CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udita la difesa della parte civile, Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste come da comparsa già depositata per il rigetto del ricorso. udito il difensore del Poma avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Trapani, con sentenza in data 3 marzo 2022, previa correzione del dispositivo di primo grado, confermava la pronuncia del Giudice di Pace di Trapani del 13 maggio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di pascolo abusivo. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Inglese, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla ordinanza di correzione dell'errore materiale disposta in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza dei presupposti normativi .e nullità della sentenza di primo grado per difformità tra dispositivo e motivazione; difatti, in presenza di omessa pronuncia sulla posizione del ricorrente, non sarebbe stato possibile procedere alla correzione versandosi in errore di diritto e non materiale che avrebbe imposto la declaratoria di nullità; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e carenza di motivazione con riguardo alle doglianze difensive inerenti la regola dell'oltre ragionevole dubbio, errata applicazione dei criteri dettati dall'art. 192 cod.proc.pen. e delle regole della logica nella interpretazione dei risultati non essendovi alcuna prova in atti della riconducibilità dei fatti a [OSCURATO:PERSONA] non potendo essere utilizzati i sospetti e le presunzioni; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione con riguardo alle doglianze difensive inerenti l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., manifesta contraddittorietà e carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni civili relative alla determinazione del danno risarcibile. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi appaiono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, in relazione al primo motivo, va ricordato come ai sensi della disciplina dettata dall'art. 130 comma primo cod.proc.pen. alla correzione dell'errore materiale se la sentenza è impugnata procede proprio il giudice dell'impugnazione sicchè corretta appare la deliberazione del tribunale di Trapani che, quale giudice dell'appello, procedeva alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di primo grado nella parte in cui aveva indicato erroneamente due volte [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che al contempo era stato condannato ed assolto in relazione all'unico fatto di reato contestato. E che si trattava di mero errore materiale correttamente il giudice di appello lo ricavava dal complesso del dispositivo che pure riportava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese della parte civile e dalla completa lettura della motivazione che era chiara nel distinguere la posizione dei due Poma, condannando solo Marco. Difatti va ricordato come secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269 - 01). Né sussisteva un'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado, come pure dedotto nel primo motivo di ricorso, che avrebbe imposto la restituzione degli atti al primo giudice; ed invero deve essere ricordato come sia stato affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice di rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello (Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Rv. 247252 - 01). Pertanto, in assenza di una della cause di annullamento espressamente disciplinate dall'art. 604 cod.proc.pen., il giudice di appello avrebbe comunque dovuto delibare sui motivi proposti non potendo limitarsi a rilevare l'errore della pronuncia di primo grado. 2.2 II secondo e terzo motivo reiterano doglianze già avanzate in sede di appello con argomenti di puro fatto, mediante una lettura alternativa degli elementi di prova non deducibile nella presente sede di legittimità. In relazione alla doglianza avente ad oggetto la violazione della regole dell'affermazione di colpevolezza solo oltre ogni ragionevole dubbio va ricordato come secondo l'insegnamento della Corte di cassazione la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01). E nel caso in esame alcuna illogicità manifesta appare essere stata integrata dai giudici di merito posto che il giudice di appello procedeva all'analisi dei motivi confutandone la fondatezza sulla base dell'esatta valutazione degli elementi di prova. Quanto alle altre doglianze in punto affermazione di responsabilità sempre contenute nel secondo e terzo motivo, va ricordato come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso in esame, alcun vizio rilevante e disarticolante l'intero ragionamento probatorio appare essere stato compiuto posto che, i giudici di merito con doppia valutazione conforme, hanno ricondotto il pascolo abusivo al gregge di proprietà del ricorrente in forza delle dichiarazioni provenienti dalle persone offese e degli accertamenti sui danni arrecati al fondo delle stesse, con valutazione che appare priva di illogicità anche in specifica relazione alla riconducibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA], quale gestore di quel gregge che si trovava proprio in prossimità del fondo del danneggiato. In relazione all'elemento soggettivo per il contestato delitto va poi ricordato come il delitto di cui all'art.636, comma terzo, cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, n. 46336 del 11/10/2016, Rv. 268472 - 01) condizione soggettiva certamente configurabile proprio in capo al gestore dell'ovile. Infine, priva di qualsiasi vizio appare la statuizione in punto determinazione dei danni risarcibili in quanto ancorata a precise circostanze di fatto interpretate in assenza di qualsiasi illogicità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 3686,00 oltre accessori di legge. Roma