CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 settembre 2021 (dep. il 27 settembre 2021) la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino resa il 14 novembre 2014 (all'esito di giudizio abbreviato condizionato) - per quel che qui rileva - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AJMAR e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale nonché per bancarotta impropria da operazioni dolose e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, gli aveva irrogato la pena di giustizia (ritenuta la continuazione con i fatti per cui lo stesso imputato era già stato giudicato). 2. Con un unico motivo di ricorso (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) è stata denunciata la mancanza di motivazione sulla violazione dell'art. 238-bis cod. pen. e in particolare sull'utilizzo, da parte del Giudice di primo grado delle risultanze tratte dalle sentenze di applicazione della pena emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AJMAR e della coimputata [OSCURATO:PERSONA] BARONE (relative alle false fatturazioni descritte ai capi 1 e 5 della rubrica, ritenute dai Giudici di merito commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso ai reati oggetto del presente procedimento); difatti, come denunciato con l'atto di appello, il G.u.p. non avrebbe individuato alcun altro elemento da porre a sostegno di tali sentenze, come invece prescritto dalla norma processuale richiamata, che non potrebbe individuarsi nelle dichiarazioni già valutate all'atto delle emissione delle dette sentenze né nelle risultanze compendiate nell'annotazione redatta dalla Guardia di finanza (in data 31 maggio 2012) riferibili ai presupposti dell'accertamento svolto dagli operanti e non a un autonomo approfondimento investigativo da parte di costoro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La sentenza di appello, e già la sentenza di primo grado che essa ha confermato in relazione alla responsabilità dell'imputato, hanno argomentato alla luce degli elementi in atti (relativi alla contabilità della società fallita e alle operazioni poste in essere), facendo riferimento segnatamente a quanto rassegnato dal curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. nella relazione ex art.33 legge fall. e (segnatamente la decisione del G.u.p.) ai dati esposti nell'annotazione di servizio della Guardia di finanza (acquisita su richiesta della difesa). Dunque, il ricorso difetta di specificità perché non si confronta con l'iter posto a fondamento della decisione impugnata e, comunque, manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso censurare il riferimento, come elementi di riscontro, a elementi già valutati allorché sono state pronunciate le sentenze di applicazione della pena e a quanto esposto nell'annotazione della Guardia di finanza, poiché i riscontri richiesti dall'art. 238-bis, comma 1, cod. proc. pen., possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi in elementi di prova sia rappresentativa sia logica individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, i quali, però, non devono essere recepiti acriticamente, bensì sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice (Sez. 6, n. 23478 del 19/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250098 - 01; Sez. 6, n. 42799 del 30/09/2008, Campesan, Rv. 241860 - 01); ed è altresì generico perché non ha neppure dedotto il difetto di una valutazione critica di essi. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de