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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13054/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 20329/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti (ricorrente principale) ; contro [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ( ricorrente successivo ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente al ricorso principale); [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti (controricorrente al ricorso successivo ) ; [OSCURATO:PERSONA] (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale, né il ricorrente successivo,abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso successivo dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrente successivo, in ragione della reciproca soccombenza, mentre debbono essere liquidate come in dispositivo, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., nei rapporti tra le predette parti ricorrenti e le rispettive parti controricorrenti,dovendosi a tal riguardo considerare che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese avverso il ricorso successivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], mentre la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese avverso il ricorso principale presentato da [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente successiva, in ragione dellareciproca soccombenza; condanna il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna ilricorrente successiv o [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto atutte le parti costituite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 20329/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti (ricorrente principale) ; contro [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ( ricorrente successivo ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente al ricorso principale); [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti (controricorrente al ricorso successivo ) ; [OSCURATO:PERSONA] (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale, né il ricorrente successivo,abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso successivo dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrente successivo, in ragione della reciproca soccombenza, mentre debbono essere liquidate come in dispositivo, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., nei rapporti tra le predette parti ricorrenti e le rispettive parti controricorrenti,dovendosi a tal riguardo considerare che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese avverso il ricorso successivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], mentre la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese avverso il ricorso principale presentato da [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente successiva, in ragione dellareciproca soccombenza; condanna il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna ilricorrente successiv o [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto atutte le parti costituite.
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