CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20851/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CORLEONE il 13/08/1997 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 651 e 341-bis, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge, con riferimento alla configurabilità di tutti e tre i reati, in quanto, rispettivamente: 1) non ha agito con l'intenzione di opporsi ai poliziotti; 2) seppur in un secondo momento, ha fornito loro le proprie generalità; 3) le frasi da lui pronunciate non ledevano l'onore ed il prestigio dei poliziotti e non sono state udite dai presenti. La sua difesa ha depositato memoria scritta, con indicazione di giurisprudenza. 2. Il ricorso è inammissibile, perché, su tutti i punti dedotti, si limita sostanzialmente a riproporre doglianze già rassegnate con l'appello, su ognuna delle quali la sentenza impugnata si è soffermata specificamente, disattendendole con motivazione fondata su risultanze probatorie non contestate, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, che, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.M