficiente motivazione, l'aver disatteso l'argomento difensivo secondo cui i creditori non si sarebbero insinuati perché soddisfatti d'aver ricevuto denaro in contanti. A tal riguardo, la Corte territoriale ha chiarito come tale argomento non sia stato supportato da alcun riscontro, né documentale, né testimoniale, utile a dar conto della sorte degli importi di denaro e a chiarire in che modo l'imputato avrebbe utilizzato i crediti societari per pagare "fornitori" non meglio identificati. Ciò non implica in alcun modo che, così argomentando, la Corte abbia invertito l'onere probatorio, come invece ritenuto dal ricorrente: a ben guardare, non viene, qui, in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma unicamente la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Detta sollecitazione - lungi dal tradursi in un ribaltamento dell'onere probatorio - non poteva che rivolgersi al diretto interessato (l'imputato, responsabile e artefice della gestione), affinché egli fornisse la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato. (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Butitta, Rv. 249715; Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643 - 01). 2.3 Infondato è altresì il quarto motivo. L'argomento difensivo della presunta irrilevanza dei libri sociali del 2007-2008 è inconferente rispetto alla motivazione, che fa emergere l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale da: 1) l'assenza di scritture contabili a far conto dal 2009 fino alla data del fallimento (2013); 2) dal fatto che l'asserita inattività dell'impresa negli anni 2009-2012 si sia basata sulle sole affermazioni del ricorrente e non sia supportata da alcuna documentazione contabile. Da tali dati, la Corte territoriale ha ragionevolmente dedotto che il Tomasi "non potesse non essere consapevole del fatto che la totale omissione della cura della contabilità e delle relative scritture per molti anni prima del fallimento da parte di una società che si avviava all'insolvenza, e quindi al fallimento, non ne avrebbe permesso la ricostruzione del patrimonio, come di fatto poi avvenuto". Di fatto - osserva la Corte d'appello - l'odierno ricorrente aveva continuato a gestire la società ben oltre il 2010. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (ex plur., Sez. 5 , n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01, relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore). 2.4 II quinto motivo è infondato. Per le medesime ragioni esposte sub 2.3, questo Collegio non riscontra illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione al mancato accoglimento della richiesta di integrazione istruttoria avente a oggetto la sentenza di assoluzione dell'imputato da reato tributario. L'aver dismesso la carica formale di amministratore (nel 2010) non esimeva, infatti, il Tomasi dal dovere di consegna della documentazione contabile al curatore (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 2020, già citata). 3. Per i motivi sopra indicati, questo Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso vada rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento