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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21827/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 32227/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avvocat o Gi lberto [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Oslavia n. 30, e presso il domicilio digitale all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1262/17/2020, depositata il 4.03.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Imposta unica scommesse - La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, esercente attività di centro trasmissione dati (CTD) per conto del bookmaker SKS365 [OSCURATO:PERSONA] (già SKS365 GmbH), privo della prescritta concessione statale, contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e nei confronti del predetto co obbligato in solid o , a seguito di omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse sportive, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da l l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli(ADM), rilevando che : - il primo giudice aveva accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse ricompreso fra i titolari di punti vendita interessati alla regolarizzazione fiscale per emersione, prevista dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, attivata dalla società SKS365 GmbH; - in realtà, poiché la procedura di emersione si applicava solo nei confronti dei soggetti attivi alla data del 30.10.2014 e dall’elenco prodotto dall’ADM non risulta va il nominativo del predetto contribuente, né poteva esservi incluso, in quanto non faceva più parte della rete riferibile alla società SKS365,avendo cessato l’attività il 28.08.2013, per il periodo dal 1.01.2013 al 28.08.2013 l’imposta unica sulle scommesse doveva essere dallo stesso assolta; - il Salera impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi , illustrati con memoria ; -l’ADM resiste all’impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de nuncia la violazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rispettato le regole sul riparto dell’onere della prova, atteso che, pur spettando all’ADM dimostrare i fatti impeditivi del condono, la stessa si era limitata a produrre la stampa di un file Excel –autoprodotto e privo di ufficialità – sostenendo che il condono non si sarebbe perfezionato nei confronti del Salera perché il suo nominativo non compariva in detta stampa, nonostante il contribuente avesse depositato copia della domanda di regolarizzazione presentata dalla SKS365 nell’interesse dei propri affiliati, del versamento dell’acconto e delle due rate di saldo, nonché di ulteriore documentazione comprovante il perfezionamento della domanda di sanatoria; - con il secondo mo tivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla documentazione comprovante il perfezionamento del condono ex art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 (la domanda di regolarizzazione, le ricevute di versamento delle rate e l’attestazione di regolarità), prodotta in allegato al ricorso introduttivo; - con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, comma 643, della l. n. 190del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cessazione dell’attività dell’esercente il punto di raccolta delle scommesse pregiudicasse l’accesso alla sanatoria da parte del medesimo, atteso che la corretta interpretazione della norma sulla sanatoria doveva comprendere tutti i soggetti che erano stati attivi prima del 30.10.2014, e per avere, di fatto, precluso anche al bookmaker SKS365 di condonare la parte del proprio debit o , corrispondentea quello del CTD cessato, con effetto liberatorio anche per quest’ultimo, in quanto coobbligato in solido; - i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;- l ’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 í soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata dr cui alla lettera; (...)»; - ciò posto, occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale “In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 - finalizzata all' emersione e all'inserimento nel circuito legale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che offrono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - la relativa istanza può essere presentata anche solo dal bookmaker estero operante in Italia, tramite centro di trasmissione dati (CTD), senza concessione, purché: 1) alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le condizioni previste "ex lege" ai fini del perfezionamento della procedura (pagamento delle somme richieste, rilascio della licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale)”(Cass. n. 3865 dell’8.02.2022); - la procedura di emersione, dunque, non prevede solo il pagamento delle somme previste per la regolarizzazione, ma postula una varietà di condizioni fra cui la presentazione contestuale della "domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni", da trasmettere poi alla questura, la quale deve ritersi riferita al singolo CTD o punto di raccolta; se la licenza non viene chiesta o non è rilasciata è prevista la decadenza ed è impedita ogni regolarizzazione; è poi previsto il necessario collegamento al totalizzatore nazionale, restando consentita solo in via transitoria la possibilità di operare in sua assenza; - alla luce di tali condizioni, quindi, è necessario che , alla data del 30.10.2014, il CTD sia ancora attivo, dato che l'istanza di emers ione deve riguard are lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker, e siano state adempiute tutte le condizioni richieste ( e segnatamente, oltre al pagamento, la licenza di polizia del singolo CTD e il collegamento al totalizzatore naziona le), dovendosi quindi ritenere necessaria anche l'adesione del singolo CTD, quantomeno per gliadempimenti ad esso pertinenti;- per quanto riguarda l’asserita violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, in particolare, occorre sottolineare c he ove il contribuente (sia esso il CTD o il bookmaker) invochi il perfezionamento della procedura, incomberà sullo stesso provare - oltre alla corresponsione delle somme previste- che: 1) a quella data il CTD era esistente; 2) (per il titolare di rete) i l CTD faceva parte della rete oggetto di emersione; 3) la domanda (del titolare di rete) riguardava anche il singolo specifico CTD; 4) il rilasciodella licenza di polizia al CTD e il collegamento al totalizzatore nazionale (cfr. Cass.n. 3865/2022 cit.); -la CTR ha ritenuto, con un accertamento di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, che non trovasse applicazione la procedura di regolarizzazione prevista dalla l. n. 190 del 2014, proprio perché il titolare del CTD aveva cessato la propria attività di raccolta scommesse già nel 2013 e, dunque, non era più attivo alla data del 30.10.2014, per cuinon gli era più possibile invocare utilmente detta disposizione normativa; - con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullità della s entenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011; -il motivo è fondato; - la CTR non si è pronunciata sul secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stato dedott o il vizio di moti vazione dell’atto impositivo, ritenuto assorbito in primo grado e riproposto dal contribuente nel giudizio di appello; -in conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettati i restanti;-la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto co n rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri ; cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 32227/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avvocat o Gi lberto [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Oslavia n. 30, e presso il domicilio digitale all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1262/17/2020, depositata il 4.03.