CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 37843/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla determinazione della pena pecuniaria, è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ribadito la congruità del complessivo trattamento punitivo, peraltro già inflitto in misura prossima al minimo edittale, in ragione del rilevantissimo dato ponderale del t.l.e. trasportato, pari a oltre cinque tonnellate, e dei precedenti penali, uno dei quali specifico, di cui è gravato l'imputato, elementi che hanno giustificato, in maniera certamente non arbitraria o irragionevole, l'assunzione del moltiplicatore pari a cinque per la determinazione della multa, che, ai sensi dell'art. 291 d.P.R. n. 43 del 1973, non può essere minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.