CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 20381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di Appello di Napoli haconfermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chel’aveva dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, cod. pen.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di estinzionedel reato per condotte riparatorie, ex art. 162-ter, cod. pen., deducendo violazionedi legge e vizio di motivazione per non avere, i giudici, ritenuto valida l’offerta dirisarcimento del danno effettuata direttamente alla persona offesa, prima dell’iniziodel giudizio, per importo pari al valore della merce sottratta (18 kg di punte diformaggio), in quanto rifiutata dalla parte offesa e mai eseguita concretamente,laddove l’art. 162-ter cod. pen. prevede che il giudice possa applicare la causaestintiva anche a fronte di un’offerta reale non accettata.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionelamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e n. 6cod. pen., oltre che la conferma del giudizio di equivalenza delle attenuantigeneriche rispetto alla recidiva specifica ed infraquinquennale senza fornire alcunamotivazione in merito alla sussistenza e alla rilevanza di quest’ultima, nonostantefosse oggetto di specifico motivo di appello.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Quanto alla invocata applicazione della causa di estinzione del reato percondotta riparatoria, ex art. 162-ter, cod. pen., va osservato che correttamente igiudici di merito hanno ritenuto di non poter accedere all’impostazione difensiva,essendo mancata nel caso di specie l’offerta reale alla parte lesa tale da consentirealla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni disorta, risultato che può essere ottenuto solo con l'osservanza della forma prescrittadalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiutodel creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offertareale (Sez. 2, n. 13546 del 19/01/2024, Albarelli, non mass.). Tale offerta, pur inpresenza di rifiuto della persona offesa, avrebbe comportato il dovere del giudice dipronunciarsi sulla congruità, obbligo insussistente invece nel caso specifico proprioper la mancanza di offerta reale.Né la mancata formulazione dell’offerta reale potrebbe trovare giustificazionenel tenore del rifiuto, espresso dalla persona offesa, [OSCURATO:SOCIETA]., nei seguentitermini, « per la tipologia di reato, per politica aziendale, non riteniamo di aderire aqualunque proposta risarcitoria né intendiamo procedere ad eventuale rimessione diquerela», a seguito dell’offerta informale, inviata per le vie brevi dalla ricorrente.Osta ad una tale possibilità il dettato normativo di cui all’art. 162-ter cod.pen. Il primo periodo del primo comma di tale articolo àncora l'operatività dellacausa estintiva dei reati perseguibili a querela soggetta a remissione alla totalerestitutio in integrum, operata con il risarcimento del danno o le restituzioni el'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.La ratio della previsione postula, dunque - nell'ottica deflattiva che trasparedalla volontà legislativa - che alla reintegrazione patrimoniale l'imputato abbia giàprovveduto prima dell'apertura del dibattimento, come del resto si desume daltenore del secondo comma, che regola il caso dell'ammissione dell'imputato, in viadi eccezione, all'effettuazione del ristoro anche nel corso del dibattimento, quandoegli dimostri "di non aver potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile" entrola dichiarazione di apertura del dibattimento medesimo (in tal senso, Sez.5, n. 7362del 14/11/2023, P., Rv. 286078, nonché da ultimo Sez. 5 n. 13515 del 15.1.2026,Sabato, n.m.). Condividendo, questo Collegio, in particolare l’impostazione seguitain tale ultima pronuncia Sez. 5, Sabato, deve ribadire che «[c]hiave di letturacoerente con la disciplina del primo periodo del comma primo del citato art. 162-tercod. pen. deve essere seguita nell'interpretazione del secondo periodo, che inverostabilisce che "il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito adofferta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulatadall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca lacongruità della somma offerta a tale titolo"».Alla stregua di tale interpretazione unitaria dell’art. 162-ter cod. pen., deveaffermarsi che l'offerta reale deve essere già stata eseguita prima delladichiarazione di apertura del dibattimento e prima dell'intervento del giudice (e nondopo "il rifiuto di accettare" la somma offerta da parte del creditore), perché solocosì – prosegue la sentenza Sabato, «è possibile conciliarne il contenuto con ilrisultato che l'introduzione dell'istituto ha inteso ottenere, quello di un'immediatadeclaratoria di estinzione del reato, con risparmio di energie processuali da un latoe di conseguimento di un tempestivo effetto di ripristino dall'altro. Perfezionatal'offerta reale, in tal caso a norma dell'art. 1209 cod. civ., 73 e 74 disp. att. cod.civ., ove si tratti di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, rifiutatadalla persona offesa, il giudice è facoltizzato a valutarne la congruità e, diconseguenza, prodottasi mora del creditore, a sancire l'estinzione dell'obbligazionecivilistica e dell'illecito penale (in termini, Sez. 2, n. 13546 16 del 19/01/2024,Albarelli, n.m.)».Solo l’intervento dell’offerta reale nei termini e modi indicati dalla leggeimpone al giudice di esprimersi su di essa. In difetto di tale formalità non eseguitanei tempi prescritti il giudice non può, e non deve, né consentire che la offerta realeintervenga tardivamente né può procedere a valutare il rifiuto frapposto dallapersona offesa per ricavarne elementi di valutazione ai fini del riconoscimento dellacausa estintiva che presuppone il rigoroso rispetto dell’iter procedimentale scanditodall’art. 162-ter cod. pen.D’altro canto – come ben si mette in evidenza nella sentenza Sez. 5, Sabato -«la strumentalità dell'opzione legislativa a precisi obbiettivi di snellimento e rapidadefinizione dei processi non consente di equipararne le ragioni ispiratrici a quelledell'introduzione dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza delgiudice di pace, previsione attenta non solo ad esigenze di contrazione dei tempi delprocesso, quanto piuttosto a finalità di carattere special-preventivo, dal momentoche, accedendo alla declaratoria di estinzione del reato per effetto della riparazionedel danno "solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare leesigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", il giudice esprime unamotivata valutazione di congruità dell'offerta di ristoro con riferimento allasoddisfazione tanto delle esigenze compensative, quanto di quelle retributive epreventive (cfr. Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, P.C. in proc. Sbaiz, Rv.264240).».2.Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ugualmente la Corte diappello ha rilevato il mancato integrale ed effettivo risarcimento del danno che, è ilcaso di ricordare, non corrisponde al solo valore in sé del bene sottratto.D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte anche l'attenuante dicui all'art. 62, n. 6, cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la personaoffesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia procedutonelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando lasomma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire aquest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con lanecessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne lacongruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (cfr. tra tante,Sez. 1, Sentenza n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309 – 01, fattispecie relativa asomma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nellaquale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non erastato depositato e lasciato a disposizione della vittima).Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., correttamente la Cortedi appello ha ritenuto non tenue il lucro, avuto riguardo non solo al valore venaledel corpo del reato (che ha comunque ritenuto non lieve), ma anche al pregiudiziocomplessivo correlato alla condotta del soggetto agente, valorizzandocorrettamente anche la quantità di merce sottratta (18 kg di punte di parmigiano),elemento senz’altro significativo ai fini del giudizio in questione.Quanto infine alla recidiva, è solo il caso di osservare che la questione relativaalla sua valutazione non ha costituito oggetto di motivo di appello, limitato invece -peraltro in via del tutto generica - al trattamento sanzionatorio ed al bilanciamentodelle circostanze, e dunque confinato in censure che non comportano la necessità dirivedere il giudizio di applicazione della recidiva, in assenza di censura sul punto(Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673 – 01 che ha affermato chein tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra ilmotivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenzarelativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'usodel potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle suecircostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva. Inapplicazione del principio, questa Corte ha ritenuto esente da censure la sentenzadel giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamentosanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]