CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa LUCIA ODELLOche ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente in data 13 marzo 2026.Ritenuto in fatto1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ricorre avverso lasentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta nella misura ritenuta digiustizia esclusa la contestata recidiva, e ne ha confermato la responsabilità peril delitto di cui all’art. 217, secondo comma, l.f., commesso in qualità diamministratore e rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dall’8maggio 2013, dichiarata fallita in data 11 ottobre 2017.2. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi.2.1. Col primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art.217, secondo comma, legge fall., poiché non si potrebbe addebitare alricorrente alcuna condotta né dolosa né colposa idonea ad arrecare unpregiudizio ai creditori stante il fatto che questi sarebbe stato impossibilitato aproseguire l’attività di impresa a causa della condizioni economiche della stessaal momento del suo subentro, e dunque non avrebbe potuto arrecare alcundanno ai creditori dato che tutti i debiti risalirebbero alla precedente gestioneaziendale, e poiché la documentazione contabile sarebbe andata persa in modoincolpevole a seguito di un furto.2.2. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, che la Corte avrebbe dovuto invece applicare alla luce di unavalutazione complessiva degli elementi del caso, anche in considerazione dellaconcessione della pena sostitutiva e del fatto che il ricorrente avrebbe posto inessere una condotta di lieve allarme sociale, visto che le scritture contabili inquestione sarebbero state oggetto di un furto posto in essere ai suoi danni.2.3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla circostanza aggravante del danno di particolare gravità, poiché ildanno ritenuto rilevante dalla Corte sarebbe quello cagionato dalla precedentegestione, e non certo da quella del ricorrente che non avrebbe effettuato alcunaoperazione da quanto è divenuto amministratore della società. Quest’ultimasarebbe infatti stata già gravata dai debiti contratti dalla precedente gestioneche hanno determinato l’instaurazione della procedura fallimentare, e non nesarebbero stati contratti di nuovi a seguito della gestione del ricorrente, che sisarebbe totalmente disinteressato della società a causa dell’impossibilità dioperare in ragione delle condizioni della stessa.2.4. Il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla determinazione della pena, poiché la Corte non avrebbe fornitoalcuna motivazione in risposta alla doglianza difensiva volta a contestarel’eccessività della pena irrogata né tantomeno avrebbe analizzato la condottaeffettivamente posta in essere dal ricorrente in relazione ai parametri di cuiall’art. 133 cod. pen..2.5. Il sesto motivo eccepisce l’avvenuto decorso del termine di prescrizionesuccessivamente alla pronuncia della sentenza di appello, poiché la condottasarebbe stata posta in essere in data 11 ottobre 2017 e non vi sarebbero maistate sospensioni del corso della prescrizione per impedimento dell’imputato odel difensore di fiducia nel corso del processo di primo grado.Considerato in diritto1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso hanno dedotto violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto dicui all’art. 217, secondo comma, legge fall., poiché il ricorrente sarebbe statoimpossibilitato a proseguire l’attività di impresa a causa delle condizionieconomiche di questa al momento del subingresso, e poiché la documentazionecontabile sarebbe andata persa in modo incolpevole a causa di un furto. Leragioni di ricorso sono inammissibili per aspecificità estrinseca a mente dell’art.591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., mancando di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell’impugnazione. La Corte territoriale ha correttamente replicato, ad analogomotivo di gravame, sottolineando come il furto della documentazione relativaal periodo precedente al 2013 e la cessazione di fatto dell’attivitàimprenditoriale non facessero venir meno la responsabilità del ricorrente perl’omessa istituzione della documentazione contabile obbligatoria relativamenteal periodo di competenza della sua posizione gestoria, fino alla dichiarazione difallimento.Invero, l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte intema di bancarotta semplice documentale, afferma che l'obbligo di tenere lescritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando lacessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dalregistro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passivitàinsolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esattaconoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dalconcreto pregiudizio per le ragioni creditorie(ex multis, tra le sentenzemassimate, cfr. Sez.5 n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5,n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005,Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086).3. Il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta inoperatività della causa di non punibilitàper particolare tenuità del fatto - è generico e manifestamente infondato,perché, nel riproporre pedissequamente le censure già respinte dalla Corteterritoriale con motivazione congrua, non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta omissiva,protratta in ampio arco temporale ed in un contesto di considerevoleesposizione debitoria accumulata dalla società – e non tiene conto dellacostante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i criteri indicati nelprimo comma dell’art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudiziofinale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causadi non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazionedella suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativaanche di uno solo di essi (sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590;sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque n. m.; conf. sez. 3,n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018,Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018).4. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla circostanza aggravante del danno di rilevantegravità, è generico, perché omette di confrontarsi con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, la quale, a prescindere dall’operatività della società nelperiodo dell’amministrazione curata dal ricorrente, ha posto in risalto la suaperdurante inerzia nell’adempimento degli obblighi di istituzione dell’apparatocontabile, eziologicamente collegata alla progressiva lievitazionedell’esposizione debitoria già in precedenza maturata; e, in ogni caso, non èconsentito in sede di legittimità, poiché il tema dell’attribuibilità soggettiva dellaproduzione del danno è stato affrontato con incedere non illogico dalla Corte dimerito a riguardo della condotta omissiva quantomeno gravemente negligentedell’imputato, che ha reso impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dellasocietà fallita e precluso alla curatela del fallimento la potenziale intrapresa delleiniziative di recupero di attivo nell’interesse della massa creditoria.5. Il quinto motivo di ricorso – che censura violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla determinazione della pena – non è consentito dallalegge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso di specie, la Corte d’appelloha determinato la pena in misura intermedia tra il minimo ed il massimo e,comunque, più prossima al minimo edittale; ha accolto i motivi di gravameriguardanti l’esclusione della recidiva e l’applicazione della pena sostitutiva dellavoro di pubblica utilità e, in definitiva, ha dato dimostrazione di averprudentemente vagliato tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. (Sez.2, n. 3514 del 11/08/1982, Esposito, Rv. 158582).6. Il sesto motivo di ricorso – che ha eccepito, vagamente, l’avvenutodecorso del termine di prescrizione successivamente al pronunciamento dellasentenza di appello – è manifestamente infondato, perché non considera che ilreato è stato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, di tal chesi applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la c.d.riforma Orlando (Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175;Sez.4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811; Sez. 4, n. 26294 del12/06/2024, Rosso, Rv. 286653; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella,Rv. 286436; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724).Di conseguenza, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione si devetener conto dei periodi di sospensione previsti dall’art. 159 comma 2 nn. 1 e 2cod. pen. nel testo introdotto da tale riforma – nel caso in esame un anno e seimesi, dal momento che il termine per il deposito della sentenza di primo gradoè scaduto il 16 gennaio 2023 e che la sentenza di secondo grado è del 19novembre 2024 - il cui conteggio di per sé esclude che, finanche alla data dellapresente decisione, la prescrizione si sia compiuta.6.1. Ad ogni buon conto, la proposizione di un ricorso inammissibile nonconsente il formarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione, conl’effetto di rendere ab origine non valutabile la presenza di eventuali cause dinon punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA];ex multis, v. anche S.U. n. 21 del 11 novembre 1994-11 febbraio 1995, Cresci;S.U. n. 11492 del 3/11/1998, Verga; S.U. n. 23428 del 22/06/2005, Bracale).7. All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,profilandosi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodell’importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]