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Imposta unica scommesse - La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, esercente attività di centro trasmissione dati (CTD) per conto del bookmaker SKS365 [OSCURATO:PERSONA] (già SKS365 GmbH), privo della prescritta concessione statale, contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e nei confronti del predetto co obbligato in solid o , a seguito di omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse sportive, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da l l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli(ADM), rilevando che : - il primo giudice aveva accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse ricompreso fra i titolari di punti vendita interessati alla regolarizzazione fiscale per emersione, prevista dall’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, attivata dalla società SKS365 GmbH; - in realtà, poiché la procedura di emersione si applicava solo nei confronti dei soggetti attivi alla data del 30.10.2014 e dall’elenco prodotto dall’ADM non risulta va il nominativo del predetto contribuente, né poteva esservi incluso, in quanto non faceva più parte della rete riferibile alla società SKS365,avendo cessato l’attività il 28.08.2013, per il periodo dal 1.01.2013 al 28.08.2013 l’imposta unica sulle scommesse doveva essere dallo stesso assolta; - il Salera impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi , illustrati con memoria ; -l’ADM resiste all’impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de nuncia la violazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rispettato le regole sul riparto dell’onere della prova, atteso che, pur spettando all’ADM dimostrare i fatti impeditivi del condono, la stessa si era limitata a produrre la stampa di un file Excel –autoprodotto e privo di ufficialità – sostenendo che il condono non si sarebbe perfezionato nei confronti del Salera perché il suo nominativo non compariva in detta stampa, nonostante il contribuente avesse depositato copia della domanda di regolarizzazione presentata dalla SKS365 nell’interesse dei propri affiliati, del versamento dell’acconto e delle due rate di saldo, nonché di ulteriore documentazione comprovante il perfezionamento della domanda di sanatoria; - con il secondo mo tivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla documentazione comprovante il perfezionamento del condono ex art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 (la domanda di regolarizzazione, le ricevute di versamento delle rate e l’attestazione di regolarità), prodotta in allegato al ricorso introduttivo; - con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1, comma 643, della l. n. 190del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la cessazione dell’attività dell’esercente il punto di raccolta delle scommesse pregiudicasse l’accesso alla sanatoria da parte del medesimo, atteso che la corretta interpretazione della norma sulla sanatoria doveva comprendere tutti i soggetti che erano stati attivi prima del 30.10.2014, e per avere, di fatto, precluso anche al bookmaker SKS365 di condonare la parte del proprio debit o , corrispondentea quello del CTD cessato, con effetto liberatorio anche per quest’ultimo, in quanto coobbligato in solido; - i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;- l ’art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 í soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata dr cui alla lettera; (...)»; - ciò posto, occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale “In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 - finalizzata all' emersione e all'inserimento nel circuito legale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che offrono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - la relativa istanza può essere presentata anche solo dal bookmaker estero operante in Italia, tramite centro di trasmissione dati (CTD), senza concessione, purché: 1) alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le condizioni previste "ex lege" ai fini del perfezionamento della procedura (pagamento delle somme richieste, rilascio della licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale)”(Cass. n. 3865 dell’8.02.2022); - la procedura di emersione, dunque, non prevede solo il pagamento delle somme previste per la regolarizzazione, ma postula una varietà di condizioni fra cui la presentazione contestuale della "domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni", da trasmettere poi alla questura, la quale deve ritersi riferita al singolo CTD o punto di raccolta; se la licenza non viene chiesta o non è rilasciata è prevista la decadenza ed è impedita ogni regolarizzazione; è poi previsto il necessario collegamento al totalizzatore nazionale, restando consentita solo in via transitoria la possibilità di operare in sua assenza; - alla luce di tali condizioni, quindi, è necessario che , alla data del 30.10.2014, il CTD sia ancora attivo, dato che l'istanza di emers ione deve riguard are lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker, e siano state adempiute tutte le condizioni richieste ( e segnatamente, oltre al pagamento, la licenza di polizia del singolo CTD e il collegamento al totalizzatore naziona le), dovendosi quindi ritenere necessaria anche l'adesione del singolo CTD, quantomeno per gliadempimenti ad esso pertinenti;- per quanto riguarda l’asserita violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, in particolare, occorre sottolineare c he ove il contribuente (sia esso il CTD o il bookmaker) invochi il perfezionamento della procedura, incomberà sullo stesso provare - oltre alla corresponsione delle somme previste- che: 1) a quella data il CTD era esistente; 2) (per il titolare di rete) i l CTD faceva parte della rete oggetto di emersione; 3) la domanda (del titolare di rete) riguardava anche il singolo specifico CTD; 4) il rilasciodella licenza di polizia al CTD e il collegamento al totalizzatore nazionale (cfr. Cass.n. 3865/2022 cit.); -la CTR ha ritenuto, con un accertamento di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, che non trovasse applicazione la procedura di regolarizzazione prevista dalla l. n. 190 del 2014, proprio perché il titolare del CTD aveva cessato la propria attività di raccolta scommesse già nel 2013 e, dunque, non era più attivo alla data del 30.10.2014, per cuinon gli era più possibile invocare utilmente detta disposizione normativa; - con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullità della s entenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011; -il motivo è fondato; - la CTR non si è pronunciata sul secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stato dedott o il vizio di moti vazione dell’atto impositivo, ritenuto assorbito in primo grado e riproposto dal contribuente nel giudizio di appello; -in conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettati i restanti;-la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto co n rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri ; cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa compos
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